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81.2012.179 • PP TI 81.2012.179 Generato dall'IA

Acquittal for Simple Bodily Harm Based on Insufficient Proof

Numero d'incarto 81.2012.179
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

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The court acquitted the defendant of simple bodily harm, which arose from an accusation that the defendant intentionally struck the private accuser's hand while attempting to stop being filmed with a mobile phone, causing injuries documented by a medical certificate. The acquittal was based on the defense's argument for acquittal under the principle of *in dubio pro reo* (when in doubt, favor the accused) or pursuant to the relevant penal code article, asserting that the objective and subjective elements of the crime were not established, despite the prosecutor's claim supported by video evidence suggesting a forceful interaction.

Regesto Legislator

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Art. 123 cifra, Art. 52 CPS, Art. 427 cpv. 2 CPP; Acquittal for Simple Bodily Harm Based on Insufficient Proof: The acquittal was based on the defense's argument for acquittal under the principle of *in dubio pro reo* (when in doubt, favor the accused) or pursuant to the relevant penal code article, asserting that the objective and subjective elements of the crime were not established, despite the prosecutor's claim supported by video evidence suggesting a forceful interaction.

Parole chiave

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tentata lesione personale semplice mezzi di prova medici presunzione d'innocenza denuncia mendace verdetto di colpevolezza abbandono per lesioni personali Lesioni semplici; proscioglimento

Disposizioni normative citate

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Art. 123 cifra
reato previsto dall'art. 123 cifra 1 CPS, richiamati gli artt.
Art. 52 CPS
rilevato che il difensore chiede il proscioglimento del suo assistito in applicazione del principio in dubio pro reo, eventualmente in applicazione dell’art. 52 CPS, non sussistendo gli elementi oggettivi e soggettivi del reato;
Art. 427 cpv. 2 CPP
Cited in Order 2 regarding the potential cost obligation for the private accuser if written grounds are requested.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 427 cpv. 2 CPP

Cited in Order 2 regarding the potential cost obligation for the private accuser if written grounds are requested.

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Testo completo

Incarto n. 81.2012.179 DA 1761/2012 · Bellinzona 18 giugno 2013 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Giudice della Pretura penale Sonia Giamboni Tommasini

sedente con Fabia Giannini in qualità di Segretaria per giudicare

IM 1 (difensore: . DI 1, )

visto il decreto d’accusa n. 1761/2012 del 16 aprile 2012;

preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole di

lesioni semplici

per avere, a __________, il 6 ottobre 2011, intenzionalmente cagionato un danno al corpo ed alla salute di __________, segnatamente per avere, a seguito di una discussione verbale, colpito la mano dell’accusatrice privata con l’intento di non farsi riprendere in volto dal telefono portatile di quest’ultima, provocandole così le lesioni menzionate nel certificato medico di data 7 ottobre 2011 del dr. __________, già gli atti;

fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall'art. 123 cifra 1 CPS, richiamati gli artt. 42 e segg. CPS;

e propone la condanna a

1. Alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere da fr. 110.- (centodieci) cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 1'100.- (millecento).

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2. Alla multa di fr. 100.- (cento), ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 1 (uno).

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.

4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale.

che l’accusatore privato postula la conferma del DA in questione, dal video si evincerebbe che l’imputato avrebbe voluto a tutti i costi eliminare il telefonino e così facendo l’avrebbe colpita, sbattendola contro il cassonetto dei rifiuti e lanciandola in strada;

rilevato che il difensore chiede il proscioglimento del suo assistito in applicazione del principio in dubio pro reo, eventualmente in applicazione dell’art. 52 CPS, non sussistendo gli elementi oggettivi e soggettivi del reato;

richiamati gli art. 42 e segg., 123 cifra 1 CP;

80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia 1. IM 1 è prosciolto dall’imputazione di lesioni semplici per i fatti descritti nel decreto d’accusa n. 1761/2012 del 16 aprile 2012.

2. Le tasse e le spese giudiziarie di complessivi 450.- sono a carico dello Stato.

Qualora la motivazione scritta fosse chiesta solo dall’accusatore privato la relativa tassa di fr. 400.- sarebbe a suo carico (art. 427 cpv. 2 CPP).

3. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

4. Intimazione a:

- seduta stante

- per raccomandata

- alla crescita in giudicato

Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,

Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano.

terzi implicati · P_GLOSS_TERZI

La giudice: La segretaria:

Distinta spese a carico dello Stato

fr. 300.00 tassa di giustizia

fr. 150.00 spese giudiziarie

fr. 450.00 totale