Acquittal for Driving Without Authorization After License Revocation
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe defendant was accused of driving without authorization following the revocation of his Italian driving license, but despite the prosecutor proposing a fine and a conditional sentence, the court acquitted the defendant of the charge of driving without authorization based on the evidence presented at the hearing, ordering the state to bear the resulting judicial taxes and expenses, and returning the deposited security to the acquitted party.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 95 cpv. 1 lett b. LCStr, art. 348 segg. CPP, art. 22 LTG; Acquittal for Driving Without Authorization After License Revocation: Alla multa di fr. 2'000.-, ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 20.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision, cited in the background, appears to be the substantive basis for the initial charge, but the final order is an acquittal (prosciolto) and does not cite this article in the operative part.
These procedural articles were referenced before the ruling, but are not explicitly cited in the operative part (orders 1-5) which dictates the outcome.
This procedural article was referenced before the ruling, but is not explicitly cited in the operative part (orders 1-5) which dictates the outcome.
Testo completo
Incarto n. 81.2012.177 DA 1869/2012 · Bellinzona 28 maggio 2013 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Giudice della Pretura penale Sonia Giamboni Tommasini
sedente con Giovanni Pozzi in qualità di segretario per giudicare
IM 1
visto il decreto d’accusa n.1869/2012 del
23 aprile 2012;
preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole di
guida senza autorizzazione
per aver condotto l’autovettura
Seat targata (I) __________ sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa italiana;
e propone la condanna a
1. Alla pena pecuniaria di 45 aliquote giornaliere da fr. 100.- cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 4'500.-. L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni.
2. Alla multa di fr. 2'000.-, ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 20.
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 300.- e delle spese giudiziarie di fr. 300.-.
4.
La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale.
rilevato che l’imputato chiede il proscioglimento;
richiamati gli art. 95 cpv. 1 lett b. LCStr.;
80 segg.; 84 segg.; 348 segg. CPP; 22 LTG;
al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. IM 1 è prosciolto dall’imputazione di guida senza autorizzazione per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 1869/2012 del 23 aprile 2012.
2. Le tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 700.- (settecento) sono a carico dello Stato.
3. Alla crescita in giudicato della presente sentenza a IM 1 verrà restituita la cauzione versata di fr. 2'600.-.
4. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro
10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
5. Intimazione a:
- per raccomandata
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,
Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,
Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella
terzi implicati · P_GLOSS_TERZI
La giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico dello Stato
fr. 350.- tassa di giustizia
fr. 350.- spese giudiziarie
fr. 700.- totale