Acquittal in Defamation Case Regarding Adultery Accusation
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe defendant was charged with defamation for allegedly telling a third party that another woman had previously been unfaithful to her husband by providing sexual favors to the defendant's spouse. Following the hearing, the court acquitted the defendant of the charge of defamation, resulting in the State bearing the judicial fees and costs, unless the private accuser requests a written justification, in which case that cost would be borne by the accuser.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 173 CP, Art. 427 cpv. 2 CPP; Acquittal in Defamation Case Regarding Adultery Accusation: Following the hearing, the court acquitted the defendant of the charge of defamation, resulting in the State bearing the judicial fees and costs, unless the private accuser requests a written justification, in which case that cost would be borne by the accuser.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited to determine that the fee for a written justification of the judgment would be borne by the private accuser.
Testo completo
Incarto n. 81.2012.175 DA 270/2012 · Bellinzona 28 maggio 2013 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Giudice della Pretura penale Sonia Giamboni Tommasini
sedente con Giovanni Pozzi in qualità di Segretario per giudicare
IM 1 (difesa dall’. DI 1, )
visto il decreto d’accusa n. 270/2012 del
23 gennaio 2012;
preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole di
diffamazione
per avere, a __________, il 25 agosto 2011, comunicando con un terzo, reso sospetta una persona di condotta disonorevole, e meglio, per aver detto alla signora __________ che la signora __________ avrebbe in passato tradito il marito fornendo una prestazione sessuale orale a __________, marito dell’imputata;
e propone la condanna a
1. Alla pena pecuniaria di 10 aliquote giornaliere da fr. 40.- cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 400.-. L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni.
2. Alla multa di fr. 200.-, ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 5.
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale.
rilevato che il difensore chiede il proscioglimento della sua assistita;
richiamati gli art. 173 CP; 80 segg.; 84 segg.; 348 segg. CPP; 22 LTG;
al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. IM 1 è prosciolta dall’imputazione di diffamazione per i fatti descritti nel decreto di accusa n° 270/2012 del 23 gennaio 2012.
2. Le tasse e le spese giudiziarie di complessivi fr. 300.- (trecento) sono a carico dello Stato.
Qualora l’accusatrice privata dovesse chiedere la motivazione scritta la relativa tassa di fr. 400.- sarebbe a suo carico (art. 427 cpv. 2 CPP).
3. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
4. Intimazione a:
- seduta stante
- per raccomandata
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,
Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,
terzi implicati · P_GLOSS_TERZI
La giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico dello Stato
fr. 150.- tassa di giustizia
fr. 150.- spese giudiziarie
fr. 300.- totale