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81.2012.175 • PP TI 81.2012.175 Generato dall'IA

Acquittal in Defamation Case Regarding Adultery Accusation

Numero d'incarto 81.2012.175
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

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The defendant was charged with defamation for allegedly telling a third party that another woman had previously been unfaithful to her husband by providing sexual favors to the defendant's spouse. Following the hearing, the court acquitted the defendant of the charge of defamation, resulting in the State bearing the judicial fees and costs, unless the private accuser requests a written justification, in which case that cost would be borne by the accuser.

Regesto Legislator

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Art. 173 CP, Art. 427 cpv. 2 CPP; Acquittal in Defamation Case Regarding Adultery Accusation: Following the hearing, the court acquitted the defendant of the charge of defamation, resulting in the State bearing the judicial fees and costs, unless the private accuser requests a written justification, in which case that cost would be borne by the accuser.

Parole chiave

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diffamazione adulterio audizione delle parti responsabilità dei coniugi constatazione di matrimonio fittizio obbligo di articolare le censure Diffamazione; proscioglimento

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 427 cpv. 2 CPP

Cited to determine that the fee for a written justification of the judgment would be borne by the private accuser.

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Testo completo

Incarto n. 81.2012.175 DA 270/2012 · Bellinzona 28 maggio 2013 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Giudice della Pretura penale Sonia Giamboni Tommasini

sedente con Giovanni Pozzi in qualità di Segretario per giudicare

IM 1 (difesa dall’. DI 1, )

visto il decreto d’accusa n. 270/2012 del

23 gennaio 2012;

preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole di

diffamazione

per avere, a __________, il 25 agosto 2011, comunicando con un terzo, reso sospetta una persona di condotta disonorevole, e meglio, per aver detto alla signora __________ che la signora __________ avrebbe in passato tradito il marito fornendo una prestazione sessuale orale a __________, marito dell’imputata;

e propone la condanna a

1. Alla pena pecuniaria di 10 aliquote giornaliere da fr. 40.- cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 400.-. L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni.

2. Alla multa di fr. 200.-, ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 5.

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.

4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale.

rilevato che il difensore chiede il proscioglimento della sua assistita;

richiamati gli art. 173 CP; 80 segg.; 84 segg.; 348 segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia 1. IM 1 è prosciolta dall’imputazione di diffamazione per i fatti descritti nel decreto di accusa n° 270/2012 del 23 gennaio 2012.

2. Le tasse e le spese giudiziarie di complessivi fr. 300.- (trecento) sono a carico dello Stato.

Qualora l’accusatrice privata dovesse chiedere la motivazione scritta la relativa tassa di fr. 400.- sarebbe a suo carico (art. 427 cpv. 2 CPP).

3. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

4. Intimazione a:

- seduta stante

- per raccomandata

- alla crescita in giudicato

Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,

Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,

terzi implicati · P_GLOSS_TERZI

La giudice: Il segretario:

Distinta spese a carico dello Stato

fr. 150.- tassa di giustizia

fr. 150.- spese giudiziarie

fr. 300.- totale