Traffic Violation Sentencing for Failure to Maintain Safe Distance
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe defendant was charged with a serious traffic violation for failing to maintain a safe distance and abruptly changing lanes, causing a collision on the highway on December 5, 2011, which the prosecution argued created a serious danger to others. After reviewing the case, where the prosecution sought confirmation of the initial accusation and the defense requested acquittal, the court found the defendant guilty of a lesser offense, namely a simple violation of traffic regulations for failing to maintain the necessary safety distance, and consequently sentenced the accused to a fine of 500 monetary units, with a substitute detention period of four days for non-payment, alongside court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 90 cifra, Art. 12 ONC, Art. 106 cpv. 2 CP, art. 90 cifra 1 LCS; Traffic Violation Sentencing for Failure to Maintain Safe Distance: After reviewing the case, where the prosecution sought confirmation of the initial accusation and the defense requested acquittal, the court found the defendant guilty of a lesser offense, namely a simple violation of traffic regulations for failing to maintain the necessary safety distance, and consequently sentenced the accused to a fine of 500 monetary units, with a substitute detention period of four days for non-payment, alongside court costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision establishes the guilt of IM 1 for a minor traffic violation, forming the basis of the conviction in order 1.
This article is cited to determine the substitute detention penalty in case of non-payment of the fine in order 2.2.1.
Testo completo
Incarto n. 81.2012.120 DA 1213/2012 · Bellinzona 19 luglio 2013 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale Siro Quadri
sedente con Daniela Regazzi Fornera in qualità di cancelliera per giudicare
IM 1 ; difeso da: DI 1
visto il decreto d’accusa n. 1213/2012 del 20 marzo 2012;
preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole di
grave infrazione alle norme della circolazione per aver violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per avere, circolando con il veicolo __________ targato TI __________, omesso di mantenere per un tratto la necessaria distanza di sicurezza dall’antistante veicolo Chrysler targato ZH __________ condotto da __________, invadendo in seguito repentinamente la corsia di destra occupata dal veicolo appena superato, provocando così la collisione fra i rispettivi veicoli a seguito della sua inattesa manovra d’ostruzione del percorso di marcia dell’altro;
fatti avvenuti a __________, autostrada A2, il 5 dicembre 2011;
reato previsto dall'art. 90 cifra 2 LCStr. in rel. con gli art. 26 cpv. 1, 31 cpv. 1, 34 cpv. 4, 35 cpv. 3 LCStr e art. 3 cpv. 1, 7 cpv. 1 e 10 ONC;
e propone la condanna a
1. Alla pena pecuniaria di 45 aliquote giornaliere da fr. 120.- cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 5'400.-. L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni.
2. Alla multa di fr. 1'000.-, ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 10.
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 200.-.
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale.
rilevato che il Procuratore chiede la conferma del decreto d’accusa;
rilevato che il difensore chiede il proscioglimento ;
richiamati gli art. 90 cifra 1, 26, 31 cpv.1,
34 cpv. 4 LCStr, art. 12 ONC; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;
al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. IM 1 è autore colpevole d’infrazione lieve alle norme della circolazione, art. 90 cifra 1 LCS, per avere, circolando con il veicolo __________ targato TI __________, omesso di mantenere per un tratto di strada la necessaria distanza di sicurezza dall’antistante veicolo __________ targato ZH __________ condotto da __________.
2. Di conseguenza IM 1 è condannato:
2.2. alla multa di fr. 500.- (cinquecento);
2.2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 4 (quattro) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
2.3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 300.- (trecento) con motivazione scritta e di fr. 100.- (cento) senza motivazione scritta.
2.4 la tassa di giustizia e le spese giudiziarie di complessivi fr. 300.- sono a carico dello Stato.
3. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
4. Intimazione a:
- per raccomandata
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,
Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,
Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella,
Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino terzi implicati · P_GLOSS_TERZI
Il giudice: La cancelliera:
Distinta spese a carico di IM 1
fr. 500.- multa
fr. 50.- tassa di giustizia
fr. 50.- spese giudiziarie
fr. 600.- totale
a carico dello Stato,
fr. 100.- tassa di guistizia
fr. 200.- spese giudiziarie
fr. 300.- totale