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81.2012.106 • PP TI 81.2012.106 Generato dall'IA

Defamation and Acquittal on Unfair Competition and False Alarm Charges

Numero d'incarto 81.2012.106
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The defendant was charged with defamation for posting false information online regarding a dog training center owner's alleged intention to kill dogs, unfair competition stemming from this denigration, and making a false alarm by sending poisoned meat samples with a threatening note to media outlets. The court found the defendant guilty of defamation, sentencing them to a fine and a conditional suspension of the penalty for two years, but acquitted them of the charges of unfair competition and false alarm, remitting the private prosecutor to the competent forum for civil claims.

Regesto Legislator

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Art. 106 cpv. 2 CP, Art. 353 cpv. 2 CPP, Art. 369 CP, Art. 173 CP, Art. 128bis CP, Art. 23 LCSI; Defamation and Acquittal on Unfair Competition and False Alarm Charges: The court found the defendant guilty of defamation, sentencing them to a fine and a conditional suspension of the penalty for two years, but acquitted them of the charges of unfair competition and false alarm, remitting the private prosecutor to the competent forum for civil claims.

Parole chiave

Generato dall'IA
diffamazione concorrenza sleale commisurazione della pena azione legale a scopo intimidatorio false dichiarazioni punibilità dei mass media Diffazione, delitto contro la LCSL, falso allarme

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 42 e seg. CPS

Cited in order 1 regarding the conditional suspension of the pecuniary penalty.

art. 106 cpv. 2 CP

Cited in order 2 regarding the substitution of the fine with detention in case of non-payment.

art. 353 cpv. 2 CPP

Cited in order 5, referring the private accuser to the competent forum for civil claims.

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Testo completo

Incarto n. 81.2012.106 DA 4154/2011 · Bellinzona 19 aprile 2013 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Giudice della Pretura penale Siro Quadri

sedente con Daniela Regazzi Fornera in qualità di cancelliera per giudicare

IM 1IM 1 difesa da: DI 1

visto il decreto d’accusa n° 4154/2011 del 17 ottobre 2011;

preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole di:

diffamazione

per avere, in data __________, a __________ e in altre località imprecisate, in correità con terze persone, pure loro facenti parte del gruppo “__________”, tramite internet, incolpato e reso sospetta la titolare del centro cinofilo ____________________, __________, nella persona di ACPR 1, di fatti che possono nuocere alla sua reputazione, segnatamente, pubblicando sul sito www.__________.ch l’errata notizia secondo cui “il __________ di __________ si appresterebbe ad uccidere due pastori tedeschi…”;

delitto contro la LF contro la concorrenza sleale

per avere, nelle indicate circostanze di cui al punto 1), denigrando nelle modalità indicate, con affermazioni inesatte, fallaci e inutilmente lesive, la prestazione fornita da ACPR 1, quale titolare del centro cinofilo __________ resosi colpevole di concorrenza sleale;

falso allarme

per avere, in data __________, a __________ e __________, cosciente della gratuità del suo atto, a nome del gruppo __________, allarmato senza motivo i mezzi di comunicazione (il quotidiano __________ e la televisione __________), inviando loro vaschette di salumi accompagnate da uno scritto indicante “Se vi piace la carne mangiatevi questa. Abbiamo avvelenato diversi campioni di carne in Ticino”, ben sapendo che questi mezzi di comunicazione avrebbero a loro volta immediatamente contattato le forze dell’ordine;

e propone la condanna a

1. Alla pena pecuniaria di 20 (venti) aliquote giornaliere da fr. 30.- (trenta) cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 600.- (seicento).

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42 e seg. CPS).

2. Alla multa di fr. 100.- (cento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 4 (art.

106 cpv. 2 CP).

3. Si rinvia l’accusatore privato ACPR

1 al competente foro per le pretese di natura civile (art. 353 cpv. 2 CPP).

4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 1'000.- (mille).

5. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art.

369 CP.

rilevato che il difensore il proscioglimento;

richiamati gli art. 173 CP, art. 128bis CP, art. 23 LCSI; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia 1. IM 1 è autrice colpevole di diffamazione per avere in data __________, a __________ e in altre località imprecisate, in correità con terze persone, pure loro facenti parte del gruppo “__________”, tramite internet, incolpato e reso sospetta la titolare del centro cinofilo __________, __________, nella persona di ACPR 1, di fatti che possono nuocere alla sua reputazione.

2. Di conseguenza IM 1 è condannata:

2.1. alla pena pecuniaria di 5 (cinque) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta), per un totale di fr. 150.- (centocinquanta).

2.1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2.2. alla multa di fr. 100.- (cento);

2.2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

2.3 al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 700.-(settecento) con motivazione scritta e di fr. 300.-(trecento) senza motivazione scritta.

2.4 carica tasse e spese giudiziarie per complessivi fr. 800.- allo Stato.

3. IM 1 viene prosciolta dall’imputazione di delitto contro la LF contro la concorrenza sleale.

4. IM 1 viene prosciolta dall’imputazione falso allarme.

5. Si rinvia l’accusatrice privato ACPR 1 al competente foro per le pretese di natura civile (art. 353 cpv. 2 CPP).

6. Non si assegnano indennità.

7. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro

10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

8. Intimazione a:

- per raccomandata

AINQ 1, __________, IM 1, __________ DI 1, __________, ACPR 1, __________ PR 1__________,

- alla crescita in giudicato

Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,

Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella,

terzi implicati · P_GLOSS_TERZI

Il giudice: La segretaria:

Distinta spese a carico di IM 1

fr. 100.- multa

fr. 100.- tassa di giustizia

fr. 200.- spese giudiziarie

fr. 400.-*totale

Distinta spese a carico dello Stato

fr. 600.- tassa di giustizia

fr. 200.- spese giudiziarie

fr. 800.- totale