Unlicensed Bartending Conviction and Sentencing
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe defendant was found guilty of earning income without the necessary authorization for working as a probationary bartender for approximately 16 hours over two days in August 2011, receiving CHF 320.00 in compensation. The court reasoned that the facts established the offense under the relevant labor law, leading to a conviction for unlicensed lucrative activity, imposing a conditional sentence of seven daily rates of CHF 30.00, a CHF 100.00 fine (substitutable with four days of custody if unpaid), and ordering payment of court fees and judicial expenses.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 106 cpv. 2 CPS, Art. 369 CPS, Art. 115 cpv. 1 lett c LStr, Art. 106 cpv. 2 CP, art. 34 e seg. CPS, art. 42 e seg. CPS; Unlicensed Bartending Conviction and Sentencing: The court reasoned that the facts established the offense under the relevant labor law, leading to a conviction for unlicensed lucrative activity, imposing a conditional sentence of seven daily rates of CHF 30.00, a CHF 100.00 fine (substitutable with four days of custody if unpaid), and ordering payment of court fees and judicial expenses.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision establishes the offense of unauthorized lucrative activity, which is the basis for the conviction in order 1.
This provision governs the substitution of the fine with a custodial sentence in case of non-payment, cited in order 2.2.1.
This provision relates to the imposition of the fine based on daily rates, used in calculating the penalty in order 2.1.
This provision governs the conditional suspension of the sentence, applied in order 2.1.1.
This provision dictates the period after which the conviction will be eliminated from the criminal record, mentioned in order 4 regarding the deletion of the record.
Testo completo
Incarto n. 81.2012.105 DA 899/2012 · Bellinzona 22 novembre 2013 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale Siro Quadri
sedente con Daniela Regazzi Fornera in qualità di cancelliera per giudicare
IM 1IM 1 difesa da: DI 1
visto il decreto d’accusa n. 899/2012 del
27 febbraio 2012;
preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputata autrice colpevole di
attività lucrativa senza autorizzazione
per avere, dal 20 al 21 agosto 2011, per complessivi 2 giorni, a __________ presso il __________, gestito dalla società __________, esercitato l’attività lucrativa di barista in prova, per almeno 16 ore in totale e per un compenso complessivo di CHF 320.00, nonostante non fosse a beneficio del necessario permesso di polizia;
e propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 7 (sette) aliquote giornaliere da fr. 30.- (trenta) cadauna (art. 34 e seg. CPS) corrispondenti a complessivi fr. 210.- (duecentodieci).
L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CPS).
2. Alla multa di fr. 100.- (cento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 4 (quattro) - (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.- (cinquanta) e delle spese giudiziarie di fr. 50.- (cinquanta).
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art.
369 CPS.
rilevato che il difensore chiede il proscioglimento;
richiamati gli art. 115 cpv. 1 c) LStr; 80 segg.; 84 segg.; 348 segg. CPP; 22 LTG;
al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. IM 1 è autrice colpevole di attività lucrativa senza autorizzazione, art. 115 cpv. 1 lett c LStr per avere, dal 20 al 21 agosto 2011, per complessivi 2 giorni a __________ presso il __________, gestito dalla società IGL Sagl, esercitato l’attività lucrativa di barista in prova, per almeno 16 ore in totale e per un compenso complessivo di CHF 320.00, nonostante non fosse a beneficio del necessario permesso di polizia.
2. Di conseguenza IM 1 è condannata:
2.1. alla pena pecuniaria di 7 aliquote (sette) aliquote giornaliere di fr.30.- (trenta), per un totale di fr. 210.- (duecentodieci).
2.1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due (2) anni.
2.2. alla multa di fr. 100.--(cento);
2.2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 4 (quattro) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
2.3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 500.- (cinquecento) con motivazione scritta e di fr. 300.- (trecento) senza motivazione scritta.
3. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
4. Intimazione a:
- per raccomandata
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,
Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella,
Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione, Bellinzona
terzi implicati · P_GLOSS_TERZI
Il giudice: La segretaria:
Distinta spese a carico di IM 1:
fr. 100.- multa
fr. 200.- tassa di giustizia
fr. 100.- spese giudiziarie
fr. 400.- totale