Negligent Fuel Spill and Water Pollution Acquittal
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe defendant was accused of negligently polluting a stream with an unspecified quantity of fuel leaked during a vehicle system check on December 30, 2011, where detaching a fuel line caused spillage cleaned up using a pressure washer and biodegradable detergent, which then entered the watercourse due to a failure in the drainage system. Despite the prosecutor proposing a fine with a suspended sentence, the court acquitted the defendant of the infraction under the water protection law, resulting in the state bearing the costs of justice and judicial expenses.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 70 cpv. 2 LPAc, art. 348 e segg. CPP, art. 422 e segg. CPP, art. 22 LTG, art. 80 e segg, art. 84 e segg; Negligent Fuel Spill and Water Pollution Acquittal: Despite the prosecutor proposing a fine with a suspended sentence, the court acquitted the defendant of the infraction under the water protection law, resulting in the state bearing the costs of justice and judicial expenses.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article, concerning the infraction against the Water Protection Law, was explicitly called upon in the reasoning leading to the acquittal.
This procedural provision was cited in the reasoning preceding the final judgment, relating to appeal proceedings.
This procedural provision was cited in the reasoning preceding the final judgment, relating to appeal proceedings.
This procedural provision regarding court fees was cited in the reasoning preceding the final judgment.
These procedural provisions were cited in the reasoning preceding the final judgment.
These procedural provisions were cited in the reasoning preceding the final judgment.
This order details the conditions and deadlines for filing an appeal against the decision.
Testo completo
Incarto n. 81.2012.103 DA 582/2012 · Bellinzona 4 ottobre 2013 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale Siro Quadri
sedente con Daniela Regazzi Fornera in qualità di cancelliera per giudicare
IM 1 (difensore: DI 1, Lugano)
visto il decreto d’accusa n. 582/2012 del 6 febbraio 2012;
preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole di
infrazione alla LF sulla protezione delle acque
per avere, __________ in data
30 dicembre 2011, per negligenza, introdotto nelle acque un imprecisato quantitativo di sostanze atte a inquinarle e meglio, effettuando una verifica di una vettura e meglio dell'impianto di alimentazione che dal serbatoio porta il carburante al motore, si staccava il tubo provocando la fuoriuscita di carburante sul piazzale dell'officina, utilizzando quindi una idropulitrice e un detergente biodegradabile per procedere alla pulizia, per un guasto delle pompe dell'impianto di tracimazione, fece finire il carburante nel ruscello "Rel" e in seguito nel corso d'acqua __________ che furono entrambi inquinati;
fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall'art. 70 cpv. 2 LPAc, richiamato l’art. 42 cpv. 1 e 4 CPS;
e propone la condanna a
1. Alla pena pecuniaria di 4 aliquote giornaliere da fr. 130.- cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 520.-.
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni.
2. Alla multa di fr. 200.-, ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 2.
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di
fr. 100.-.
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale.
rilevato che il difensore chiede il proscioglimento
richiamati gli art. 70 cpv. 2 LPAc; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;
al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. IM 1 è prosciolto dall’infrazione alla LF sulla protezione delle acque per i fatti descritti nel decreto d’accusa n°582/2012.
2. La tassa di giustizia e le spese giudiziarie di complessivi fr. 300.- sono a carico dello Stato.
3. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
4. Intimazione:
- per raccomandata
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,
Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,
Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella,
terzi implicati · P_GLOSS_TERZI
Il giudice: La segretaria:
Distinta spese a carico dello Stato
fr. 200.- tassa di giustizia
fr. 100.- spese giudiziarie
fr. 300.-*totale