Verdict on Evasion of Alcohol Testing After Accident
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe defendant was accused of driving while impaired, evading measures to ascertain driving unfitness, and failing to assist after an accident, but the court acquitted the defendant of impaired driving and failure to assist after an accident. However, the court found the defendant guilty of intentionally evading blood or supplementary health checks for alcohol level determination by leaving the scene of an accident shortly after being involved, knowing or reasonably presuming that police would order testing given the circumstances, resulting in a conviction for evading measures to ascertain driving unfitness and a sentence of 15 daily rates of 40 monetary units each, suspended conditionally for two years, plus a 200 monetary unit fine.
Regesto Legislator
UfficialeGuida in stato di inattitudine; elusione di provvedimenti per accertare l'incapacità alla guida; inosservanza dei doveri in caso d'infortunio
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IABasis for the conviction of the defendant for evading measures to ascertain driving incapacity.
Cited in the dispositive regarding the substitution of the fine with a custodial sentence in case of non-payment.
Cited in the context of the conditional suspension of the pecuniary penalty imposed (though the final order does not explicitly cite this article for the suspension, it refers to it for the penalty calculation/context in the initial indictment view).
Cited in the context of the pecuniary penalty calculation (though the final order does not explicitly cite this article for the penalty calculation, it refers to it in the initial indictment view).
Testo completo
Incarto n. 81.2011.5 DA 225/2011 · Bellinzona 12 settembre 2012 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale Siro Quadri
sedente con Dusca Schindler in qualità di Cancelliera per giudicare
IM 1IM 1 (difeso da: DI 1 )
visto il decreto d’accusa n. DA 225/2011 del 31 gennaio 2011;
preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole di guida in stato di inattitudine, elusione di provvedimenti per accertare l'incapacità alla guida, inosservanza dei doveri in caso d'infortunio e propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 45 (quarantacinque) aliquote giornaliere da fr. 50.- (cinquanta) ciascuna, (art.
34 e segg. CPS) corrispondenti a complessivi fr. 2'250.- (duemiladuecentocinquanta). L'esecuzione dalla pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42 e segg. CPS).
2. Alla multa di fr. 1'200.- (milleduecento), ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 12 (dodici) (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- (cento) e alle spese giudiziarie di fr. 200.- (duecento).
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo di prova.
rilevato che il difensore chiede il proscioglimento del proprio assistito;
visti gli artt. 91 cpv. 1, 91a cpv. 1 e 92 cpv. 1 LCStr.; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;
al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
proscioglie IM 1 dai reati di:
- guida in stato di inattitudine, *ex* art. 91 cpv. 1 prima frase LCS,
- inosservanza dei doveri in caso d'infortunio, *ex* art. 92 cpv. 1 LCS per i fatti descritti nel decreto d’accusa del 31 gennaio 2011 n. 225/2011 del Procuratore pubblico Antonio Perugini.
pronuncia 1. IM 1 è autore colpevole di elusione di provvedimenti per accertare l'incapacità alla guida, *ex* art. 91a cpv. 1 LCS,
per avere per essersi intenzionalmente sottratto alla prova del sangue o ad un esame sanitario completivo per la determinazione dell'alcolemia, allontanandosi dal luogo dell’incidente nel quale era appena stato coinvolto, rendendosi irreperibile, sapendo o comunque dovendo presumere, tenuto conto delle circostanze (vedi: ora dell’incidente, dinamica dei fatti, bevande alcoliche sorbite, ecc.), che la polizia avrebbe ordinato tempestivamente la prova dell'alito o del sangue.
2. Di conseguenza IM 1 è condannato:
2.1. alla pena pecuniaria di 15 (quindici) aliquote giornaliere di fr. 40.- (quaranta), per un totale di fr. 600.- (seicento);
§. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2.2. alla multa di fr. 200.- (duecento);
§. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);
2.3. al pagamento di tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 550.- (cinquecentocinquanta) con motivazione scritta e di fr. 50.- (cinquanta) senza motivazione scritta;
carica tasse e spese giudiziarie di fr. 350.- (trecentocinquanta) allo Stato, il quale rifonderà a IM 1 fr. 1'000.- (mille) per ripetibili;
avverte che questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
Intimazione a: - seduta stante
IM 1
- per raccomandata
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,
Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella,
terzi implicati · P_GLOSS_TERZI
Il giudice: La cancelliera:
Distinta spese a carico di IM 1IM 1
fr. 200.00 multa
fr. 25.00 tassa di giustizia
fr. 25.00 spese giudiziarie
fr. 250.00 totale
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 175.00 tassa di giustizia
fr. 175.00 spese giudiziarie
fr. 350.00 totale