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81.2011.454 • PP TI 81.2011.454 Generato dall'IA

Forgery Acquittal and State Bearing Costs

Numero d'incarto 81.2011.454
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

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The defendant was charged with forgery of documents, facing a proposed fine, a suspended conditional sentence, and financial penalties, but the defendant pleaded not guilty, claiming complete estrangement from the facts. Following the oral deliberation, the court acquitted the defendant of the charge of forgery of documents, resulting in the state bearing the costs of the proceedings, including the judicial fee and court expenses.

Regesto Legislator

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Art. 251 cifra, art. 251 cifra 1 CP, art. 22 LTG; Forgery Acquittal and State Bearing Costs: Following the oral deliberation, the court acquitted the defendant of the charge of forgery of documents, resulting in the state bearing the costs of the proceedings, including the judicial fee and court expenses.

Parole chiave

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procedimento per falsità procedura orale sospensione condizionale della pena imputazione di furto accollo delle spese procedurali abbandono del procedimento per truffa Falsità in documenti

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 251 cifra 1 CP

This article defines the crime of forgery in documents, which the defendant was acquitted of in order 1.

art. 22 LTG

This article relates to the procedure/imposition of costs for the decision, as implied by the decision not imposing costs on the acquitted party.

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Testo completo

Incarto n. 81.2011.454 DA 4783/2011 · Bellinzona 4 aprile 2013 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Giudice della Pretura penale Sonia Giamboni Tommasini

sedente con Fabia Giannini in qualità di Segretaria per giudicare

IM 1IM 1 __________

visto il decreto d’accusa n. 4783/2011 del 22 novembre 2011;

preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole difalsità in documenti

e propone la condanna a

1. Alla pena pecuniaria di 60 (sessanta) aliquote giornaliere da fr. 50.- (cinquanta) ciascuna, corrispondenti a complessivi fr. 3'000.- (tremila). L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2. Alla multa di fr. 300.- (trecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 3 (tre).

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 200.-.

rilevato che l’imputato chiede di essere prosciolto perché completamente estraneo ai fatti;

richiamati gli art. 251 cifra 1 CPS; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia 1. IM 1 è prosciolto dall’imputazione di falsità in documenti, art. 251 cifra 1 CP, per i fatti descritti nel decreto d’accusa n. 4783/2011 del 22 novembre 2011.

2. La tassa di giustizia e le spese giudiziarie di complessivi fr. 550.- (cinquecentocinquanta) sono a carico dello Stato.

3. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

4. Intimazione a:

- seduta stante

IM 1

- per raccomandata

- alla crescita in giudicato

Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,

Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano.

terzi implicati · P_GLOSS_TERZI

La giudice: La segretaria:

Distinta spese a carico dello Stato

fr. 300.00 tassa di giustizia

fr. 250.00 spese giudiziarie

fr. 550.00 totale