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81.2011.448 • PP TI 81.2011.448 Generato dall'IA

Traffic Speeding Violation and Fine Imposition

Numero d'incarto 81.2011.448
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court considered charges against a defendant stemming from a police enforcement action that documented the defendant operating a motorized vehicle at 65 km/h in a 50 km/h zone, resulting in a proposal for conviction for a serious traffic offense. However, the defendant requested acquittal of the serious offense, deferring to the court's judgment on any lesser infraction. The court found the defendant guilty of a contravention of traffic regulations based on the documented speed, resulting in a fine of 250 Swiss Francs (with a three-day substitute detention for non-payment), plus judicial fees and costs, while rejecting the initial, more severe accusation.

Regesto Legislator

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Art. 106 cpv. 2 CP; Traffic Speeding Violation and Fine Imposition: However, the defendant requested acquittal of the serious offense, deferring to the court's judgment on any lesser infraction. The court found the defendant guilty of a contravention of traffic regulations based on the documented speed, resulting in a fine of 250 Swiss Francs (with a three-day substitute detention for non-payment), plus judicial fees and costs, while rejecting the initial, more severe accusation.

Parole chiave

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contravvenzione per eccesso di velocità spese di detenzione esecuzione infrazione violazione del divieto di sosta violazione del principio di celerità Infrazione grave alle norme della circolazione; derubricazione

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 106 cpv. 2 CP

This article is cited in the dispositive to establish the term of substitute detention in case of non-payment of the fine.

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Testo completo

Incarto n. 81.2011.448 DA 4726/2011 · Bellinzona 11 luglio 2013 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Giudice della Pretura penale Sonia Giamboni Tommasini

sedente con Fabia Giannini in qualità di Segretaria per giudicare

IM 1

visto il decreto d’accusa n. 4726/2011 del 21 novembre 2011;

preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole di infrazione grave alle norme della circolazione e propone la condanna a

1. Alla pena pecuniaria di 45 (quarantacinque) aliquote giornaliere da fr. 110.- (centodieci) cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 4'950.- (quattromilanovecentocinquanta). L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni.

2. Alla multa di fr. 1'000.- (mille), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 10 (dieci).

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.

4. Non revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 20 (venti) aliquote da fr. 80.- ciascuna per complessivi fr. 1'600.- decretata nei suoi confronti dal MP il 07.12.2010, con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 20.

rilevato che l’imputato chiede di essere prosciolto dall’infrazione grave alle norme della circolazione, rimettendosi al giudizio della Corte per quanto riguarda l’infrazione lieve;

visti gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3, 90 cifra 2 LCStr.; 4a cpv. 1 lett. aONC; 22 cpv. OSS; 303.1c dell’Allegato

1 OMD; 8 cpv. 1 lett. g cifra 1 OOCCS-USTRA; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia 1. IM 1 è autore colpevole di contravvenzione alle norme della circolazione, per avere circolato con il motoveicolo __________

targato TI __________ alla velocità di 65 km/h, dopo deduzione del margine di sicurezza di 15 km/h, malgrado il vigente limite di 50 Km/h., così come accertata sulla base del contachilometri della vettura di polizia che lo seguiva;

2. Di conseguenza IM 1 è condannato:

2.1. alla multa disciplinare di fr. 250.- (duecentocinquanta);

2.1.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

2.2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 800.- (ottocento) con motivazione scritta e di fr. 400.- (quattrocento) senza motivazione scritta.

3. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

4. Intimazione a:

- seduta stante

- per raccomandata

- alla crescita in giudicato

Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,

Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,

Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella,

Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino (81979).

terzi implicati · P_GLOSS_TERZI

La giudice: La segretaria:

Distinta spese a carico di IM 1

fr. 250.00 multa

fr. 250.00 tassa di giustizia

fr. 150.00 spese giudiziarie

fr. 650.00 totale