DUI Sentencing with Prior Conviction and Conditional Suspension Extension
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe defendant was found guilty of driving while intoxicated with a blood alcohol content between 0.94 and 1.34 grams per mille, despite a prior conviction for a similar offense in 2003. The court sentenced the defendant to 40 daily rates of 40 currency units each, suspended conditionally for four years, a fine of 300 currency units (with ten days imprisonment in default of payment), and payment of judicial costs, while electing not to revoke the conditional suspension previously granted for an earlier fine, but instead extending that probationary period by one year.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 91 cpv. 1 LCStr, Art. 106 cpv. 2 CP, Art. 46 cpv. 1 CPS; DUI Sentencing with Prior Conviction and Conditional Suspension Extension: The court sentenced the defendant to 40 daily rates of 40 currency units each, suspended conditionally for four years, a fine of 300 currency units (with ten days imprisonment in default of payment), and payment of judicial costs, while electing not to revoke the conditional suspension previously granted for an earlier fine, but instead extending that probationary period by one year.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the dispositive to set the substitute detention period for non-payment of the fine.
Cited in the dispositive regarding the non-revocation of the suspended sentence for the previous fine.
Testo completo
Incarto n. 81.2011.447 DA 4656/2011 · Bellinzona 27 giugno 2013 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Giudice della Pretura penale Sonia Giamboni Tommasini
sedente con Fabia Giannini in qualità di Segretaria per giudicare
IM 1 (difensore: . DI 1, )
visto il decreto d’accusa n. 4656/2011 del 21 novembre 2011;
preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole di guida in stato di inattitudine
e propone la condanna a
1. Alla pena pecuniaria di 80 (ottanta) aliquote giornaliere da fr. 70.- (settanta) cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 5'600.- (cinquemilaseicento). L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni.
2. Alla multa di fr. 1'000.- (mille), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 10 (dieci).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di fr. 300.-.
4. Alla revoca del beneficio della sospensione condionale concesso alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere da fr. 60.- ciascuna per complessivi fr. 600.- decretata nei suoi confronti dalla Staatsanwltschaft di Zürich-Sihl il 17.03.2010, con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 10.
rilevato che il difensore chiede una diminuzione del numero di aliquote e dell’ammontare delle stesse, con una multa ridotta, come pure la non revoca della pena precedente;
richiamati gli art. 91 cpv. 1 LCStr.; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;
al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. IM 1 è autore colpevole di guida
in stato di inattitudine __________ targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 0.94 - max. 1.34 grammi per mille) malgrado fosse già
stato condannato nel 2003 per analogo reato (alcolemia: min. 1.14 grammi per mille)
2. Di conseguenza IM 1 è condannato:
2.1. alla pena pecuniaria di
40 (quaranta) aliquote giornaliere di fr. 40.- (quaranta), per un totale di fr. 1’600.- (milleseicento).
2.1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni.
2.2. alla multa di fr. 300.- (trecento);
2.2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 8 (otto) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
2.3. Il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere da fr. 60.- ciascuna per complessivi fr. 600.- decretata nei confronti di IM 1 dalla Staatsanwaltschaft di __________ il 17.03.2010 (art. 46 cpv. 1 CPS) non viene revocato; lo stesso è ammonito formalmente, con la proroga del periodo di prova di 1 (un) anno.
2.4. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 1'150.- (millecentocinquanta) con motivazione scritta e di fr. 750.- (settecentocinquanta) senza motivazione scritta.
3. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
4. Intimazione a:
- seduta stante
- per raccomandata
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,
Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella,
Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,
Staatsanwaltschaft Zürich-Sihl, Stauffacherstrasse 55, 8004 Zürich.
terzi implicati · P_GLOSS_TERZI
La giudice: La segretaria:
Distinta spese a carico di IM 1
fr. 300.00 multa
fr. 400.00 tassa di giustizia
fr. 350.00 spese giudiziarie
fr. 1050.00 totale