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81.2011.442 • PP TI 81.2011.442 Generato dall'IA

Acquittal in Foreign Employment Without Permit Case

Numero d'incarto 81.2011.442
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The defendant was charged with employing foreigners without the required permits, with the prosecution proposing a conditional suspended fine, a principal fine, and payment of court costs. The defense argued for acquittal based on the absence of the subjective element of the crime or due to an error of fact, and alternatively requested a reduction of the penalty and cancellation of the fine due to slight culpability. The court ultimately acquitted the defendant on the charge of employing foreigners without a permit, ordering that the court fees and judicial expenses be borne by the state, while rejecting the request for compensation under the relevant procedural code.

Regesto Legislator

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Art. 8 CPP, Art. 13 CP, Art. 429 CPP; Acquittal in Foreign Employment Without Permit Case: The defense argued for acquittal based on the absence of the subjective element of the crime or due to an error of fact, and alternatively requested a reduction of the penalty and cancellation of the fine due to slight culpability. The court ultimately acquitted the defendant on the charge of employing foreigners without a permit, ordering that the court fees and judicial expenses be borne by the state, while rejecting the request for compensation under the relevant procedural code.

Parole chiave

Generato dall'IA
indennizzo statale addebito di tasse pagamento dell'ammenda risarcimento per errore giudiziario stato estero spese secondo la LStrl Impiego di stranieri sprovvisti di permesso

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 8 CPP

Cited in connection with the acquittal based on lack of subjective element/mistake of fact.

art. 429 CPP

Cited in the dispositive concerning the rejection of the request for indemnity.

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Testo completo

Incarto n. 81.2011.442 DA 4482/2011 · Bellinzona 4 aprile 2013 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Giudice della Pretura penale Sonia Giamboni Tommasini

sedente con Lucile Martinez in qualità di Segretaria per giudicare

IM 1IM 1 (difensore: DI 1, __________

visto il decreto d’accusa n. 4482/2011 del 14 novembre 2011;

preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole di impiego di stranieri sprovvisti di permesso e propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere da fr. 650.- (seicentocinquanta) cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 6'500.- (seimilaciqnuecento). L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2. Alla multa di fr. 500.- (cinquecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 5 (cinque).

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.

rilevato che il difensore chiede in via principale il proscioglimento del suo assistito in assenza dell’elemento soggettivo del reato, rispettivamente in applicazione dell’art. 8 CPP, in correlazione con gli artt. 52 e 53 CP, e dell’art. 13 CP, sull’errore sui

fatti; in via subordinata postula la riduzione della pena e l’annullamento della multa tenuto conto della colpa lieve del suo assistito; chiede la rifusione di ripetibili nella misura di fr. 5'000.-;

richiamati gli art. 11 cpv. 3, 117 cpv. 1 LSt; 52, 53 CP; 8, 80 segg.; 84 segg.; 348 segg., 429 segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia 1. IM 1 è prosciolto dall’imputazione di impiego di stranieri sprovvisti di permesso, per i fatti descritti nel decreto d’accusa n. 4482/2011 del 14 novembre 2011.

2. La tassa di giustizia e le spese giudiziarie di complessivi fr. 530.- sono a carico dello Stato.

3. La domanda di indennità giusta l’art. 429 CPP è respinta.

4. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro

10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

5. Intimazione a:

- seduta stante

IM 1

- per raccomandata

- alla crescita in giudicato

Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,

Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano.

terzi implicati · P_GLOSS_TERZI

La giudice: La segretaria:

Distinta spese a carico dIM 1

fr. 300.00 tassa di giustizia

fr. 150.00 spese giudiziarie

fr. 80.00 teste

fr. 530.00 totale