Defamation, Insult, and Traffic Violation Conviction
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe defendant was accused of defamation for sending an email with judicial history to residents, insult for calling another party derogatory names in writing, threat, and a serious traffic violation for driving 115 km/h in an 80 km/h zone. The court acquitted the defendant of the threat charge but found them guilty of defamation, insult (stemming from the same written communications as the insults), and the severe traffic infraction, resulting in a conviction for a fine of 20 daily rates of CHF 120 suspended conditionally for two years, a CHF 1,000 fine (substitutable with 8 days detention for non-payment), and payment of court fees, while reserving the claims for moral damages by the private accusers to civil proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 369 CP, Art. 173 CP, Art. 106 cpv. 2 CP, Art. 427 cpv. 2 CPP; Defamation, Insult, and Traffic Violation Conviction: The court acquitted the defendant of the threat charge but found them guilty of defamation, insult (stemming from the same written communications as the insults), and the severe traffic infraction, resulting in a conviction for a fine of 20 daily rates of CHF 120 suspended conditionally for two years, a CHF 1,000 fine (substitutable with 8 days detention for non-payment), and payment of court fees, while reserving the claims for moral damages by the private accusers to civil proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the dispositive to specify the condition for the elimination of the conviction record.
Cited in the dispositive regarding the allocation of court fees based on the request for written reasoning.
Cited in the dispositive to set the duration of the substitute detention for the fine in case of non-payment.
Testo completo
Incarto n. 81.2011.433 DA 4641/2011 · Bellinzona 26 giugno 2013 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale Siro Quadri
sedente con Stefania Marino in qualità di cancelliera per giudicare
IM 1 difeso da: DI 1
visto il decreto d’accusa n. 4641/2011 del 15 novembre 2011;
preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole di
1. diffamazione
per avere, a __________, reso sospetto __________ di condotta disonorevole o di altri fatti che potevano nuocere alla sua reputazione, in particolare comunicando con i residenti dell’__________, __________, mediante messaggio di posta elettronica di data 10.05.2010 e in particolar modo per avervi allegato un documento riportante fatti e considerazioni in merito al trascorso giudiziario di __________, senza che questi siano giustificate dall’interesse pubblico o da altro motivo sufficiente e nel solo intento di fare della maldicenza.
2. ingiuria
2.1 per avere, a __________ e __________, reso sospetto __________ di condotta disonorevole o di altri fatti che potevano nuocere alla sua reputazione, in particolare comunicando mediante scritto di data 20.01.2010 con __________, presso __________, __________, tacciandolo ripetutamente di “mentecatto”, di “tirapiedi”, di “misero” e scrivendo, riferendosi anche a __________, “ma dove li ha trovati questi due? Negli ingombranti?”.
2.2 per avere, a __________ e __________, reso sospetto __________ di condotta disonorevole o di altri fatti che potevano nuocere alla sua reputazione, in particolare comunicando mediante scritto di data 20.01.2010 con __________, presso l__________, __________, tacciandolo ripetutamente di “mentecatto”, di “tirapiedi”, di “misero” e scrivendo, riferendosi anche a __________, “ma dove li ha trovati questi due? Negli ingombranti?”.
3. minaccia
per avere, a__________ e __________, mediante scritto di data 20.01.2010, incusso spavento a __________, minacciandolo con le frasi:
“…Questo gioco stavolta le costerà caro”
“Annoti che quanto prima, e non è una minaccia ma una promessa, mi vedrò magari costretto al fai da te”
“[…] allora é meglio che lei chieda subito asilo politico alla Libia”
4. grave infrazione alle norme della circolazione
per avere, in data 03.03.2010,
a __________ (__________), sulla semiautostrada A13, velocità limitata a 80 km/h, cagionato un serio pericolo alla sicurezza altrui circolando alla guida del veicolo marca __________
con targhe italiane __________ alla velocità punibile di km/h 115 (constatata in km/h 121);
e propone la condanna a
1. Alla pena pecuniaria di fr. 3'600.- (tremilaseicento) corrispondente a fr. 30.- (trenta) aliquote da fr. 120.-. L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. Alla multa di fr. 1'500.- (millecinquecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 15 (quindici).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art.
369 CP.
rilevato che la patrocinatrice degli accusatori privati postulala conferma del decreto d’accusa per quanto concerne i reati di diffamazione, ingiuria e minaccia. A titolo di torto morale chiede per gli accusatori privati CHF 300.- ciascuno.Chiede infine che venga pagata la metà delle ripetibili prodotte con estratto dettagliato in corso di istruttoria;
rilevato che il difensore chiede che l’imputato *venga scagionato da tutte le accuse,* tranne per quanto concerne l’infrazione alla circolazione stradale. Si oppone inoltre sia alle richieste di torto morale sia alla richiesta di indennità per spese legali postulate dalla patrocinatrice degli accusatori privati.
richiamati gli art. 173 CP, 177 CP, 180 CP, 90 cifra 2 LCStr, richiamati gli art. 42 cpv. 1 e 4 e 49 CP; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;
al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. IM 1 è prosciolto dall’imputazione di minaccia per i fatti descritti al capo d’imputazione n. 3 nel decreto d’accusa n. 4641/2011 del 15 novembre 2011.
2. IM 1 è autore colpevole di
2.1. diffamazione
per avere per avere, a __________, reso sospetto __________ di condotta disonorevole o di altri fatti che potevano nuocere alla sua reputazione, in particolare comunicando con i residenti dell’__________ __________, mediante messaggio di posta elettronica di data 10.05.2010 e in particolar modo per avervi allegato un documento riportante fatti e considerazioni in merito al trascorso giudiziario di __________, senza che questi siano giustificate dall’interesse pubblico o da altro motivo sufficiente e nel solo intento di fare della maldicenza.
2.2. ingiuria
2.2.1. per avere, a __________ e __________, reso sospetto __________ di condotta disonorevole o di altri fatti che potevano nuocere alla sua reputazione, in particolare comunicando mediante scritto di data 20.01.2010 con __________, presso __________, __________, tacciandolo ripetutamente di “mentecatto”, di “tirapiedi”, di “misero” e scrivendo, riferendosi anche a __________, “ma dove li ha trovati questi due? Negli ingombranti?”.
2.2.2. per avere, a __________ e __________, reso sospetto __________ di condotta disonorevole o di altri fatti che potevano nuocere alla sua reputazione, in particolare comunicando mediante scritto di data 20.01.2010 con __________, presso __________, __________, tacciandolo ripetutamente di “mentecatto”, di “tirapiedi”, di “misero” e scrivendo, riferendosi anche a __________, “ma dove li ha trovati questi due? Negli ingombranti?”.
2.3 infrazione grave alle norme della circolazione
per avere per avere, in data 03.03.2010, a __________ (__________), sulla semiautostrada A13, velocità limitata a 80 km/h, cagionato un serio pericolo alla sicurezza altrui circolando alla guida del veicolo marca __________ con targhe italiane __________ alla velocità punibile di km/h 115 (constatata in km/h 121);
3. Di conseguenza IM 1 è condannato:
3.1. alla pena pecuniaria di
20 (venti) aliquote giornaliere di fr. 120.- (centoventi), per un totale di fr. 2'400.- (duemilaquattrocento).
3.1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
3.2. alla multa di fr. 1'000.- (mille);
3.2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 8 (otto) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3.3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 1'000.- (mille) con motivazione scritta e di fr. 400.- (quattrocento) senza motivazione scritta.
Qualora la motivazione scritta fosse chiesta solo dagli accusatori privati la relativa tassa di fr. 600.- sarebbe a loro carico (art. 427 cpv. 2 CPP).
4. Si rinviano al foro civile le pretese degli accusatori privati relative alla riparazione del torto morale. Non si assegnano ripetibili. Non sono inoltre riconosciute indennità per spese sostenute nel procedimento penale.
5. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
6. Intimazione a:
- per raccomandata
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,
Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella.
terzi implicati · P_GLOSS_TERZI
Il giudice: La cancelliera:
Distinta spese a carico di IM 1
fr. 1’000.- multa
fr. 200.- tassa di giustizia
fr. 200.- spese giudiziarie
fr. 1'400.-*totale