Traffic Violation Over Tailing and Dangerous Overtaking
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe defendant, a mechanic, was charged with a serious traffic violation based on accusations of a negligent overtaking maneuver in a restricted lane and failing to maintain a safe distance while dangerously overtaking three vehicles on the right while passing a truck on the highway. The defense sought acquittal on the first count and reclassification to a simple infraction for the remaining charges, or reclassification of both incidents as simple violations with a reduced penalty. The court ultimately found the defendant guilty only of the traffic infraction related to overtaking three vehicles on the right while passing a truck on the highway, convicting him of an infraction of traffic regulations and imposing a fine of 250, with a substitute custodial sentence of three days upon non-payment, along with associated judicial costs and fees.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 106 cpv. 2 CP, Art. 90 cifra; Traffic Violation Over Tailing and Dangerous Overtaking: The defense sought acquittal on the first count and reclassification to a simple infraction for the remaining charges, or reclassification of both incidents as simple violations with a reduced penalty. The court ultimately found the defendant guilty only of the traffic infraction related to overtaking three vehicles on the right while passing a truck on the highway, convicting him of an infraction of traffic regulations and imposing a fine of 250, with a substitute custodial sentence of three days upon non-payment, along with associated judicial costs and fees.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the dispositive (Order 2.1.1) regarding the subsidiary detention period for non-payment of the fine.
Testo completo
Incarto n. 81.2011.431 DA 4476/2011 · Bellinzona 11 settembre 2012 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale Marco Kraushaar
sedente con Petra Vanoni in qualità di segretaria per giudicare
IM 1IM 1 polimeccanico difeso da: DI 1
visto il decreto d’accusa n. 4476/2011 del 14 novembre 2011;
preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole di
infrazione grave alle norme della circolazione
per aver ripetutamente violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per avere, circolando con la vettura __________ targata TI __________:
1.1. a __________, entrata autostradale A2, effettuato una negligente manovra di sorpasso invadendo così una corsia vietata;
1.2 a __________, autostrada A2, omesso di mantenere la necessaria distanza di sicurezza dall’antistante autocarro, effettuando nel contempo una pericolosa manovra di sorpasso sulla destra di tre antistanti vetture;
fatti avvenuti il __________ nelle località indicate;
e propone la condanna
1. Alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere da fr. 30.- ciascuna, corrispondenti a complessivi fr. 900.-.
L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
2. Alla multa di fr. 400.-, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 4 (quattro) (art. 106 cpv. 2 CP).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.
rilevato che il difensore chiede in via principale il proscioglimento dai fatti di cui al punto 1.1 del decreto d'accusa con derubrica a infrazione semplice per i fatti rimanenti e in via subordinata la derubrica a violazione semplice alle norme della circolazione per entrambi gli episodi, con conseguente riduzione della pena pecuniaria e della multa;
richiamati gli art. 90 cifra 1 e 2 LCStr, in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 34 cpv. 1 e 4, 35 cpv. 2 LCStr, art. 3 cpv. 1, 7 cpv. 1 e 2, 10 cpv. 1, 12 cpv. 1 ONC; 106 CP; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;
al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. IM 1 è autore colpevole di infrazione alle norme della circolazione per avere il __________, a __________, autostrada A2, circolando con la vettura __________ targata TI __________, superato sulla destra tre vetture che viaggiavano sulla sinistra accanto a lui per poter superare un antistante autocarro.
2. Di conseguenza IM 1 è condannato:
2.1. alla multa di fr. 250.- (duecentocinquanta);
2.1.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
2.2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 645.- (seicentoquarantacinque) con motivazione scritta e di fr. 245.- (duecentoquarantacinque) senza motivazione scritta.
3. Tasse e spese rimanenti di complessivi fr. 245.- (duecentoquarantacinque) sono a carico dello Stato.
4. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro
10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
5. Intimazione a:
- seduta stante
IM 1
- per raccomandata
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,
Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,
Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella,
Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino, terzi implicati · P_GLOSS_TERZI
Il presidente: La segretaria:
Distinta spese a carico di IM 1IM 1
fr. 250.- multa
fr. 550.- tassa di giustizia
fr. 50.- spese giudiziarie
fr. 45.- testi
fr. 895.-*totale
fr. 495.- totale senza motivazione scritta
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 150.- tassa di giustizia
fr. 50.- spese giudiziarie
fr. 45.- testi
fr. 245.-*totale