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81.2011.427 • PP TI 81.2011.427 Generato dall'IA

Defamation and Insult Conviction with Denial of Private Accuser's Legal Fees for Trivial Offense

Numero d'incarto 81.2011.427
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The defendant was found guilty of defamation for publishing an article suggesting corruption in the local executive body and of insult for exposing his buttocks to a private accuser; however, the court rejected the private accuser's claim for reimbursement of legal fees because the case, involving a relatively minor insult offense punishable by a maximum of 90 daily rates and a straightforward factual scenario, was deemed a "bagatellare" (trivial) matter that did not necessitate the mandatory assignment of official defense counsel, thus precluding the general obligation for the convicted defendant to cover the private accuser's necessary expenses.

Regesto Legislator

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Art. 433 CPP, Art. 132 CPP, Art. 106 cpv. 2 CP, art. 399 cpv. 3 e 4 CPP; Defamation and Insult Conviction with Denial of Private Accuser's Legal Fees for Trivial Offense: Di regola, secondo l’art. 433 CPP l’imputato deve indennizzare adeguatamente l’accusatore privato delle spese necessarie sostenute nel procedimento e ciò qualora, quest’ultimo, vinca la causa.

Parole chiave

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diffamazione contravvenzione bagatellare ingiuria spese legali difesa obbligatoria obbligo di restituzione

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 106 cpv. 2 CP

Cited in the dispositive (Order 2.2.1) to determine the substitute detention period for the fine.

art. 433 CPP

Cited in the reasoning to deny the private accuser's request for compensation, which is reflected in the rejection of compensation requests in Order 3.

art. 399 cpv. 3 e 4 CPP

Cited in the final section regarding the procedure for filing an appeal (Order 4).

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Testo completo

Incarto n. 81.2011.427 DA 4590/2011 · Bellinzona 24 maggio 2013 · Sentenza con motivazione In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Giudice della Pretura penale Siro Quadri

sedente con Daniela Regazzi Fornera in qualità di cancelliera per giudicare

IM 1 difeso da: DI 1

visto il decreto d’accusa n. DA 4590/2011 del 14 novembre 2011;

preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole di

1. diffamazione

per avere, a __________, comunicando con un terzo, a mezzo stampa, reso sospetto una persona di condotta disonorevole e meglio, redigendo un articolo relativo all’operato del Municipio di __________, poi apparso, in data 6 febbraio 2011 sul domenicale __________, nel quale dapprima nel titolo pone il quesito a sapere se in seno a detto Municipio sussista *corruzione* e, dopo aver scritto, nel corpo del medesimo, che l’Esecutivo “*[…] a qualcuno distribuisce favori […]*” ripropone medesimo quesito, nel finale del testo, reso così sospetto con tali espressioni detto Esecutivo e in particolare __________ e __________, di condotta disonorevole o di altri fatti che possono nuocere alla loro reputazione;

2. ingiuria

per avere, a__________, in __________, il 6 giugno 2010, mostrandole le natiche, offeso l’onore di __________ e propone la condanna

1. Alla pena pecuniaria di 25 (venticinque) aliquote giornaliere da fr. 170.- (centosettanta) cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 4'250.- (quattromiladuecentocinquanta). L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2. Alla multa di fr. 600.- (seicento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 6 (sei).

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 200.-;

rilevato che la Procuratrice pubblica postula la conferma del decreto d’accusa;

rilevato che i patrocinatori degli accusatori privati postulano la conferma del decreto d’accusa;

rilevato che il difensore dell’imputato chiede il proscioglimento;

considerato in fatto e in diritto

1. Va innanzitutto premesso che, la presente motivazione scritta, riguarda unicamente il punto 3 del dispositivo della sentenza ossia l’esito della richiesta d’indennizzo di fr. 8'734,55 (corrispondenti a 34,72 ore di onorari) fatta valere dall’accusatrice privata __________, nell’ambito del procedimento penale contro IM 1. Ecco i punti salienti. In data 6 giugno 2010 il Procuratore pubblico , a seguito di una querela dell’accusatrice privata ha messo in stato d’accusa IM 1 dinnanzi a questa Pretura per avere, fra l’altro, in offeso l’onore dell’accusatrice privata ACPR 3 per averle mostrato, in pubblico, le sue natiche. La proposta del Pubblico ministero è stata per finire confermata e IM 1 condannato. Ad ACPR 3 non è comunque stato assegnato nessun diritto all’indennizzo. Eccone le ragioni.

2. Di regola, secondo l’art. 433 CPP l’imputato deve indennizzare adeguatamente l’accusatore privato delle spese necessarie sostenute nel procedimento e ciò qualora, quest’ultimo, vinca la causa.

Deve però trattarsi di spese “necessarie”, per cui, da questo concetto, esula in particolare l’obbligo di risarcimento del patrocinio dell’accusatore privato nei casi cosiddetti “bagatellari” (BSK StPO, WEHRENBERG/BERNHARD, Basilea 2010, n. 10 ad art. 433 CPP, pag. 2870). Per comprendere cosa s’intende per “caso bagatellare” occorre fare riferimento all’art. 132 CPP norma che determina l’obbligo dell’Autorità di disporre una difesa d’ufficio quanto s’impone per tutelare correttamente gli interessi dell’imputato. Questa norma, al suo capoverso tre stabilisce i criteri per un intervento di questo tipo, che deve essere messo in atto ogni volta che non si tratta di una bagatella. Ciò non è il caso quando, per l’imputato, si prospetta una pena detentiva non superiore ai 4 mesi, una pena pecuniaria non superiore a 120 aliquote giornaliere o un lavoro di pubblica utilità non superiore a 480 ore.

3. Ora, *de lege*, l’ingiuria è punita con una pena pecuniaria sino a 90 aliquote giornaliere. Già solo per questo motivo e ritenuto che il decreto d’accusa prospettava all’imputato una pena pecuniaria di 25 aliquote riferita anche ad altri reati non riconducibili alla ricorrente, il diritto al risarcimento non può essere riconosciuto.

Si deve giungere alla medesima conclusione se si analizza la questione dal punto di vista dell’effettiva difficoltà che la pratica in questione ha comportato per l’accusatrice privata. Si è, in effetti, trattato di un incarto di semplice comprensione e gestione, il quale ha avuto, come unica complicazione giuridica quella della qualifica iniziale del reato ascritto a __________, ossia l’interpretazione del gesto dell’abbassare “l’unico indumento che aveva addosso”, mostrando “il fondo schiena per ben 2 volte” (v. querela del 7 giugno 2010), da esibizionismo (v. decreto di non luogo del 30 settembre 2010) in ingiuria (v. sentenza CRP del 10 dicembre 2010). Complicazione giuridica che poteva certamente essere affrontata anche da una persona non di formazione giurista, così come la continuazione dell’istruttoria, siccome ha comportato unicamente semplici interrogatori su una questione di altrettanto facile comprensione e gestione. Ciò vale a maggior ragione se si considera che ACPR 3, come indicato dalla CRP nella decisione sopra citato era perfettamente in grado di esporre “*in maniera chiara i

fatti per i quali voleva procedere, nonché il comportamento per il quale ha deciso d’inoltrare querela penale*” (sentenza ad 4.1) e che, la qualifica giuridica dei fatti, non è da imporre alla denunciante, bensì all’Autorità.

Per questi motivi, i costi sopportati dall’accusatrice privata ACPR

3 per il suo patrocinio non possono essere addossati a IM 1.

Alla ricorrente vanno inoltre accollate spese giudiziarie pari a fr. 200.- per la motivazione della sentenza.

richiamati gli artt. 173 e 177 CPS, richiamato l’art. 42 cpv. 1 e 4 CPS ; 80 segg.; 84 segg.; 348 segg. CPP; 22 LTG;

pronuncia 1. IM 1 è autore colpevole di diffamazione, ingiuria per avere, a __________, comunicando con un terzo, a mezzo stampa, reso sospetto una persona di condotta disonorevole e meglio, redigendo un articolo relativo all’operato del Municipio di __________, poi apparso, in data 06.02.2011 sul domenicale il __________, rispettivamente d’ingiuria, per avere,a __________, in __________, il 06.06.2010, mostrandole le natiche, offeso l’onore di ACPR 3.

2. Di conseguenza IM 1 è condannato:

2.1. alla pena pecuniaria di

15 (quindici) aliquote giornaliere di fr. 170.- (centosettanta), per un totale di fr. 2’550.- (duemilacinquecentocinquanta).

2.1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2.2. alla multa di fr. 500.- (cinquecento);

2.2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

2.3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 1'100.- (millecento) con motivazione scritta e di fr. 700.- (settecento) senza motivazione scritta.

3. Le richieste d’indennizzo presentate dagli accusatori privati e dall’accusatrice privata sono respinte.

4. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro

10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

5. Intimazione a:

terzi implicati · P_GLOSS_TERZI

Il giudice: La cancelliera:

Distinta spese a carico di IM 1

fr. 500.- multa

fr. 400.- tassa di giustizia

fr. 300.- spese giudiziarie

fr. 1'200.- totale

a carico di ACPR 3,

fr. 400.- spese giudiziarie

fr. 400.- totale

Avvertenza: la parte che ha annunciato ricorso in appello deve inoltrare una dichiarazione scritta d’appello alla Corte di appello e di revisione penale, in conformità dell’art. 399 cpv. 3 e 4 CPP, entro venti giorni dalla notificazione di questa sentenza motivata.