Acquittal in Asylum Seekers Employment Act Wage Deduction Case
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe defendant, acting as the sole administrator of a company employing asylum seekers, was accused of violating the Asylum Seekers Employment Act by failing to deposit 10% of the wages deducted from these employees into the designated special account over several months, totaling over CHF 8,112.00. Despite the prosecution proposing a conditional fine and monetary penalties, the court acquitted the defendant of the charge, ordering the state to cover the judicial fees and awarding the defendant a procedural indemnity, implicitly finding insufficient proof or legal basis for conviction under the specified section of the law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 369 CP, Art. 115 LAsi, Art. 429 CPP; Acquittal in Asylum Seekers Employment Act Wage Deduction Case: Despite the prosecution proposing a conditional fine and monetary penalties, the court acquitted the defendant of the charge, ordering the state to cover the judicial fees and awarding the defendant a procedural indemnity, implicitly finding insufficient proof or legal basis for conviction under the specified section of the law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe court assigned a fair indemnity to IM 1 based on this article in order 3.
Mentioned in the proposed conviction (point 4) regarding the deletion of the conviction from the judicial record, although the final order was acquittal.
Testo completo
Incarto n. 81.2011.420 DA 4452/2011 · Bellinzona 15 marzo 2013 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale Siro Quadri
sedente con Stefania Marino in qualità di Segretaria per giudicare
IM 1 difeso da: DI 1
visto il decreto d’accusa n. 4452/2011 del 7 novembre 2011;
preso atto che il ritiene l’imputato autore colpevole di infrazione alla LF sull'asilo
per avere, ad __________, nel periodo tra il __________ fino al __________, nella sua qualità di amministratore unico con diritto di firma della società __________ SA e pertanto quale datore di lavoro di richiedenti d’asilo, omesso di versare sul conto deposito appositamente predisposto DNTE 1DNTE 1 la quota del 10% dedotta dal loro salario, per complessivi CHF 8'112.60 e meglio per avere, omesso, dal mese di __________ fino al mese di __________, di versare sul conto dell’DNTE 1 il 10 % dello stipendio lordo di __________, per complessivi CHF 550.00; dal mese __________ fino al mese di __________, di versare sul conto dell’DNTE 1 il 10% dello stipendio lordo di __________, per complessivi CHF 6'008.80; dal mese di __________ fino al mese di __________, di versare sul conto dell’DNTE 1 il 10% dello stipendio lordo di __________, per complessivi CHF 1'553.80;
e propone la condanna a
1. Alla pena pecuniaria di 20 (venti) aliquote giornaliere da fr. 90.- (novanta) cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 1'800.- (milleottocento). L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. Alla multa di fr. 300.- (trecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 4 (quattro).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art.
369 CP.
rilevato che la difesa chiede il proscioglimento;
richiamati gli art. 115 LAsi, richiamato l’art. 42 cpv. 1 e 4 CP; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;
al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. IM 1 è prosciolto dall’imputazione di infrazione alla LF sull’asilo per i fatti descritti nel decreto d’accusa n°4452/2011 del 7 novembre 2011.
2. La tassa di giustizia e le spese giudiziarie di complessivi fr. 300.- sono a carico dello Stato.
3. A IM 1 è assegnata un’indennità giusta l’art. 429 CPP di fr. 200.-.
4. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
5. Intimazione a:
- per raccomandata
__________,
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,
Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,
Divisione della Giustizia, Bellinzona
terzi implicati · P_GLOSS_TERZI
Il giudice: La cancelliera:
Distinta spese a carico IM 1
fr. 150.- tassa di giustizia
fr. 150.- spese giudiziarie
fr. 50.- testi
fr. 350.-*totale