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81.2011.420 • PP TI 81.2011.420 Generato dall'IA

Acquittal in Asylum Seekers Employment Act Wage Deduction Case

Numero d'incarto 81.2011.420
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

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The defendant, acting as the sole administrator of a company employing asylum seekers, was accused of violating the Asylum Seekers Employment Act by failing to deposit 10% of the wages deducted from these employees into the designated special account over several months, totaling over CHF 8,112.00. Despite the prosecution proposing a conditional fine and monetary penalties, the court acquitted the defendant of the charge, ordering the state to cover the judicial fees and awarding the defendant a procedural indemnity, implicitly finding insufficient proof or legal basis for conviction under the specified section of the law.

Regesto Legislator

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Art. 369 CP, Art. 115 LAsi, Art. 429 CPP; Acquittal in Asylum Seekers Employment Act Wage Deduction Case: Despite the prosecution proposing a conditional fine and monetary penalties, the court acquitted the defendant of the charge, ordering the state to cover the judicial fees and awarding the defendant a procedural indemnity, implicitly finding insufficient proof or legal basis for conviction under the specified section of the law.

Parole chiave

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legge sull'asilo trattenuta impiego riservato spese legali atto processuale indennizzo per detenzione ingiustificata Infrazione alla Legge federale sull'asilo

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 429 CPP

The court assigned a fair indemnity to IM 1 based on this article in order 3.

art. 369 CP

Mentioned in the proposed conviction (point 4) regarding the deletion of the conviction from the judicial record, although the final order was acquittal.

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Testo completo

Incarto n. 81.2011.420 DA 4452/2011 · Bellinzona 15 marzo 2013 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Giudice della Pretura penale Siro Quadri

sedente con Stefania Marino in qualità di Segretaria per giudicare

IM 1 difeso da: DI 1

visto il decreto d’accusa n. 4452/2011 del 7 novembre 2011;

preso atto che il ritiene l’imputato autore colpevole di infrazione alla LF sull'asilo

per avere, ad __________, nel periodo tra il __________ fino al __________, nella sua qualità di amministratore unico con diritto di firma della società __________ SA e pertanto quale datore di lavoro di richiedenti d’asilo, omesso di versare sul conto deposito appositamente predisposto DNTE 1DNTE 1 la quota del 10% dedotta dal loro salario, per complessivi CHF 8'112.60 e meglio per avere, omesso, dal mese di __________ fino al mese di __________, di versare sul conto dell’DNTE 1 il 10 % dello stipendio lordo di __________, per complessivi CHF 550.00; dal mese __________ fino al mese di __________, di versare sul conto dell’DNTE 1 il 10% dello stipendio lordo di __________, per complessivi CHF 6'008.80; dal mese di __________ fino al mese di __________, di versare sul conto dell’DNTE 1 il 10% dello stipendio lordo di __________, per complessivi CHF 1'553.80;

e propone la condanna a

1. Alla pena pecuniaria di 20 (venti) aliquote giornaliere da fr. 90.- (novanta) cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 1'800.- (milleottocento). L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2. Alla multa di fr. 300.- (trecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 4 (quattro).

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.

4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art.

369 CP.

rilevato che la difesa chiede il proscioglimento;

richiamati gli art. 115 LAsi, richiamato l’art. 42 cpv. 1 e 4 CP; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia 1. IM 1 è prosciolto dall’imputazione di infrazione alla LF sull’asilo per i fatti descritti nel decreto d’accusa n°4452/2011 del 7 novembre 2011.

2. La tassa di giustizia e le spese giudiziarie di complessivi fr. 300.- sono a carico dello Stato.

3. A IM 1 è assegnata un’indennità giusta l’art. 429 CPP di fr. 200.-.

4. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

5. Intimazione a:

- per raccomandata

__________,

- alla crescita in giudicato

Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,

Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,

Divisione della Giustizia, Bellinzona

terzi implicati · P_GLOSS_TERZI

Il giudice: La cancelliera:

Distinta spese a carico IM 1

fr. 150.- tassa di giustizia

fr. 150.- spese giudiziarie

fr. 50.- testi

fr. 350.-*totale