Battery and Insult Convictions with Conditional Sentences
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court reviewed charges against two individuals for battery ("vie di fatto") and insult ("ingiuria") against a private accuser, where the initial indictments proposed fines and punitive measures. Regarding the first defendant, the court acquitted the charge of battery but found the defendant guilty of insult for using epithets like "drogato" and "cretino," resulting in a conditional sentence of five daily rates at CHF 130 and associated judicial costs. For the second defendant, the court found guilt on both counts of battery (for slapping the accuser) and insult (for using epithets like "rimbambito" and "bambo"), leading to a penalty of five daily rates at CHF 30, a fine, and associated judicial costs, with the execution of the penalty conditionally suspended for two years for both parties, and civil claims deferred to the competent forum.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 427 cpv. 2 CPP, Art. 106 cpv. 2 CP, art. 177 CP, art. 126 cpv. 1 CP, art. 47 CP, art. 422 e segg. CPP; Battery and Insult Convictions with Conditional Sentences: Regarding the first defendant, the court acquitted the charge of battery but found the defendant guilty of insult for using epithets like "drogato" and "cretino," resulting in a conditional sentence of five daily rates at CHF 130 and associated judicial costs. For the second defendant, the court found guilt on both counts of battery (for slapping the accuser) and insult (for using epithets like "rimbambito" and "bambo"), leading to a penalty of five daily rates at CHF 30, a fine, and associated judicial costs, with the execution of the penalty conditionally suspended for two years for both parties, and civil claims deferred to the competent forum.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in order 5.2.1 to establish the substitute detention period for non-payment of the fine for IM 2.
Cited in order 3.2 and 5.3 regarding the allocation of the fee for the written motivation if requested only by the private accuser.
One of the articles called upon in the reasoning that justified the conviction for injury (ingiuria).
One of the articles called upon in the reasoning that justified the conviction for injury (ingiuria).
One of the articles called upon in the reasoning related to the penalty.
General procedural provisions cited in the reasoning concerning the judgment.
General procedural provisions cited in the reasoning concerning the judgment.
General procedural provisions cited in the reasoning concerning the judgment.
General procedural provisions cited in the reasoning concerning the judgment.
One of the articles called upon in the reasoning related to the judgment.
One of the articles called upon in the reasoning that justified the conviction for injury (ingiuria).
One of the articles called upon in the reasoning that justified the conviction for injury (ingiuria).
Testo completo
Incarto n. 81.2011.409 / 410 DA 4421/2011 DA 4422/2011 · Bellinzona 27 febbraio 2013 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale Marco Kraushaar
sedente con Ivone Ribeiro Lopes in qualità di segretaria per giudicare
IM 1 e IM 2IM 2
visti i decreti d’accusa n. 4421/2011 e 4422/2011 del 27 ottobre 2011;
preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputato IM 1 autore colpevole di
1. vie di fatto
per avere, a __________ in data __________, commesso vie di fatto nei confronti di ACPR 1, colpendolo con una sberla;
2. ingiuria
per avere, a __________ in data __________, offeso l’onore di ACPR 1, tacciandolo con gli epiteti di “stronzo” e “bastardo”;
e propone la condanna
1. Alla pena pecuniaria di 5 (cinque) aliquote giornaliere da fr. 130.- (centotrenta) cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 650.- (seicientocinquanta). L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. Alla multa di fr. 100.- (cento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 1 (uno).
3. Si rinvia l'accusatore privato ACPR 1, __________ al competente foro per le pretese di natura civile.
4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.- e delle spese giudiziarie di fr. 50.-.
preso atto che il Procuratore pubblico , Lugano, ritiene l’imputata IM 2 autrice colpevole di
1. vie di fatto
per avere, a __________ in data __________, commesso vie di fatto nei confronti di ACPR 1, colpendolo con uno schiaffo;
2. ingiuria
per avere, a __________ in data __________, offeso l’onore di ACPR 1, tacciandolo con gli epiteti di “stronzo” e “bastardo”;
e propone la condanna
1. Alla pena pecuniaria di 5 (cinque) aliquote giornaliere da fr. 30.- (trenta) cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 150.- (centocinquanta).
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. Alla multa di fr. 100.- (cento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 4 (quattro).
3. Si rinvia l'accusatore privato ACPR 1, __________ al competente foro per le pretese di natura civile.
4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.- e delle spese giudiziarie di fr. 50.-.
rilevato che l’accusatore privato postula la conferma dei decreti di accusa;
rilevato che IM 1 chiede di essere prosciolto;
che IM 2 chiede di essere prosciolta dall’imputazione di ingiuria e che di conseguenza la pena venga adeguata;
richiamati gli art. 34, 42, 47, 106, 126 cpv. 1, 177 CP; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;
al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. IM 1 è prosciolto dall’imputazione di vie di fatto per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 4421/2011 del 27 ottobre 2011.
2. IM 1 è autore colpevole di ingiuria per avere, a __________ in data __________, offeso l’onore di ACPR 1, tacciandolo con gli epiteti di “drogato” e “cretino”.
3. Di conseguenza IM 1 è condannato:
3.1. alla pena pecuniaria di 5 (cinque) aliquote giornaliere di fr. 130.- (centotrenta), per un totale di fr. 650.- (seicentocinquanta).
3.1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
3.2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 585.- (cinquecentottantacinque) con motivazione scritta e di fr. 385.- (trecentottantacinque) senza motivazione scritta.
Qualora la motivazione scritta fosse chiesta solo dall’accusatore privato la relativa tassa di fr. 200.- (duecento) sarebbe a suo carico (art. 427 cpv. 2 CPP).
4. IM 2 è autrice colpevole di
4.1. vie di fatto
per avere, a __________ in data __________, commesso vie di fatto nei confronti di ACPR 1, colpendolo con uno schiaffo.
4.2. ingiuria
per avere, a __________ in data __________, offeso l’onore di ACPR 1, tacciandolo con gli epiteti di “rimbambito” e “bambo”.
5. Di conseguenza IM 2 è condannata:
5.1. alla pena pecuniaria di 5 (cinque) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta), per un totale di fr. 150.- (centocinquanta).
5.1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
5.2. alla multa di fr. 100.- (cento);
5.2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 4 (quattro) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
5.3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 585.- (cinquecentottantacinque) con motivazione scritta e di fr. 385.- (trecentottantacinque) senza motivazione scritta.
Qualora la motivazione scritta fosse chiesta solo dall’accusatore privato la relativa tassa di fr. 200.- (duecento) sarebbe a suo carico (art. 427 cpv. 2 CPP).
6. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro
10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
7. Intimazione a:
- seduta stante
IM 1 IM 2 ACPR 1
- per raccomandata
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,
Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella,
terzi implicati · P_GLOSS_TERZI
Il presidente: La segretaria:
Distinta spese a carico di IM 1
fr. 250.- tassa di giustizia
fr. 100.- spese giudiziarie
fr. 35.- testi
fr. 385.- totale
Distinta spese a carico di IM 2,
fr. 100.- multa
fr. 250.- tassa di giustizia
fr. 100.- spese giudiziarie
fr. 35.- testi
fr. 485.- totale