Acquittal for Aggression and Insult Due to Insufficient Evidence
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe case involved two defendants charged with joint aggression resulting in injury to victims (including a cerebral concussion, cigarette burn, and facial contusions) and one defendant also charged with insult for using offensive language towards a victim. The prosecution proposed significant penalties, including daily fines with conditional suspension for one defendant and a fine with the alternative of detention for both, alongside payment of judicial fees. However, following the trial, the court acquitted both defendants on all counts—the first defendant of aggression and insult, and the second defendant solely of aggression—ruling that the evidence was insufficient to uphold the charges, resulting in the state bearing the judicial costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 106 cpv. 2 CPS, Art. 353 cpv.2 CPP, Art. 369 CPS, Art. 134 CP, Art. 177 CP, Art. 427 cpv. 2 CPP; Acquittal for Aggression and Insult Due to Insufficient Evidence: The prosecution proposed significant penalties, including daily fines with conditional suspension for one defendant and a fine with the alternative of detention for both, alongside payment of judicial fees. However, following the trial, the court acquitted both defendants on all counts—the first defendant of aggression and insult, and the second defendant solely of aggression—ruling that the evidence was insufficient to uphold the charges, resulting in the state bearing the judicial costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the dispositive order 1 as the charge of which IM 1 is acquitted.
Cited in the dispositive order 1 as the charge of which IM 1 is acquitted.
Cited in the dispositive order 2 as the charge of which IM 2 is acquitted.
Cited in the dispositive order 3 regarding the cost of the written decision if requested by the private accusers.
Testo completo
Incarto n. 81.2011.313, 81.2011.314 DA 3178/2011 · Bellinzona 8 febbraio 2013 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale Siro Quadri
sedente con Stefania Marino in qualità di cancelliera per giudicare e · IM 1IM 1 IM 2IM 2
visti i decreti d’accusa n. 3178/2011 e n. 3179/2011 del 16 agosto 2011;
preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputato IM 1autore colpevole di
1. aggressione
per avere, a __________, in data __________, preso parte ad un’aggressione a danno di una o più persone, che ha avuto per conseguenza la morte o la lesione di un aggredito o di un terzo, e meglio, per avere, in correità con IM 2, preso parte ad un’aggressione ai danni di ACPR 2, ACPR 3 e ACPR 1, la quale ha avuto per conseguenza la commozione cerebrale di ACPR 2, così come riportato nel certificato medico __________ della Dr. med__________, la lieve bruciatura da sigaretta sulla fronte di ACPR
3 e degli ematomi in viso e un taglio sul sopracciglio sinistro per ACPR 1;
2. ingiuria
per avere, a __________, in data __________, offeso con parole, scritti, immagini, gesti o vie di fatto l’onore di una persona, e meglio, per avere, tacciandola di “troia”, offeso l’onore di ACPR 3;
e propone la condanna a
1. Alla pena pecuniaria di 16 (sedici) aliquote giornaliere di fr. 70.- (settanta) cadauna, (art. 34 e segg. CPS) corrispondentei a complessivi fr. 1'120.- (millecentoventi). L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
2. Alla multa di fr. 400.- (quattrocento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostiuita con una pena detentiva di giorni 6 (sei) (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- (duecento) e delle spese giudiziarie di fr. 300.- (trecento).
4. Gli accusatori privati ACPR 2, ACPR
3 e ACPR 1, sono rinviati al competente foro per le pretese di natura civile.
5. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale.
che il AINQ 1, __________, ritiene l’imputato IM 2autore colpevole di aggressione
per avere, a __________, in data __________, preso parte ad un’aggressione a danno di una o più persone, che ha avuto per conseguenza la morte o la lesione di un aggredito o di un terzo, e meglio, per avere, in correità con IM 1, preso parte ad un’aggressione ai danni di ACPR 2, ACPR 3 e ACPR 1, la quale ha avuto per conseguenza la commozione cerebrale di ACPR 2., così come riportato nel certificato medico __________ della Dr. med. __________, la lieve bruciatura da sigaretta sulla fronte di ACPR
3 e degli ematomi in viso e un taglio al sopracciglio sinistro per ACPR 1;
e propone la condanna a
1. Alla pena pecuniaria di 16 (sedici) aliquote giornaliere da fr. 70.- (settanta) cadauna, (art. 34 e seg. CPS) corrispondenti a complessivi fr. 1'120.- (millecentoventi).
L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42 e seg. CPS).
2. Alla multa di fr. 400.- (quattrocento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 6 (sei) (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- (duecento) e delle spese giudiziarie di fr. 300.- (trecento).
4. Gli accusatori privati ACPR 2, ACPR
3 e ACPR 1, sono rinviati al competente foro per le loro pretese di natura civile (art. 353 cpv.2 CPP).
5. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art.
369 CPS.
rilevato che gli imputati chiedono il proprio proscioglimento;
richiamati gli art. 134 CP e 177 cpv. 1 CP, richiamati gli art. 34, 42 e 44 CP; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;
al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. IM 1 è prosciolto dall’imputazione di aggressione, art. 134 CP, e di ingiuria, art. 177 CP, per i
fatti descritti nel decreto d’accusa n. 3178/2011 del 16 agosto 2011.
2. IM 2 è prosciolto dall’imputazione di aggressione, art. 134 CP, per i fatti descritti nel decreto d’accusa n. 3179/2011 del 16 agosto 2011.
3. La tassa di giustizia e le spese giudiziarie di complessivi fr. 1’100.00 sono a carico dello Stato.
Qualora gli accusatori privati dovessero chiedere la motivazione scritta la relativa tassa di fr. 600.00 sarebbe a loro carico (art. 427 cpv. 2 CPP).
4. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro
10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
5. Intimazione a:
- per raccomandata
IM 1 IM 2 ACPR 1
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,
Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,
terzi implicati · P_GLOSS_TERZI
Il giudice: La cancelliera:
Distinta spese a carico IM 2
fr. 450.00 tassa di giustizia
fr. 650.00 spese giudiziarie
fr. 1100.00*totale