Traffic Violation for Dangerous Right-Side Overtaking
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe defendant was charged with a serious traffic violation for dangerously overtaking two vehicles on the right side of the highway while operating a motorcycle, which constitutes a grave infringement because such maneuvers abstractly endanger traffic safety, despite the defense arguing it was a mere "superamento" (overtaking by moving past slower traffic on the right) rather than an illegal "sorpasso" (overtaking maneuver with the intent to proceed faster). The court reasoned that the defendant's own admission confirmed the intent was to proceed faster than the vehicles in the left lane, thus establishing the conditions for a serious violation under the relevant traffic code, although the final penalty was mitigated due to the defendant's cooperative demeanor and good personal standing, resulting in a reduced fine with a suspended sentence and a shorter probation period.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 106 cpv. 2 CPS, Art. 90 cpv. 2 LCStr, Art. 90 cpv. 1 LCStr, Art. 35 cpv. 1 LCStr, Art. 90 cifra, Art. 44 LCStr; Traffic Violation for Dangerous Right-Side Overtaking: The court reasoned that the defendant's own admission confirmed the intent was to proceed faster than the vehicles in the left lane, thus establishing the conditions for a serious violation under the relevant traffic code, although the final penalty was mitigated due to the defendant's cooperative demeanor and good personal standing, resulting in a reduced fine with a suspended sentence and a shorter probation period.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision defines the grave traffic violation for which the defendant was found guilty in the final order (order 1).
This provision was cited when initially defining the pecuniary penalty structure that was subsequently modified in the final orders (order 2.1).
This provision was cited in the initial proposal regarding the fine structure, which was superseded but remains a cited penalty reference in the context of the final ruling's scope (order 2.1, though the fine itself was suppressed).
These provisions were mentioned in the concluding section before the pronouncement, related to the traffic offense committed.
These regulations were mentioned in the concluding section before the pronouncement, related to the traffic offense committed.
These procedural codes were referenced before the final orders were pronounced.
This law was referenced before the final orders were pronounced.
Testo completo
Incarto n. 81.2011.311 DA 3079/2011 · Bellinzona 19 dicembre 2012 · Sentenza con motivazione In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale Siro Quadri
sedente con Stefania Marino in qualità di cancelliera per giudicare
IM 1IM 1 __________difeso da: DI 1
visto il decreto d’accusa n. 3079/2011 del 16 agosto 2011;
preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole di
infrazione grave alle norme della circolazione
per aver violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per avere, circolando con il motoveicolo __________ targato TI __________, effettuato una pericolosa manovra di sorpasso sulla destra di due antistanti vetture;
fatti avvenuti a __________, autostrada A2, il __________;
e propone la condanna a
1. Alla pena pecuniaria di 20 (venti) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta) cadauna, (art. 34 e segg. CPS) corrispondentei a complessivi fr. 600.- (seicento). L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
2. Alla multa di fr. 400.- (quattrocento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostiuita con una pena detentiva di giorni 4 (quattro) (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.- (cento).
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale.
rilevato che il difensore chiede la derubricazione dell’infrazione accertata da grave (art. 90 cpv. 2 LCStr) a lieve (art. 90 cpv. 1 LCStr);
considerato in fatto e in diritto
1. I fatti di cui al presente processo si sono realizzati il __________ sull’autostrada A2, carr. B, in territorio di __________, quando un veicolo della Polizia cantonale ha scorto il motoveicolo __________ targato TI __________ guidato da IM 1 sorpassare -sulla destradue autovetture che lo precedevano sulla corsia di sinistra. Il prevenuto si è in seguito re-immesso sulla corsia di sorpasso.
2.Il motoveicolo in seguito imboccava lo svincolo autostradale all’altezza dell’uscita di __________. La Polizia cantonale dopo averlo individuato ha azionato le sirene ed il lampeggiante intermittente di colore blu posto sul tetto. Ciononostante, il motoveicolo in questione non ha interrotto la sua corsa, continuando in direzione di __________ fino alla semiautostrada prima del percorso rotatorio di __________, dove la Polizia è riuscita finalmente ad affiancare il motoveicolo e a farsi notare da IM 1 il quale si è pertanto fermato.
3.A fermo avvenuto, la Polizia constatava che IM 1 non si era avveduto della pattuglia poiché stava ascoltando della musica sotto il casco con un dispositivo acustico ad entrambe le orecchie, circostanza che gli impediva di fatto di sentire le sirene. Dettaglio poi confermato dallo stesso IM 1 al momento del fermo (AI 1).
4.Interrogato alle 18:10 del __________ presso gli uffici della Polizia Cantonale, IM 1 si è giustificato come segue.
“*Alcune
autovetture mi precedevano sulla corsia di sorpasso ad una velocità di circa 120 Km/h. Da parte mia, avendo premura di far rientro al mio domicilio per evitare il temporale, dato
che la corsia normale di marcia era libera, decidevo di sorpassare sulla destra
2 autovetture e poi spostarmi nuovamente sulla corsia di sorpasso.”*
(IM 1, verbale int. __________)
La Polizia, nel suo rapporto di costatazione, ha rilevato che il traffico era intenso e la visibilità buona.
5. Il Procuratore pubblico ha qualificato il comportamento di cui sopra come un infrazione “grave” alla circolazione, siccome suscettibile di provocare un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare, per aver eseguito una pericolosa manovra di sorpasso sulla destra di due antistanti vetture.
A giusto titolo. Come vedremo, l’istruttoria dibattimentale ha in effetti permesso di chiarire che vi è stato un vero e proprio “sorpasso” e non, come addotto dalla difesa in sede dibattimentale, di un semplice “superamento” (*vorbeifahren*) a destra. Sul significato di detta terminologia e sulle relative conseguenze giuridiche va specificato quanto segue.
6. La legge federale sulla circolazione stradale (LCStr) e la giurisprudenza che la applica prevedono che quel conducente che effettua un “sorpasso” sulla destra in autostrada disattende una regola fondamentale della sicurezza stradale, ossia quella che impone d’effettuare di principio dette manovre a sinistra (art. 35 cpv. 1 LCStr).
Si tratta, in genere, di un’infrazione di tipo grave, punita a norma dell'art. 90 cifra 2 LCStr. Infatti, un simile comportamento, specie se commesso su arterie come le autostrade ove solitamente si circola a velocità elevata, costituisce astrattamente una seria messa in pericolo della sicurezza del traffico e comporta un elevato rischio di incidenti. Esula quindi dal novero delle semplici contravvenzioni per assurgere a reato qualificabile come delitto (DTF 126 IV 192 consid. 3 e rimandi).
7. A detto principio si può comunque riconoscere eccezioni:
a precisazione di quanto esposto al punto 6, la giurisprudenza distingue il citato “sorpasso” dal cosiddetto “superamento” (in francese: *dépassement* e *devancement;* in tedesco: *vorbeifahren).*
È considerata “superamento” quella manovra secondo cui un conducente prosegue più velocemente la propria marcia a destra nonostante, sulla corsia di sinistra, siano presenti veicoli più lenti. Diversamente dal “sorpasso” chi esegue un “superamento” non ha come obiettivo quello di proseguire il viaggio più velocemente, ma quello di spostarsi su un’altra corsia per creare meno pericolo ad un improvviso intoppo (“bouchon”: Bussy & Rusconi, CS CR Commentaire, 1996, pag. 358).
A queste condizioni un “superamento” non è considerato un’infrazione grave siccome, con questa manovra, l’automobilista reagisce ad una situazione di traffico tale da imporre la manovra appena descritta.
8. La giurisprudenza, in base agli art. 44 LCStr (corsie, circolazione in colonna) e all’art. 8 ONC, ha stabilito che è vietato sorpassare a destra in autostrada nell’ottica di circolare più rapidamente, precisando tuttavia che, a determinate condizioni un “devancement” a destra è possibile e ciò anche alla luce della Convenzione di Vienna del 1968 (art. 11 § 6).
9.In definitiva, stante tutto quanto sopra esposto, un cambio di corsia in autostrada e un avanzamento a destra non può essere considerato *in abstracto* come un “sorpasso”, ma occorre stabilire nel caso specifico se sono realizzati i presupposti della cifra 1 o 2 dell’art.
90 LCStr.
10.In casu*, si tratta inequivocabilmente di un “sorpasso” e non di un “superamento”. Infatti, come peraltro emerso nuovamente in sede dibattimentale, il motociclista non si trovava in obbligo di spostarsi su un’altra corsia per creare meno pericolo a fronte di un improvviso intoppo, ma perseguiva l’obiettivo di proseguire circolando più velocemente rispetto ai veicoli che si trovavano sulla corsia di sinistra. Infatti, lo stesso IM 1 dichiara:
*“Non ho frenato. Avevo visto già da lontano che non
procedevano alla mia stessa velocità, ossia di 120 Km/h. Ho ponderato la situazione e quindi mi sono spostato sulla corsia di destra superando i due
autoveicoli.”*
*“Io le auto le ho viste molto prima, ho avuto tempo per valutare la situazione e decidere l’agire. Le due macchine non accennavano a spostarsi.”*
(IM 1, verbale dibattimento 19.12.2012)
11. Poco importa se gli autoveicoli circolavano sulla corsia di sorpasso anzichè sulla corsia di destra. Come da stessa ammissione di IM 1, questi avrebbe avuto tutto il tempo di rallentare, di portarsi alla stessa velocità degli autoveicoli in questione e attendere che i due veicoli si spostassero dalla corsia a sinistra, senza dunque necessità alcuna di sorpassare sulla destra.
Siccome un siffatto guidare è *in abstacto* suscettibile -per giurisprudenzadi causare un serio pericolo per la sicurezza stradale, i presupposti enunciati alla cifra 2 dell’art. 90 LCStr devono essere considerati adempiuti. Una derubricazione a caso lieve, come richiesto dalla difesa durante la propria arringa, è pertanto da escludere, anche se *in concreto,* il motociclista non ha oggettivamente non ha causato incidenti.
In ogni caso, considerato che il qui prevenuto è apparso in aula collaborante e comprensivo (così da poter effettuare una buona prognosi d’assenza di rischio di recidiva) e che, indipendentemente dalla presente infrazione, conduce una vita dignitosa (è agli studi ed è pure attivo in ambito militare come istruttore alla caserma del __________),
è giustificato ridurre la pena a da 20 a 15 aliquote giornaliere da fr. 30.00 cadauna per un totale di fr. 450.00 e sopprimere la multa. Idem per quanto
attiene alal riduzione del periodo di prova per la sospensione condizionale.
richiamati gli art. 90 cifra 2 LCStr in rel. con gli 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 35 cpv. 2 LCStr, 3 cpv. 1, 7 cpv. 2, 10 cpv. 1 ONC; 80 segg.; 84 segg.; 348 segg. CPP; 22 LTG;
al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. IM 1 è autore colpevole di infrazione grave alle norme della circolazione per avere violato gravemente le norme medesime cagionando in data __________ un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per avere, circolando con il motoveicolo __________ targato TI __________, effettuato una pericolosa manovra di sorpasso sulla destra di due antistanti vetture a __________, autostrada A2;
2. Di conseguenza IM 1 è condannato:
2.1. alla pena pecuniaria di 15 (quindici) aliquote giornaliere di fr. 30.00 (trenta), per un totale di fr. 450.00 (quattrocentocinquanta).
2.1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2.2 al pagamento delle tasse e spese giudiziari di complessivi fr. 550.00 (cinquecentocinquanta).
3.Intimazione a:
AINQ 1, __________
IM 1 __________,
DI 1, __________.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati · P_GLOSS_TERZI
Il giudice: La cancelliera:
Distinta spese a carico di IM 1
fr. 425.00 tassa di giustizia
fr. 125.00 spese giudiziarie
fr. 550.00 totale