Minor Theft Conviction and Fine for Stolen Postal Savings Books
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe defendant was found guilty of minor theft for unlawfully taking two Italian postal savings books from a vehicle with the intent to appropriate them for illicit gain, with the stolen property not recovered. The court reasoned that based on the evidence presented in the accusation decree, the defendant committed the specified offense, resulting in a conviction for minor theft under Article 172ter of the Penal Code, followed by a fine of 200 currency units (convertible to two days of detention for non-payment), along with associated judicial fees, while referring the private accuser's civil claims to the appropriate forum.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 106 cpv. 2 CPS, Art. 139 cifra, Art. 172ter CP, Art. 106 cpv. 2 CP, Art. 427 cpv. 2 CPP, Art. 353 cpv. 2 CPP; Minor Theft Conviction and Fine for Stolen Postal Savings Books: The court reasoned that based on the evidence presented in the accusation decree, the defendant committed the specified offense, resulting in a conviction for minor theft under Article 172ter of the Penal Code, followed by a fine of 200 currency units (convertible to two days of detention for non-payment), along with associated judicial fees, while referring the private accuser's civil claims to the appropriate forum.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article defines the crime of petty theft, for which the defendant was found guilty in order 1.
This article regulates the substitution of the fine with a custodial sentence in case of non-payment, cited in order 2.1.1.
This procedural article allocates the cost of a reasoned written judgment when requested only by the private accuser, cited in order 2.2.
This procedural article directs the private accuser to the competent forum for civil claims, as stated in order 3.
Testo completo
Incarto n. 81.2011.283 DA 2145/2011 · Bellinzona 25 febbraio 2013 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale Siro Quadri
sedente con Stefania Marino in qualità di Segretaria per giudicare
IM 1IM 1 difeso da: DI 1
visto il decreto d’accusa n. 2145/2011 del 30 maggio 2011;
preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole di
furto di lieve entità
per avere, fra il __________ ed il __________, nel __________, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto e al fine di appropriarsene, sottratto dall’automobile __________ targata (I) __________, ai danni di ACPR 1, i di lei libretti di risparmio postali italiani nominali n. __________ e n. __________ (refurtiva non recuperata);
e propone la condanna
1. Alla multa di fr. 200.- (duecento), con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 2 (due) (art. 106 cpv. 2 CPS).
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.- e alle spese giudiziarie di fr. 50.-.
3. La condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale.
rilevato che il patrocinatore dell’accusatore privato postula la condanna del prevenuto e il risarcimento dei danni;
rilevato che il difensore chiede il proscioglimento del suo assistito;
richiamati gli art. 139 cifra 1 CP, richiamato l’art. 172ter CP; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;
al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. IM 1 è autore colpevole di furto di lieve entità, art. 172ter CP, per avere fra il __________ ed il __________, nel __________, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto e al fine di appropriarsene, sottratto dall’automobile __________ targata (I) __________, ai danni di ACPR 1, i di lei libretti di risparmio postali italiani nominali n. __________ e n. __________ (refurtiva non recuperata).
2. Di conseguenza IM 1 è condannato:
2.1. alla multa di fr. 200.- (duecento);
2.1.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
2.2 al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 800.- (ottocento) con motivazione scritta e di fr. 400.- (quattrocento) senza motivazione scritta.
Qualora la motivazione scritta fosse chiesta solo dall’accusatrice privata la relativa tassa di fr. 400.- sarebbe a suo carico (art. 427 cpv. 2 CPP).
3. L’accusatrice privata ACPR 1 è rinviata al competente foro per le sue pretese di natura civile (art. 353 cpv.
2 CPP). Non si assegnano ripetibili.
4. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro
10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
5. Intimazione a:
- seduta stante
IM 1
- per raccomandata
ACPR 1
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,
Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,
Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione, Bellinzona,
Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella.
terzi implicati · P_GLOSS_TERZI
Il giudice: La cancelliera:
Distinta spese a carico di IM 1IM 1
fr. 200.- multa
fr. 200.- tassa di giustizia
fr. 200.- spese giudiziarie
fr. 600.- totale senza motivazione scritta