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81.2011.267 • PP TI 81.2011.267 Generato dall'IA

Defendant Convicted for Employing Undocumented Domestic Worker

Numero d'incarto 81.2011.267
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court found the defendant guilty of intentionally employing a Romanian citizen without the necessary work permits for domestic service, despite the defendant's request for acquittal. The court convicted the defendant of employing foreigners without a permit and sentenced them to a conditional 10-day fine at 120 francs per day (totaling 1,200 francs), a 200 franc fine (substitutable with 2 days imprisonment), and payment of judicial taxes and costs, applying relevant articles of the penal and procedural codes, including conditional suspension of the sentence for a two-year probationary period.

Regesto Legislator

Ufficiale

Inmpiegare, in qualità di datore di lavoro, una collaboratrice domestica sprovvista dei necessari permessi per poter svolgere un'attività lucrativa in Svizzera

Parole chiave

Generato dall'IA
pagamento dell'ammenda termine di sospensione periodo di tirocinio sospensione di pena permessi di lavoro contravvenzione alla legge sugli stranieri

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 11 cpv. 3 LStr
richiamati gli art. 117 cpv.
Art. 106 cpv. 2 CP
This provision establishes the substitute detention penalty in case of non-payment of the fine mentioned in order 2.2.1.
art. 117 cpv. 1 in relaz. con l’art 11 cpv. 3 LStr
This provision is cited in the dispositive order 1 which declares the defendant guilty of employing foreigners without a permit.
art. 34 e seg. CPS
This provision governs the daily fine imposed in order 2.1.
art. 42 e seg. CPS
This provision governs the suspension of the execution of the penalty imposed in order 2.1.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 117 cpv. 1 in relaz. con l’art 11 cpv. 3 LStr

This provision is cited in the dispositive order 1 which declares the defendant guilty of employing foreigners without a permit.

art. 34 e seg. CPS

This provision governs the daily fine imposed in order 2.1.

art. 42 e seg. CPS

This provision governs the suspension of the execution of the penalty imposed in order 2.1.

art. 106 cpv. 2 CP

This provision establishes the substitute detention penalty in case of non-payment of the fine mentioned in order 2.2.1.

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Testo completo

Incarto n. 81.2011.267 DA 2650/2011 · Bellinzona 9 gennaio 2013 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Giudice della Pretura penale Siro Quadri

sedente con Stefania Marino in qualità di cancelliera per giudicare

IM 1IM 1 __________

visto il decreto d’accusa n. 2650/2011 del 18 luglio 2011;

preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole di

impiego di stranieri sprovvisti di permesso

e propone la condanna a

1. Alla pena pecuniaria di 15 aliquote giornaliere da fr. 120.- cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 1'800.-. L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni.

2. Alla multa di fr. 400.-, ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 4.

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.

4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale.

rilevato che l’imputato chiede il suo proscioglimento;

richiamati gli art. 117 cpv. 1 in relaz. con l’art 11 cpv. 3 LStr; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia 1. IM 1 è autore colpevole di impiego di stranieri sprovvisti di permesso, per avere, il __________ e il __________ a __________, in qualità di datore di lavoro, intenzionalmente impiegato, presso il proprio domicilio, come collaboratrice domestica, __________, cittadina romena sprovvista dei necessari permessi per poter svolgere un’attività lucrativa in Svizzera.

2. Di conseguenza IM 1 è condannato:

2.1 alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere da fr. 120.- (centoventi) cadauna, (art. 34 e seg. CPS) corrispondenti a complessivi fr. 1’200.- (milleduecento).

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CPS).

2.2. alla multa di fr. 200.- (duecento);

2.2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

2.3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 700.- (settecento) con motivazione scritta e di fr. 300.- (trecento) senza motivazione scritta.

3. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

4. Intimazione a:

- seduta stante

IM 1

- per raccomandata

- alla crescita in giudicato

Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella,

Sezione della popolazione, Bellinzona

terzi implicati · P_GLOSS_TERZI

Il giudice: La cancelliera:

Distinta spese a carico di IM 1IM 1

fr. 200.00 multa

fr. 150.00 tassa di giustizia senza motivazione fr. 150.00 spese giudiziarie

fr. 500.00*totale