Conviction for Neglect of Maintenance Obligations with Suspended Sentence and Civil Liability
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe accused was found guilty of neglecting maintenance obligations under Article 217 of the Penal Code based on the accusation filed against them, despite claiming good faith and being excused from appearing at the hearing. The court convicted the individual, sentencing them to a fine of 30 daily rates of CHF 80 each, totaling CHF 2,400, with the execution of this penalty suspended conditionally for a three-year probationary period, and additionally imposed a separate fine of CHF 200 (or seven days imprisonment in case of non-payment), while also affirming a civil claim by the private accuser for CHF 15,941.25 and ordering payment of judicial fees and costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 217 CP, Art. 106 cpv. 2 CP, Art. 369 CP, Art. 336 cpv. 3 CPP, Art. 217 cpv. 1 CP; Conviction for Neglect of Maintenance Obligations with Suspended Sentence and Civil Liability: The court convicted the individual, sentencing them to a fine of 30 daily rates of CHF 80 each, totaling CHF 2,400, with the execution of this penalty suspended conditionally for a three-year probationary period, and additionally imposed a separate fine of CHF 200 (or seven days imprisonment in case of non-payment), while also affirming a civil claim by the private accuser for CHF 15,941.25 and ordering payment of judicial fees and costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited as the substantive ground for finding the defendant guilty of failure to provide maintenance.
Cited regarding the substitution of the fine with a custodial sentence in case of non-payment.
Cited regarding the erasure of the conviction from the judicial register after a certain period.
Testo completo
Incarto n. 81.2011.265 DA 2104/2011 · Bellinzona 6 dicembre 2012 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale Flavio Biaggi
sedente con Simona Bombana in qualità di Segretaria, per giudicare
IM 1IM 1 ,
visto il decreto d’accusa n. DA 2104/2011 del 30 maggio 2011;
preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole di trascuranza degli obblighi di mantenimento (art. 217 CP), proponendone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere da CHF 80.- (ottanta) cadauna, (artt. 34 segg. CP) corrispondenti a complessivi CHF 2'400.- (duemilaquattrocento).
L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (artt. 42 segg. CP).
2. Alla multa di CHF 700.- (settecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 7 (sette) (art. 106 cpv. 2 CP).
3. È annotato che IM 1 ha riconosciuto la pretesa civile dell’accusatore privato in ragione di CHF 15'941.25 (quindicimilanovecentoquarantunoeventicinque).
4. Al pagamento della tassa di giustizia di CHF 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di CHF 200.- (duecento).
5. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP;
ritenuto come
l’imputato, che con scritto 1. dicembre 2012 ha fra l’altro chiesto che venga tenuto conto della sua buona fede, è stato dispensato dal comparire al dibattimento
in applicazione dell’art. 336 cpv. 3 CPP;
preso atto che l’accusatore privato domanda la conferma del decreto d’accusa;
richiamati gli artt. 34, 42, 47, 106, 217 cpv. 1 CP; 80 segg., 84 segg., 348 segg., 422 segg. CPP; 22 LTG;
al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. IM 1 è autore colpevole di trascuranza degli obblighi di mantenimento (art. 217 cpv. 1 CP) per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico.
2. Di conseguenza IM 1 è condannato:
2.1. Alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere da CHF 80.- (ottanta), per un totale di CHF 2’400.- (duemilaquattrocento).
2.1.1. L’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
2.2. Alla multa di CHF 200.- (duecento).
2.2.1. In caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
2.3. Al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi CHF 550.- (cinquecentocinquanta).
2.3.1. La motivazione della sentenza comporterà un aumento della tassa di giustizia pari a CHF 400.- (quattrocento), da porre a carico di ogni parte che ne facesse richiesta.
3. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per iscritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
4. Intimazione a:
- seduta stante
- per raccomandata
IM 1 __________, __________, __________,
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona
Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona
Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella.
terzi implicati · P_GLOSS_TERZI
Il Giudice: La Segretaria:
IM 1
CHF 200.- multa
CHF 300.- tassa di giustizia
fr. 250.- spese giudiziarie
CHF 750.-*totale