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81.2011.223 • PP TI 81.2011.223 Generato dall'IA

Traffic Offense Conviction and Sentencing for Failing to Maintain Safe Distance

Numero d'incarto 81.2011.223
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The defendant was accused of a serious traffic offense but contested the charge, arguing that the elements of a grave infraction were not met and requesting acquittal under the principle of *in dubio pro reo* or, alternatively, that the case be returned for a simple contravention procedure. The court found the defendant guilty not of the severe charge, but of a traffic contravention for failing to maintain a safe distance while driving at approximately 120 km/h, based on tachograph readings, and consequently sentenced the defendant to a fine of 1000 (with 10 days imprisonment in lieu of payment) plus judicial fees and expenses, overturning the initial prosecutor's proposed penalties.

Regesto Legislator

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Art. 106 cpv. 2 CP; Traffic Offense Conviction and Sentencing for Failing to Maintain Safe Distance: The court found the defendant guilty not of the severe charge, but of a traffic contravention for failing to maintain a safe distance while driving at approximately 120 km/h, based on tachograph readings, and consequently sentenced the defendant to a fine of 1000 (with 10 days imprisonment in lieu of payment) plus judicial fees and expenses, overturning the initial prosecutor's proposed penalties.

Parole chiave

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multa disciplinare commisurazione della pena reati di comune pericolo pagamento dell'ammenda pena detentiva reato di pirateria della strada

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 106 cpv. 2 CP

Cited in the final order (2.1.1.) to set the duration of the substitute custodial sentence for non-payment of the fine.

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Testo completo

Incarto n. 81.2011.223 DA 2287/2011 · Bellinzona 29 novembre 2012 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Giudice della Pretura penale Sonia Giamboni Tommasini

sedente con Fabia Giannini in qualità di Segretaria per giudicare

IM 1IM 1 e ivi (difensore: DI 1, __________)

visto il decreto d’accusa n. 2287/2011 del 14 giugno 2011;

preso atto che il ritiene l’imputato autore colpevole di infrazione grave alle norme della circolazione

e propone la condanna a

1. Alla pena pecuniaria di 15 (quindici) aliquote giornaliere da fr. 100.- (cento) ciascuna, corrispondenti a complessivi fr. 1'500.- (millecinquecento). L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

2. Alla multa di fr. 500.- (cinquecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 5 (cinque).

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 200.-.

4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale.

rilevato che il difensore chiede l’annullamento del DA impugnato non essendo adempiuti i reati dell’infrazione grave alle norme della circolazione stradale, in applicazione semmai del principio in dubio pro reo; in via subordinata chiede che l’incarto venga rimandato all’autorità amministrativa affinché abbia ad avviare la procedura contravvenzionale non potendo l’autorità penale sanare l’errore tramite la semplice derubricazione del reato;

richiamati gli art. 34 cpv. 4, 90 cifra 1 LCStr.; 12 cpv. 1 ONC; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg., 429 CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia 1. IM 1 è autore colpevole di contravvenzione alle norme della circolazione per avere, circolando con la vettura __________ __________

targata TI __________ alla velocità di circa 120 Km/h. rilevata dal disco del cronotachigrafo, omesso di mantenere la necessaria distanza di

sicurezza dall’antistante veicolo.

2. Di conseguenza IM 1 è condannato:

2.1. alla multa di fr. 1000.- (mille);

2.1.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 10 (dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

2.2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 1120.- (millecentoventi) con motivazione scritta e di fr. 620.- (seicentoventi) senza motivazione scritta.

3. Non si assegnano indennità.

4. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro

10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

5. Intimazione a:

- seduta stante

IM 1

- per raccomandata

- alla crescita in giudicato

Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,

Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella,

Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino (80899).

terzi implicati · P_GLOSS_TERZI

La giudice: La segretaria:

Distinta spese a carico di IM 1IM 1

fr. 1000.00 multa

fr. 300.00 tassa di giustizia

fr. 250.00 spese giudiziarie

fr. 70.00 testi

fr. 1620.00 totale