IM 1 and IM 2 Employment Offenses Acquittal; IM 1 Simple Assault and Defamation Conviction
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court considered accusations against two individuals, IM 1 and IM 2, primarily for the employment of foreigners without permits, with IM 1 also facing charges of simple assault and defamation. The court ultimately acquitted both IM 1 and IM 2 of the charge of employing foreigners without permits, reasoning that the individuals in question were visiting relatives, negating the requisite intent or circumstances for the offense. However, IM 1 was found guilty of simple assault and defamation stemming from an incident involving the private accuser, leading to a conditionally suspended fine and monetary penalty, while civil claims by the private accuser were deferred to the competent civil court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 106 cpv. 2 CPS, Art. 353 cpv. 2 CPP, Art. 369 CPS, Art. 117 cpv. 1 LStr, Art. 123 cifra, Art. 173 CP; IM 1 and IM 2 Employment Offenses Acquittal; IM 1 Simple Assault and Defamation Conviction: The court ultimately acquitted both IM 1 and IM 2 of the charge of employing foreigners without permits, reasoning that the individuals in question were visiting relatives, negating the requisite intent or circumstances for the offense. However, IM 1 was found guilty of simple assault and defamation stemming from an incident involving the private accuser, leading to a conditionally suspended fine and monetary penalty, while civil claims by the private accuser were deferred to the competent civil court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in order 1.1 for convicting IM 1 of simple assault (lesioni semplici).
Cited in order 1.2 for convicting IM 1 of defamation (diffamazione).
Cited in order 3.2.1 regarding the substitute custodial sentence for non-payment of the fine for IM 1.
Cited in order 3.1 for setting the daily fine rate for IM 1's pecuniary penalty.
Cited in order 3.1.1 for suspending the execution of the penalty for IM 1.
Cited in order 5, implicitly through the reference in the initial proposal for IM 2, to indicate when the conviction entry will be eliminated (although the dispositive regarding IM 1 only cites cost rules explicitly).
Cited in order 3 of the initial proposal concerning ACPR 1's civil claims, which the final order 6 acknowledges as having grown res judicata.
Testo completo
Incarto n. 81.2011.205, 81.2011.206 81.2012.394 DA 2272/2011 DA 2273/2011 DA 4320/2012 · Bellinzona 29 gennaio 2013 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Giudice della Pretura penale Sonia Giamboni Tommasini
sedente con Fabia Giannini in qualità di Segretaria per giudicare e · IM 1 IM 2IM 2 (difensore di entrambi: DI 1, __________)
visti i decreti d’accusa n. 2272/2011 e 2273/2011 del 7 giugno 2011; n. 4320/2012 del 1. ottobre 2012;
preso atto che il AINQ 2 ritiene l’imputata IM 1 autrice colpevole di impiego di stranieri sprovvisti di permesso e propone la condanna a:
1. Alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere da fr. 100.- (cento) cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 1'000.- (mille). L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. Alla multa di fr. 300.- (trecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 3 (tre).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale.
che il AINQ 2, __________, ritiene l’imputata IM 1 autrice colpevole di lesioni semplici e diffamazione e propone la condanna a:
1. Alla pena pecuniaria di 15 (quindici) aliquote giornaliere da fr. 100.- (cento) cadauna, (art. 34 e seg. CPS) corrispondenti a complessivi fr. 1’500.- (millecinquecento).
L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CPS).
2. Alla multa di fr. 300.- (trecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Si rinvia l’accusatrice privata ACPR 1, __________ al competente foro per le pretese di natura civile (art. 353 cpv. 2 CPP).
4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.
5. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS.
che il AINQ 1, __________, ritiene l’imputato IM 2 autore colpevole di impiego di stranieri sprovvisti di permesso e propone la condanna a:
1. Alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere da fr. 70.- cadauna, (art. 34 e seg. CPS) corrispondenti a complessivi fr. 700.-.
L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CPS).
2. Alla multa di fr. 300.-, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 3 (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS.
rilevato che l’accusatrice privata chiede la conferma del DA e i risarcimenti così come pustulato nello scritto 2/5.11.2012;
rilevato che il difensore chiede il proscioglimento dei coniugi __________ per quanto riguarda il reato di impiego di stranieri sprovvisti di permesso, lo stesso straniero essendo il fratello rispettivamente il cognato dei suoi assistiti giunto in Ticino in visita alla sorella malata. Chiede pure il proscioglimento di IM 1 dai reati di lesioni semplici e di diffamazione non essendone riempiti i requisiti. Si oppone all’accoglimento delle pretese dell’accusatrice privata;
richiamati gli art. 117 cpv. 1 LStr; 34 e 42 cpv. 1 e 4, 123 cifra 1, 173 CP CP; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg., 433 CPP; 22 LTG;
al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. IM 1 è autrice colpevole di
1.1.lesioni semplici, art. 123 cifra 1 CP, per avere, il 29 aprile 2012, verso le ore 18.00, a __________ in Via __________, afferrandola per il polso, cagionato a ACPR 1 la lesione attestata nel certificato medico redatto il 02.05.2012 dal dr. med. __________;
1.2.diffamazione, art. 173 CP, per avere, nel periodo compreso tra il __________ e il __________, a __________, comunicando con terzi, segnatamente con __________, incolpato o reso perlomeno sospetta ACPR 1 di condotta disonorevole o di altri fatti che possano nuocere alla reputazione di lei, in particolare per avere sostenuto che fosse una “falsa”;
2. IM 1 è prosciolta dall’imputazione di impiego di stranieri sprovvisti di permesso per i fatti descritti nel decreto d’accusa n. 2272/2011 7 giugno 2011.
3. Di conseguenza IM 1 è condannata:
3.1. alla pena pecuniaria di
15 (quindici) aliquote giornaliere di fr. 60.- (sessanta), per un totale di fr. 900.- (novecento).
3.1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
3.2. alla multa di fr. 300.- (trecento);
3.2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 4 (quattro) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3.3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 850.- (ottocentocinquanta) con motivazione scritta e di fr. 450.- (quattrocentocinquanta) senza motivazione scritta.
4. IM 2 è prosciolto dall’imputazione di impiego di stranieri sprovvisti di permesso per i fatti descritti nel decreto d’accusa n. 2273/2011 7 giugno 2011.
5. La tassa di giustizia e le spese giudiziarie di complessivi fr. 650.- sono a carico dello Stato.
6. Si dà atto che il dispositivo n. 3 del DA n. 4320/2012 del 1. ottobre 2012, con cui la’ccusatrice privata è stata rinviata al competente foro civile, è cresciuto in giudicato. Di conseguenza le pretese dell’accusatrice privata sono irricevibili.
7. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
8. Intimazione a:
- seduta stante
IM 2 ACPR 1
- per raccomandata
IM 1
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,
Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella,
Sezione della popolazione, Bellinzona.
terzi implicati · P_GLOSS_TERZI
La giudice: La segretaria:
Distinta spese a carico di IM 1
fr. 300.00 multa
fr. 300.00 tassa di giustizia
fr. 150.00 spese giudiziarie
fr. 750.00*totale
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 400.00 tassa di giustizia
fr. 250.00 spese giudiziarie
fr. 650.00*totale