Defamation for Accusing Complainant of Criminal Activity
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe defendant was found guilty of defamation for communicating with a third party and asserting that the complainant was a mafioso, a money launderer, and engaged in continuously reprehensible activities, while also requesting public intervention to stop the complainant's alleged criminal activity. The court reasoned that the defendant's statements constituted defamation by implying dishonorable conduct capable of harming the victim's reputation, leading to a conviction involving a fine, a suspended pecuniary penalty, and liability for court costs, while rejecting the private accuser's claim for damages.
Regesto Legislator
UfficialeParlando con una terza persona, incolpare e rendere sospetto di condotta disonorevole o di altri fatti che possono nuocere alla sua reputazione di una persona
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision defines the crime of defamation, which the defendant was found guilty of in order 1.
This provision was cited in relation to the conditional suspension of the sentence (order 2.1.1).
This provision regulates the substitution of the fine with a custodial sentence in case of non-payment (order 2.2.1).
This provision is the basis for the calculation of the fine based on daily rates (order 2.1).
This procedural article was cited by the court, likely in relation to the overall procedure for issuing the judgment.
These articles govern the oral debate procedure, which concluded with the decision.
These procedural articles were cited, relating to the structure of the criminal proceedings.
These procedural articles were cited, relating to the structure of the criminal proceedings.
Testo completo
Incarto n. 81.2011.12 DA 286/2011 · Bellinzona 21 agosto 2012 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Giudice della Pretura penale Sonia Giamboni Tommasini
sedente con Fabia Giannini in qualità di Segretaria per giudicare
IM 1 (difensore: DI 1, )
visto il decreto d’accusa n. 286/2011 del
31 gennaio 2011, con la seguente precisazione:
“per avere, il __________ 2010, a __________ o altra non meglio precisata località del __________, comunicando con un terzo,
incolpato e reso sospetto ACPR 1 (recte: __________) di condotta disonorevole o di altri fatti che potevano nuocere alla sua reputazione, in particolare comunicando con __________ affermato che: “ACPR 1 (recte: __________), __________, era un mafioso, riciclatore di denaro e che metteva continuamente in atto una serie di attività reprensibili”, chiedendogli inoltre di intervenire pubblicamente “al fine di bloccare l’attività criminale di AINQ 1””;
preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole didiffamazione
e propone la condanna a
1. Alla pena pecuniaria di fr. 300.- (trecento), corrispondente a 10 (dieci) aliquote da fr. 30.- (trenta) (art. 34 e seg. CP). L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CP).
2. Alla multa di fr. 200.- (duecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sotituita con una pena detentiva di 7 (sette) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 200.- (duecento).
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trasorso il periodo previsto.
che il patrocinatore dell’accusatore privato postula la conferma del DA impugnato e chiede il versamento a favore del suo assistito di fr. 1'000.- da versare in beneficienza;
rilevato che il difensore chiede il proscioglimento della sua assistita non avendo proferito nessuna accusa né sospetto di pratiche mafiose e di riciclaggio di denaro, in assenza altresì di qualsivoglia intenzionalità, in applicazione se del caso del principio *in dubio pro reo*;
richiamati gli art. 42 cpv. 1, 173 CP; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg., 433 CPP; 22 LTG;
al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. IM 1 è autrice colpevole di diffamazione per avere, il __________ 2010, a __________ o altra non meglio precisata località del __________, comunicando con un terzo, incolpato e reso sospetto ACPR
1 di condotta disonorevole o di altri fatti che potevano nuocere alla sua reputazione, in particolare comunicando con __________ lasciato intendere che: “ACPR 1, __________, era un mafioso, riciclatore di denaro e che metteva continuamente in atto una serie di attività reprensibili”, chiedendogli inoltre di intervenire pubblicamente “al fine di bloccare l’attività criminale di ACPR 1”.
2. Di conseguenza IM 1 è condannata:
2.1. alla pena pecuniaria di
10 (dieci) aliquote giornaliere di fr. 50.- (cinquanta), per un totale di fr. 500.- (cinquecento).
2.1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2.2. alla multa di fr. 300.- (trecento);
2.2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 6 (sei) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
2.3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 1'120.- (millecentoventi) con motivazione scritta e di fr. 620.- (seicentoventi) senza motivazione scritta.
3. La richiesta dell’accusatore privato di risarcimento danni è respinta.
4. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
5. Intimazione a:
- seduta stante
- per raccomandata
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,
Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella.
terzi implicati · P_GLOSS_TERZI
La giudice: La segretaria:
Distinta spese a carico di IM 1
fr. 300.00 multa
fr. 300.00 tassa di giustizia
fr. 250.00 spese giudiziarie
fr. 70.00 testi
fr. 920.00 totale