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81.2011.12 • PP TI 81.2011.12 Generato dall'IA

Defamation for Accusing Complainant of Criminal Activity

Numero d'incarto 81.2011.12
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The defendant was found guilty of defamation for communicating with a third party and asserting that the complainant was a mafioso, a money launderer, and engaged in continuously reprehensible activities, while also requesting public intervention to stop the complainant's alleged criminal activity. The court reasoned that the defendant's statements constituted defamation by implying dishonorable conduct capable of harming the victim's reputation, leading to a conviction involving a fine, a suspended pecuniary penalty, and liability for court costs, while rejecting the private accuser's claim for damages.

Regesto Legislator

Ufficiale

Parlando con una terza persona, incolpare e rendere sospetto di condotta disonorevole o di altri fatti che possono nuocere alla sua reputazione di una persona

Parole chiave

Generato dall'IA
diffamazione pagamento dell'ammenda reato penale pena privativa della libertà rivendicazione di terzi punibilità dei mass media

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 173 CP

This provision defines the crime of defamation, which the defendant was found guilty of in order 1.

art. 42 cpv. 1 CP

This provision was cited in relation to the conditional suspension of the sentence (order 2.1.1).

art. 106 cpv. 2 CP

This provision regulates the substitution of the fine with a custodial sentence in case of non-payment (order 2.2.1).

art. 34 CP

This provision is the basis for the calculation of the fine based on daily rates (order 2.1).

art. 433 CPP

This procedural article was cited by the court, likely in relation to the overall procedure for issuing the judgment.

art. 348 e segg. CPP

These articles govern the oral debate procedure, which concluded with the decision.

art. 84 e segg. CPP

These procedural articles were cited, relating to the structure of the criminal proceedings.

art. 80 e segg. CPP

These procedural articles were cited, relating to the structure of the criminal proceedings.

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Testo completo

Incarto n. 81.2011.12 DA 286/2011 · Bellinzona 21 agosto 2012 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Giudice della Pretura penale Sonia Giamboni Tommasini

sedente con Fabia Giannini in qualità di Segretaria per giudicare

IM 1 (difensore: DI 1, )

visto il decreto d’accusa n. 286/2011 del

31 gennaio 2011, con la seguente precisazione:

“per avere, il __________ 2010, a __________ o altra non meglio precisata località del __________, comunicando con un terzo,

incolpato e reso sospetto ACPR 1 (recte: __________) di condotta disonorevole o di altri fatti che potevano nuocere alla sua reputazione, in particolare comunicando con __________ affermato che: “ACPR 1 (recte: __________), __________, era un mafioso, riciclatore di denaro e che metteva continuamente in atto una serie di attività reprensibili”, chiedendogli inoltre di intervenire pubblicamente “al fine di bloccare l’attività criminale di AINQ 1””;

preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole didiffamazione

e propone la condanna a

1. Alla pena pecuniaria di fr. 300.- (trecento), corrispondente a 10 (dieci) aliquote da fr. 30.- (trenta) (art. 34 e seg. CP). L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CP).

2. Alla multa di fr. 200.- (duecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sotituita con una pena detentiva di 7 (sette) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 200.- (duecento).

4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trasorso il periodo previsto.

che il patrocinatore dell’accusatore privato postula la conferma del DA impugnato e chiede il versamento a favore del suo assistito di fr. 1'000.- da versare in beneficienza;

rilevato che il difensore chiede il proscioglimento della sua assistita non avendo proferito nessuna accusa né sospetto di pratiche mafiose e di riciclaggio di denaro, in assenza altresì di qualsivoglia intenzionalità, in applicazione se del caso del principio *in dubio pro reo*;

richiamati gli art. 42 cpv. 1, 173 CP; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg., 433 CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia 1. IM 1 è autrice colpevole di diffamazione per avere, il __________ 2010, a __________ o altra non meglio precisata località del __________, comunicando con un terzo, incolpato e reso sospetto ACPR

1 di condotta disonorevole o di altri fatti che potevano nuocere alla sua reputazione, in particolare comunicando con __________ lasciato intendere che: “ACPR 1, __________, era un mafioso, riciclatore di denaro e che metteva continuamente in atto una serie di attività reprensibili”, chiedendogli inoltre di intervenire pubblicamente “al fine di bloccare l’attività criminale di ACPR 1”.

2. Di conseguenza IM 1 è condannata:

2.1. alla pena pecuniaria di

10 (dieci) aliquote giornaliere di fr. 50.- (cinquanta), per un totale di fr. 500.- (cinquecento).

2.1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2.2. alla multa di fr. 300.- (trecento);

2.2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 6 (sei) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

2.3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 1'120.- (millecentoventi) con motivazione scritta e di fr. 620.- (seicentoventi) senza motivazione scritta.

3. La richiesta dell’accusatore privato di risarcimento danni è respinta.

4. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

5. Intimazione a:

- seduta stante

- per raccomandata

- alla crescita in giudicato

Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,

Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella.

terzi implicati · P_GLOSS_TERZI

La giudice: La segretaria:

Distinta spese a carico di IM 1

fr. 300.00 multa

fr. 300.00 tassa di giustizia

fr. 250.00 spese giudiziarie

fr. 70.00 testi

fr. 920.00 totale