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81.2011.116 • PP TI 81.2011.116 Generato dall'IA

Simple Assault and Drunk Driving Sentencing with Suspended Sentence Extension

Numero d'incarto 81.2011.116
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The defendant was found guilty of simple assault for punching and kicking another person, causing injuries, and of driving while intoxicated with a blood alcohol level between 1.13 and 1.52 per mille. The court sentenced the defendant to a conditional fine of 35 daily rates of CHF 30 and a fine of CHF 1,200, with the condition that non-payment would result in 40 days of detention, while also deciding not to revoke a previous suspended sentence from 2008 but extending its probationary period by one year, rejecting the defense's claim of self-defense for the assault charge.

Regesto Legislator

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Art. 106 cpv. 2 CP, Art. 46 cpv. 1 CPS, art. 42 cpv. 1 e 4 CPS, art. 123 cifra 1 CPS, art. 91 cpv. 1 seconda frase LCStr; Simple Assault and Drunk Driving Sentencing with Suspended Sentence Extension: The court sentenced the defendant to a conditional fine of 35 daily rates of CHF 30 and a fine of CHF 1,200, with the condition that non-payment would result in 40 days of detention, while also deciding not to revoke a previous suspended sentence from 2008 but extending its probationary period by one year, rejecting the defense's claim of self-defense for the assault charge.

Parole chiave

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commisurazione della pena proroga del periodo di prova guida in stato di ebbrezza qualificata lesione personale semplice contravvenzione bagatellare sanzione per violazione stradale Lesioni semplici, guida in stato di inattitudine

Disposizioni normative citate

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Art. 106 cpv. 2 CP
Cited in the dispositive (order 2.2.1) to determine the term of imprisonment substituted for the fine in case of non-payment.
Art. 46 cpv. 1 CPS
Cited in the dispositive (order 3) for the decision not to revoke, but to extend the probation period for the previously suspended fine.
art. 42 cpv. 1 e 4 CPS
These articles relate to the grounds for sentencing regarding the main offenses (lesioni semplici and guida in stato di inattitudine) which were applied in the dispositive (order 1).
art. 123 cifra 1 CPS
This article concerns the offense of lesioni semplici, applied in the dispositive (order 1.1).
art. 91 cpv. 1 seconda frase LCStr
This article concerns the offense of guida in stato di inattitudine, applied in the dispositive (order 1.2).
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 106 cpv. 2 CP

Cited in the dispositive (order 2.2.1) to determine the term of imprisonment substituted for the fine in case of non-payment.

art. 46 cpv. 1 CPS

Cited in the dispositive (order 3) for the decision not to revoke, but to extend the probation period for the previously suspended fine.

art. 42 cpv. 1 e 4 CPS

These articles relate to the grounds for sentencing regarding the main offenses (lesioni semplici and guida in stato di inattitudine) which were applied in the dispositive (order 1).

art. 123 cifra 1 CPS

This article concerns the offense of lesioni semplici, applied in the dispositive (order 1.1).

art. 91 cpv. 1 seconda frase LCStr.

This article concerns the offense of guida in stato di inattitudine, applied in the dispositive (order 1.2).

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Testo completo

Incarto n. 81.2011.116 DA 1179/2011 · Bellinzona 7 marzo 2013 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Giudice della Pretura penale Sonia Giamboni Tommasini

sedente con Fabia Giannini in qualità di Segretaria per giudicare

IM 1 disoccupato (difensore: DI 1, __________)

visto il decreto d’accusa n. 1179/2011 del 4 aprile 2011;

preso atto che il ritiene l’imputato autore colpevole dilesioni semplici, guida in stato di inattitudine

e propone la condanna a

1. Alla pena pecuniaria di 40 (quaranta) aliquote giornaliere da fr. 30.- (trenta) cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 1'200.- (milleduecento). L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni.

2. Alla multa di fr. 1'300.- (milletrecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni

44 (quarantaquattro).

3. Si rinvia l'accusatore privato ACPR 1 al competente foro per le pretese di natura civile.

4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 370.-.

5. Alla revoca del beneficio della condizionale concesso alla pena pecuniaria di fr. 1'350.-, corrispondente a 45 (quarantacinque) aliquote giornaliere da fr. 30.- (trenta) cadauna, decretata nei suoi confronti dal MP il 17.03.2008, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 45 (quarantacinque).

6. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale.

rilevato che il difensore chiede il proscioglimento del suo assistito limitatamente al capo d’imputazione n. 1, avendo agito per legittima difesa, chiedendo semmai una derubricazione in vie di fatto, rispettivamente la riduzione della pena e che si prescinda dalla revoca della sospensione condizione della precedente pena;

richiamati gli art. 42 cpv. 1 e 4, 46 cpv. 1,

123 cifra 1 CPS; 91 cpv. 1 seconda frase LCStr.; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia 1. IM 1 è autore colpevole di

1.1. lesioni semplici

per avere, a __________, il __________, colpito con un pugno al volto ACPR 1, facendolo cadere a terra, dove lo colpiva nuovamente con un calcio alla caviglia destra, provocandogli le lesioni descritte nel certificato medico del __________ della dr.ssa __________ del Pronto Soccorso dell’Ospedale regionale di __________;

1.2. guida in stato di inattitudine

per avere, a __________, in Via __________, il __________, condotto l'autovettura __________ targata TI __________, di sua proprietà, essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.13 - max. 1.52 grammi per mille);

fatti avvenuti nelle indicate circostanze di luogo e tempo;

2. Di conseguenza IM 1 è condannato:

2.1. alla pena pecuniaria di

35 (trentacinque) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta), per un totale di fr. 1’050.- (millecinquanta).

2.1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

2.2. alla multa di fr. 1’200.- (milleduecento);

2.2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 40 (quaranta) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

2.3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 1’120.- (millecentoventi) con motivazione scritta e di fr. 720.- (settecentoventi) senza motivazione scritta.

3. Non revoca il beneficio della condizionale concesso alla pena pecuniaria di fr. 1'350.-, corrispondente a 45 (quarantacinque) aliquote giornaliere da fr. 30.- (trenta) cadauna, decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico del Canton Ticino il 17.03.2008 (art. 46 cpv. 1 CPS), ma ne prolunga il periodo di prova di 1 (uno) anno.

4. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

5. Intimazione a:

- seduta stante

IM 1

- per raccomandata

ACPR 1

- alla crescita in giudicato

Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,

Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella,

Sezione della popolazione, Bellinzona,

Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino.

terzi implicati · P_GLOSS_TERZI

La giudice: La segretaria:

Distinta spese a carico di IM 1

fr. 1200.00 multa

fr. 300.00 tassa di giustizia

fr. 420.00 spese giudiziarie

fr. 1920.00 totale