Insult and Battery Conviction with Conditional Fine Suspension and Probation Extension
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe defendant was found guilty of insult (injuria) for using offensive language and spitting at the private accuser, and for battery (vie di fatto) by striking the accuser with a backpack and physically assaulting them, resulting in certified injuries. The court convicted the defendant of both offenses, imposing a conditional suspension of a fine of 10 daily rates at 30 units each, a separate fine of 200, and ordering payment of court costs, while ultimately deciding not to revoke the conditional suspension of a prior fine but instead extending its probation period by one year.
Regesto Legislator
UfficialeOffendere l'onore di qualcuno tacciandolo di "stronzo", "bastardo", "coglione", "figlio fi puttana" e "finocchio"e sputando verso lo stesso colpendolo; stringerlo al braccio e colpirlo al volto e in altre parti del corpo provocandogli lesioni
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision defines the crime of insult (ingiuria) for which the defendant was found guilty in order 1.
This provision defines the crime of minor assault (vie di fatto) for which the defendant was found guilty in order 1.
This provision is cited in order 2.2.1 to determine the substitute detention in case of non-payment of the fine.
This provision is cited in order 3 regarding the decision not to revoke the suspended sentence benefit.
Testo completo
Incarto n. 81.2011.11 DA 183/2011 · Bellinzona 18 ottobre 2012 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Giudice della Pretura penale Sonia Giamboni Tommasini
sedente con Valentina Lavagno in qualità di Segretaria per giudicare
IM 1IM 1 (difensore: DI 1, __________)
visto il decreto d’accusa n. 183/2011 del
24 gennaio 2011;
preso atto che il ritiene l’imputato autore colpevole divie di fatto, ingiuria e propone la condanna a
1. Alla pena pecuniaria di fr. 450.- (quattrocentocinquanta), corrispondente a 15 (quindici) aliquote da fr. 30.- (trenta) (art. 34 e seg. CP). L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42 e seg. CP).
2. Alla multa di fr. 200.- (duecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sotituita con una pena detentiva di 7 (sette) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3. Si rinvia l'accusatore privato ACPR 1 al competente foro per le pretese di natura civile.
4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.- (cento).
5. Alla revoa del beneficio della condizionale concesso alla pena pecuniaria di fr. 210.- (duecentodieci), corrispondente a 7 (sette) aliquote da fr. 30.- (trenta) decretata nei suoi confronti dal MP il 15.02.10, con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 7 (sette) giorni.
6. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trasorso il periodo previsto.
che l’accusatore privato postula la conferma del decreto d’accusa;
rilevato che il difensore chiede la riduzione della pena e che si prescinda dalla revoca del beneficio della sospensione condizionale della precedente condanna;
richiamati gli art. 19 cpv. 2, 42 cpv. 1 e 4, 48, 126 cpv. 1 e 177 CP; 80 segg.; 84 segg.; 348 segg. CPP; 22 LTG;
al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. IM 1 è autore colpevole di ingiuria, 177 CP, per avere a __________, presso l’EP __________, il __________, offeso l’onore di ACPR 1, tacciandolo di stronzo, bastardo, coglione, figlio di puttana e finocchio, nonché per avere nelle medesime circostanze più volte sputato verso ACPR 1, colpendolo;
e di vie di fatto, art.
126 cpv. 1 CP, per avere nelle medesime circostanze di cui al punto 1., stretto al braccio e colpito al volto ed in altre parti del corpo, ACPR 1 con il suo zaino, provocando le lesioni certificate il 1. luglio e il __________ (cfr. certificati agli atti);
2. Di conseguenza IM 1 è condannato:
2.1. alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta), per un totale di fr. 300.- (trecento).
2.1.1 l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2.2. alla multa di fr. 200.- (duecento);
2.2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 7 (sette) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
2.3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 950.- (novecentocinquanta) con motivazione scritta e di fr. 3050.- (quattrocentocinquanta) senza motivazione scritta.
3. Il beneficio della condizionale concesso alla pena pecuniaria di fr. 210.- (duecentodieci), corrispondente a 7 (sette) aliquote da fr. 30.- (trenta) decretato nei suoi confronti dal Ministero Pubblico del Canton Ticino il 15 febbraio 2010 (art. 46 cpv. 1 CP), non viene revocato, ma il periodo di prova viene prolungato di 1 anno.
4. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro
10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
5. Intimazione a:
- seduta stante
IM 1 ACPR 1
- per raccomandata
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,
Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella,
Sezione della popolazione, Bellinzona,
__________
terzi implicati · P_GLOSS_TERZI
La giudice: La segretaria:
Distinta spese a carico di IM 1
fr. 200.00 multa
fr. 200.00 tassa di giustizia
fr. 150.00 spese giudiziarie
fr. 550.00 totale