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80.2024.241 • CATI TI 80.2024.241 Generato dall'IA

Bankruptcy Administrator Seeks Suspension of Tax Appeal to Protect Creditor Interests

Numero d'incarto 80.2024.241
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A bankruptcy administrator, appointed after a company that was subject to cantonal tax assessments for 2017-2019 filed for bankruptcy during an appeal process against those assessments, requested the suspension of the tax appeal procedure pursuant to the law governing debt enforcement and bankruptcy, arguing it was necessary to protect the interests of the general body of creditors since the taxpayer entity was unlikely to pursue the appeal, a position the tax authority generally accepted but sought to limit in duration based on rules for civil cases. The court granted the suspension request, reasoning that it was justified under the circumstances to protect the creditors' interests by preventing the tax decisions from becoming final without the bankruptcy estate having the opportunity to decide on continuing the appeal process.

Regesto Legislator

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Art. 207 cpv. 2 LEF, Art. 207 cpv. 3 LEF, Art. 207 cpv. 1 LEF, Art. 197 cpv. 1 Legge, Art. 204 cpv. 1 LEF, Art. 207 LEF; Bankruptcy Administrator Seeks Suspension of Tax Appeal to Protect Creditor Interests: The court granted the suspension request, reasoning that it was justified under the circumstances to protect the creditors' interests by preventing the tax decisions from becoming final without the bankruptcy estate having the opportunity to decide on continuing the appeal process.

Parole chiave

Generato dall'IA
curatore del fallimento domanda d'esecuzione debiti fiscali procedura fiscale autorità fiscale fallimento personale

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 207 cpv. 2 LEF

The request for suspension of the procedure was granted based on this provision.

art. 207 cpv. 1 LEF

Cited in the reasoning to determine the duration/reactivation conditions for the suspension, which the court partially applied in its decision regarding costs/fees.

art. 144 LIFD

Cited in relation to the decision on justice fees (tassa di giustizia).

art. 231 LT

Cited in relation to the decision on procedural costs (spese processuali).

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Testo completo

Incarto n. 80.2024.241 · Lugano 14 marzo 2025 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici · Andrea Pedroli, presidente, Raffaele Guffi,Ivano Ranzanici

segretaria · Mara Regazzoni

parti · RI 1 contro

RS 1

oggetto · richiesta di sospensione delle procedure di ricorso (art. 207 cpv. 2 LEF) in materia di IC e IFD 2017, 2018 e 2019 della __________ AG in liquidazione.

Fatti

A. La __________ AG, __________ (SZ), è assoggettata alle imposte cantonali per appartenenza personale, per il fatto che la sua amministrazione effettiva si svolge nel Canton Ticino.

Con decisioni del 13 ottobre 2022, l’RS 1 (UTPG) ha notificato alla contribuente le tassazioni IC e IFD per i periodi fiscali 2017, 2018 e 2019.

La contribuente ha impugnato le suddette decisioni, con reclamo dell’11 novembre 2022.

Con decisione del 17 settembre 2024, il Bezirksgericht __________ ha dichiarato il fallimento della __________ AG e ha incaricato il RI 1 dell’esecuzione della procedura di fallimento.

Con decisioni del 24 ottobre 2024, notificate al RI 1, l’UTPG ha respinto il reclamo della contribuente.

B. Con scritto del 22 novembre 2024, il RI 1 ha chiesto alla Camera di diritto tributario, *“a nome della comunità dei creditori della __________ AG in liq. … la sospensione della procedura di ricirso riguardo agli avvisi di imposta IC/IFD 2017/2018/2019 (art. 207 cpv. 2 LEF), con la conseguenza che i presenti termini di ricorso vengano sospesi (art. 207 cpv. 3 LEF)”*.

C. Nelle sue osservazioni del 21 gennaio 2025, l’UTPG *“si rimette al giudizio [della Camera di diritto tributario] e, di principio, non si oppone alla richiesta di sospensione della procedura di ricorso… in conformità con l’art. 207 cpv. 2 LEF”*, ma chiede che, in caso di accoglimento della domanda, *“tale sospensione abbia una durata specifica, allineata ai tempi previsti per le cause civili, ossia non oltre 20 giorni a decorrere dal deposito della graduatoria (art. 207 cpv. 1 LEF)”.*

Preso atto della posizione dell’autorità fiscale cantonale, con scritto del 29 gennaio 2025 il RI 1 ha rinunciato ad una replica.

Diritto

1. 1.1.

Tutti i beni pignorabili spettanti al debitore al momento della dichiarazione di fallimento formano, dovunque si trovino, un’unica massa destinata al comune soddisfacimento dei creditori (art. 197 cpv. 1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento [LEF; RS 281.1]). Dopo la dichiarazione di fallimento, il fallito perde il diritto di disporre dei beni della massa (art. 204 cpv. 1 LEF).

L’art. 207 cpv. 1 LEF prevede che, salvo i casi d’urgenza, le cause civili nelle quali il fallito è parte e che influiscono sulla composizione della massa rimangano sospese. Le si può riattivare, in caso di liquidazione ordinaria, non prima di dieci giorni dopo la seconda assemblea dei creditori e, in caso di liquidazione sommaria, non prima di venti giorni dopo il deposito della graduatoria.

Secondo l’art. 207 cpv. 2 LEF i procedimenti amministrativi possono essere sospesi alle stesse condizioni delle cause civili.

Per l’art. 207 cpv. 3 LEF i termini di prescrizione e di perenzione non corrono durante i periodi di sospensione.

1.2.

Diversamente dalle cause civili, la sospensione dei procedimenti amministrativi non è obbligatoria. L’autorità competente, anche quando il procedimento è di per sé passibile di sospensione, deve verificare caso per caso se la sospensione è giustificata o meno. La ponderazione degli interessi in causa può far sì che la sospensione si riveli inopportuna, segnatamente nel caso in cui numerose persone siano parti al procedimento (Messaggio del Consiglio federale n. 91.034 dell'8 maggio 1991 concernente la revisione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, in FF 1991 III 1, n. 206.13, p. 88).

1.3.

Per crediti d’imposta una sospensione entra in linea di conto a partire dal momento in cui è stata notificata una decisione di tassazione. A partire da tale momento, infatti, sussiste il pericolo che la decisione passi in giudicato, con pregiudizio degli interessi dei creditori. Il fallito infatti spesso non ha più interesse a sottoporre ad una verifica giudiziaria il contenuto di una decisione amministrativa e, d’altra parte, l’amministrazione fallimentare potrebbe non interporre un ricorso entro i termini non essendo a conoscenza della decisione (Rostetter, Die Verjährung im Recht der direkten Bundessteuer und der harmonisierten kantonalen Steuern, Berna 2019, n. 412, p. 152 s.; inoltre: Wohlfart/ Meyer Honegger, in: Staehelin/Bauer/Lorandi [a cura di], Basler Kommentar Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3a ed., Basilea 2021, n. 11 ad art. 207 LEF, p. 2335; DTF 116 V 284 consid. 3d).

2. 2.1.

Nel caso in esame, la contribuente ha interposto reclamo contro le decisioni di tassazione IC/IFD 2017, 2018 e 2019 l’11 novembre 2022. Nel corso della procedura di reclamo, il

17 settembre 2024, è stato pronunciato il fallimento della società. Con decisioni del 24 ottobre 2024, notificate al RI 1, l’UTPG ha respinto il reclamo.

Sarebbe spettato allo stesso Ufficio dei fallimenti interporre un eventuale ricorso alla Camera di

diritto tributario contro le decisioni su reclamo del 24 ottobre 2024. Invece di ricorrere, l’Ufficio dei fallimenti ha presentato l’istanza di sospensione *ex* art. 207 cpv. 2 LEF.

Come già ricordato, l’autorità di tassazione non si è opposta alla sospensione, ma ha chiesto che la stessa fosse limitata nel tempo, prendendo come riferimento quanto previsto per la sospensione delle cause civili, che possono essere riattivate, in caso di liquidazione sommaria, non prima di venti giorni dopo il deposito della graduatoria (art. 207 cpv. 1 seconda frase LEF).

2.2.

Nelle condizioni descritte, la sospensione della procedura di tassazione è giustificata dalla necessità di tutelare gli altri creditori, senza obbligarli a interporre ricorso contro le decisioni dell’autorità fiscale cantonale.

Per quanto concerne la durata della sospensione, la decisione di continuare il processo – nella fattispecie, di formalizzare il ricorso – oppure di autorizzare un creditore a farlo in suo nome e a suo rischio e pericolo (art. 260 LEF) compete alla seconda assemblea dei creditori o alla prima in caso di urgenza (se il fallimento è liquidato in forma ordinaria) oppure dall’ufficiale dei fallimenti (se il fallimento è liquidato in forma sommaria), se necessario dopo aver consultato i creditori (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4a ed., Basilea 2005, n. 1697, p. 325).

Se il processo non viene continuato nè dalla massa, nè da qualche creditore a’ sensi dell’articolo 260 LEF, il credito si considera come riconosciuto, ed i creditori non hanno più

diritto d’impugnare il rango loro assegnato in graduatoria, a stregua dell’articolo 250 LEF (art. 63 cpv. 2 Regolamento del 13 luglio 1911 concernente l'amministrazione degli uffici dei fallimenti [RUF; RS 281.32]).

3. L’istanza del RI 1 è accolta. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT dichiara e pronuncia

1. L’istanza di sospensione della procedura è accolta.

2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese proce

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: La segretaria: