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80.2023.97 • CATI TI 80.2023.97 Generato dall'IA

Taxpayer Review Application Inadmissible Due to Incorrect Review Authority

Numero d'incarto 80.2023.97
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

A taxpayer sought review of tax assessments for fiscal years 2013 and 2014, which included the value of shares in a corporation, despite the taxpayer previously arguing they were not a shareholder, a position unsuccessfully litigated up to the Federal Tribunal, which finalized the 2013 decision. The Court declared the application for review inadmissible because the competent authority for review is the one that issued the last decision on the merits that became legally binding: the Federal Tribunal for the 2013 tax year and the Tax Office for the 2014 tax year, meaning the current application incorrectly addressed the Appellate Court.

Regesto Legislator

Ufficiale

Procedura: revisione, competenza, ultima autorità che si è pronunciata nel merito, sentenza cantonale poi impugnata al TF, competenza del TF

Parole chiave

Generato dall'IA
autorità fiscale tassazioni fiscali esame nel merito imposta sulle società dichiarazione fiscale tardiva diritti del contribuente

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 231 LT

Cited in the preamble to the disposition (visti per le spese) for allocating court costs.

art. 144 LIFD

Cited in the preamble to the disposition (visti per le spese) for allocating court costs.

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Testo completo

Incarti n. 80.2023.97 80.2023.98 · Lugano 30 maggio 2023 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici · Andrea Pedroli, presidente, Raffaele Guffi,Ivano Ranzanici

segretaria · Mara Regazzoni

parti · RI 1 rappr. da: RA 1 contro

RS 1

oggetto · ricorso del 15 maggio 2023 in materia di revisione IC 2013 e 2014.

Fatti

- nell’ambito della costituzione della __________ SA, Lugano, avvenuta con rogito del 1° febbraio 2012 del notaio __________, Lugano, RI 1, cittadino italiano con permesso B, ha confermato l’assunzione e la sottoscrizione di 100 azioni al portatore del valore di fr. 1'000.-- ciascuna, interamente liberate;

- nella decisione del 23 agosto 2017, con cui ha notificato a RI 1 la tassazione IC/IFD 2013, l'Ufficio circondariale di tassazione di Lugano commisurato la sua sostanza imponibile in fr. 6'391'000.-- e quella determinante per l'aliquota in fr. 6'566'000.- , avendo aggiunto alla sostanza imponibile dichiarata il valore delle azioni della __________ SA, che al 31 dicembre 2013 ammontava a fr. 6'470'000.--;

- con reclamo del 19 settembre 2017 il contribuente ha sostenuto di non essere mai stato azionista della __________ SA, come confermato da una dichiarazione sottoscritta dall'amministratore unico della stessa;

- con decisione del 18 marzo/22 luglio 2020 il fisco ha respinto il reclamo del contribuente;

- con sentenza del 12 luglio 2021, la Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello ha respinto il suo ricorso contro la decisione dopo reclamo;

- Il 14 settembre 2021 RI 1 ha impugnato quest'ultimo giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, che lo ha respinto, nella misura in cui ammissibile, con

sentenza del 25 gennaio 2022 (2C_725/2021);

- con decisione del 6 ottobre 2021, l’Ufficio di tassazione ha respinto un reclamo del contribuente, che contestava anche per il periodo fiscale 2014 l’attribuzione delle azioni della __________ SA;

- con istanza del 15 maggio 2023, indirizzata al Tribunale federale, alla Camera di diritto tributario e all’Ufficio di tassazione di Lugano, RI 1 chiede la revisione delle decisioni di tassazione IC/IFD 2013 e 2014, argomentando che il 16 febbraio 2023 la __________ SA ha *“finalmente consegna[to] il contratto di mandato (allegato) tra __________ SA e gli azionisti della spettabile __________ SA”*,dal quale *“si può evincere senza alcun dubbio che l’azionista non è… RI 1”.*

Diritto

- Sebbene l’istanza di revisione faccia riferimento all’imposta cantonale e anche all’imposta federale diretta, si ritiene che la stessa si riferisca esclusivamente all’imposta cantonale sulla sostanza, oggetto delle procedure di reclamo e di ricorso evocate;

- la questione non necessita tuttavia di essere approfondita, essendo l’istanza comunque irricevibile;

- secondo gli articoli 234 cpv. 1 LT e 149 cpv. 1 LIFD, la revisione compete alla stessa autorità che ha emanato la decisione o sentenza nel frattempo cresciuta in giudicato;

- la reiezione della domanda di revisione e la nuova decisione o sentenza possono successivamente essere impugnate con gli stessi rimedi giuridici ammessi contro la decisione o sentenza anteriore (art. 234 cpv. 3 LT e art. 149 cpv. 3 LIFD);

- in materia sia d’imposta federale diretta sia d’imposta cantonale, la domanda di revisione deve essere inoltrata all’autorità che ha adottato per ultimo una decisione di merito cresciuta in giudicato e non a eventuali autorità superiori che non sono entrate nel merito per motivi formali;

- è infatti principio generale del diritto che una istanza di revisione vada proposta al *judex a quo*, ossia a quella autorità che ha emanato la decisione della quale si postula la revisione;

- nel caso in esame, la decisione di tassazione relativa al periodo fiscale 2013 è passata in giudicato solo dopo il giudizio del Tribunale federale del 25 gennaio 2022, che è entrato nel merito del ricorso in materia di diritto pubblico, nella misura in cui era ammissibile;

- ne consegue che l’autorità competente per la revisione è lo stesso Tribunale federale, che ha deciso per ultimo sulla fattispecie litigiosa e la cui sentenza ha in tal modo sostituito il giudizio cantonale impugnato (cfr. sentenza 2F_2/2009 del 23 settembre 2009 consid. 2.2);

- per quanto attiene alla tassazione relativa al periodo fiscale 2014, la stessa è passata in giudicato trenta giorni dopo la notificazione della decisione con cui, il 6 ottobre 2021, l’Ufficio di tassazione ha respinto il reclamo del contribuente;

- la competenza a pronunciarsi sull’istanza di revisione dell’imposta cantonale 2014 è conseguentemente dell’Ufficio di tassazione, che si è pronunciato per ultimo sulla questione controversa;

- nella misura in cui il contribuente ha indirizzato alla Camera di diritto tributario la sua istanza di revisione delle tassazioni IC 2013 e 2014, la stessa è pertanto irricevibile;

- la tassa di giustizia e le spese processuali sono a carico dell’istante.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT dichiara e pronuncia

1. L’istanza è irricevibile.

2. Le spese processuali consistenti:

a. nella tassa di giustizia di fr. 200.–

b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 280.–

sono a carico dell’istante.

3. Contro il presen

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: La segretaria: