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80.2023.95 • CATI TI 80.2023.95 Generato dall'IA

Taxpayer Appeal: Partial Deduction for Foreign Education Expenses

Numero d'incarto 80.2023.95
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

A taxpayer appealed a tax authority's decision that partially granted a deduction for children studying abroad, allowing only 50% of the requested amount for the cantonal income tax (IC) while dismissing the related direct federal income tax (IFD) appeal because the IFD law does not recognize this specific deduction. The court dismissed the appeal concerning the IFD but annulled the IC decision, remitting the case to the tax office because the taxpayer failed to sufficiently prove that she bore the entire financial burden for the students' studies in 2020, as the right to the full deduction requires excluding the possibility of significant financial contributions from the other parent, necessitating further evidentiary proceedings involving both parents.

Regesto Legislator

Ufficiale

Deduzioni sociali: figli agli studi, genitori non coniugati, figli maggiorenni agli studi, ripartizione della deduzione, verifica del contributo di ciascun genitore al mantenimento dei figli

Parole chiave

Generato dall'IA
deduzione per i figli imposta diretta sul reddito diritti del contribuente autorità fiscale decisione straniera decisione parziale

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 34 cpv. 1 lett. c LT

This provision establishes the cantonal deduction for children pursuing studies, which is central to the appeal concerning the IC.

Art. 11 cpv. 1 DE/DF

This provision, cited in the reasoning about the cantonal deduction amounts, is implicitly applied when the court annuls the decision and sends the case back to the lower tax office to proceed according to the considerations (which extensively analyze Art. 11).

Art. 144 LIFD

This provision is cited for the assessment of costs concerning the Federal Direct Tax appeal, which was declared inadmissible.

Art. 231 LT

This provision is cited for the assessment of costs concerning the Cantonal Tax appeal, which was partially annulled.

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Testo completo

Incarti n. 80.2023.95 80.2023.96 · Lugano 18 dicembre 2023 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello giudice Andrea Pedroli

segretaria · Mara Regazzoni

parti · RI 1 contro

RS 1

oggetto · ricorso del 13 maggio 2023 contro la decisione del 14 aprile 2023 in materia di revisione IC e IFD 2020.

Fatti

A. Il 9/13.2.2023, __________ presentava una domanda di revisione inerente la decisione di tassazione su reclamo IC/IFD 2020 del 5.10.2022. In particolare, la contribuente rilevava che non le era stata concessa la deduzione per “figli agli studi”, poiché le figlie avrebbero entrambe beneficiato di “borse di studio”.

Tuttavia, dopo aver discusso con le figlie, studentesse una in __________ e l’altra a __________, domiciliate in Ticino presso il padre __________, era venuta a conoscenza, il 15.11.2022, che nessuna di loro aveva beneficiato di una borsa di studio.

B. Con decisione di “*tassazione dopo revisione su reclamo*” del 14.4.2023 l’Ufficio di tassazione di __________ (di seguito UT) ammetteva la deduzione per “figli agli studi” in ragione di metà dell’importo, per un ammontare pari a fr. 13'400.-, con la seguente motivazione:

“Contro la decisione di tassazione 2020 è stata presentata richiesta di revisione in data 11.02.2023 chiedendo la deduzione per figli agli studi di Fr. 24'926.-. La deduzione per figli a carico ed agli studi è accordata al 50% con il padre delle figlie, motivo per cui la revisione è ammessa parzialmente concedendo Fr. 13'400.- per figli agli studi al punto

25.2. corrispondenti alla deduzione massima per la frequenza di studi accademici fuori Cantone e senza rientro giornaliero”.

C. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ chiede che le sia riconosciuta integralmente la deduzione per figli agli studi, pari a fr. 24'926.-, in quanto avrebbe provveduto “*(…) in proporzione pressoché totale alle spese legate agli studi di entrambe le [sue] figlie, nel 2020 (…)”.* Produce, a sostegno della sua posizione, la Convenzione firmata dinanzi alla Pretura di Locarno con le proprie figlie ed i relativi giustificativi.

D. Con osservazioni del 22.5.2023, l’UT segnala che la deduzione per figli agli studi è stata ripartita tra i genitori “*(…) in considerazione della partecipazione di entrambi al mantenimento e alla formazione delle stesse. Per la formazione delle figlie la deduzione massima (per ogni figlia) ammonta a fr. 13'400.- anche in presenza di costi effettivi superiori*”.

Diritto

1. Sebbene la ricorrente chieda il riconoscimento della deduzione per figli agli studi ai fini del calcolo sia dell’imposta cantonale sia dell’imposta federale diretta, il ricorso deve essere esaminato solo dal punto di vista del diritto cantonale. La legge sull’imposta federale diretta non prevede infatti una deduzione per figli agli studi.

Ne consegue che, nella misura in cui concerne l’imposta federale diretta, il ricorso è irricevibile.

2. 2.1.

La deduzione per figli agli studi è una deduzione sociale prevista unicamente dal diritto cantonale ed è complementare alla deduzione di base per figlio a carico (cfr. sentenza CDT n. 80.2017.65 del

21 giugno 2017 consid. 2.3.2). Ai sensi dell’art. 34 cpv. 1 lett. *c* LT, sono dedotti dal reddito netto per ogni figlio fino al 28.mo anno di età, al cui sostentamento il contribuente provvede e che frequenta una scuola o corsi di formazione oltre al periodo dell’obbligo, un massimo di fr. 13'400.-, secondo le modalità e nei limiti fissati dal Consiglio di Stato tenuto conto dei costi supplementari sopportati.

2.2.

Il decreto esecutivo dell’11 dicembre 2019 del Consiglio di Stato concernente l'imposizione delle persone fisiche valido per il periodo fiscale 2020, all’art. 11 cpv. 1 stabilisce, a tale proposito, che le deduzioni ammontano a:

1. fr. 1’200.- se il figlio frequenta scuole postobbligatorie o corsi di perfezionamento professionale e il luogo di domicilio corrisponde con quello di sede della scuola o del luogo di formazione;

2. fr. 1’900.- se il figlio frequenta scuole postobbligatorie o corsi di perfezionamento in Ticino ma luogo di domicilio (ove egli rientra giornalmente) e quello di sede della scuola o del luogo di formazione non corrispondono;

3. fr. 4’600.- se il figlio frequenta scuole postobbligatorie o corsi di perfezionamento in Ticino ma luogo di domicilio (ove egli non rientra giornalmente) e quello di sede della scuola o del luogo di formazione non corrispondono;

4. fr. 6’400.- se il figlio frequenta scuole postobbligatorie o corsi di perfezionamento fuori Cantone o frequenta studi d’ordine accademico in Ticino o fuori Cantone rientrando giornalmente a domicilio;

5. fr. 13'400.- se il figlio frequenta studi accademici senza rientrare giornalmente al domicilio.

Il Consiglio di Stato precisa ulteriormente che deve trattarsi di scuole, studi o corsi a tempo pieno, estesi per la durata di almeno due semestri, senza retribuzione né indennità agli studenti e che rilasciano un titolo o preparano ad un esame riconosciuto (art. 11 cpv. 2). L’art. 11 cpv. 3 del decreto stabilisce infine che gli assegni o borse di studio fino a fr. 1’000.- l’anno danno diritto all’intera deduzione del capoverso 1. Per importi superiori le deduzioni sono computate parzialmente, ma solo fino a concorrenza del risparmio di imposta ottenibile in caso di concessione dell’intera deduzione.

2.3.

La Camera di diritto tributario ha stabilito, anche nell’interesse della praticabilità, che, quando entrambi i genitori partecipano in modo importante al mantenimento del figlio maggiorenne a tirocinio o agli studi, la deduzione per figli a carico è ripartita per metà, a condizione che le prestazioni di ognuno raggiungano almeno tale ammontare. Se non lo raggiungono, l’intera deduzione viene attribuita all’altro genitore (cfr. la sentenza CDT n. 80.2013.84 del 22 ottobre 2014 consid. 3.4).

Nella Circolare n. 4/2008 del gennaio 2009 (“Deduzioni per figli agli studi [art. 34 LT]”), per quanto concerne, nei casi particolari, quello dei genitori con tassazione separata viene indicato quanto segue:

In caso di tassazione disgiunta dei genitori (poiché divorziati, separati, celibi o nubili) la deduzione è ammessa a favore del genitore che provvede al mantenimento del figlio agli studi.

Se il figlio è minorenne e un genitore versa all’altro degli alimenti per il mantenimento del figlio agli studi, la deduzione è ammessa nella partita fiscale del genitore che riceve gli alimenti poiché quest’ultimo ne sopporta fiscalmente l’onere (gli alimenti sono fiscalmente deducibili dal reddito del genitore che li versa e sono imposti al genitore che li riceve). In via eccezionale la deduzione può essere ripartita sui due genitori quando entrambi provvedono in modo importante al mantenimento del figlio agli studi.

3. 3.1.

Ritornando al caso che qui ci occupa, oggetto del ricorso è unicamente la questione della deduzione per figli agli studi, ed in particolare il suo ammontare. La contribuente è dell’avviso che, sostenendo lei economicamente le figlie, __________) e __________ (__________) studentesse, nel 2020, rispettivamente all’Università in __________ e a __________, le debba venir riconosciuta integralmente la deduzione.

3.2.

Trattandosi di una deduzione, va ricordato che in applicazione analogica della regola generale prevista dall’art. 8 CC, nella procedura fiscale l’onere della prova è ripartito nel senso che l’autorità fiscale è tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o aumentano il carico fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova di quei fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l’erario (cfr. ad esempio DTF 133 II 153 e 121 II 257): la deduzione per figli agli studi è un elemento che contribuisce a ridurre il debito nei confronti dell’erario.

3.3.

3.3.1.

Ora, la contribuente dichiara a titolo di deduzione per figli agli studi l’importo di fr. 24'926.- per il 2020 e, a sostegno di detta cifra, fa riferimento ad un verbale di udienza del 15.7.2021 dinanzi al Pretore di Locarno, __________. Nell’ambito della procedura promossa dalle figlie __________ ed __________ contro la contribuente, le parti erano giunte al seguente accordo: “*A tacitazione di ogni e qualsiasi pretesa economica per il passato __________ verserà alle figlie __________ ed __________ __________ l’importo complessivo di fr. 54'000.- (già tenuto conto dei contributi da lei versati fino al mese di luglio 2021). (…). Tale importo verrà prioritariamente utilizzato per il rimborso dei debiti assunti da __________ durante i suoi studi universitari*”.

Dal mese di agosto 2021, __________ avrebbe dovuto versare, entro il 5 di ogni mese, l’importo di fr. 1'000.- oltre all’assegno famigliare di fr. 250.- per ogni figlia “*(…) fino al termine delle rispettive formazioni universitarie*”.

3.3.2.

Nelle condizioni descritte, per questa Camera non è possibile stabilire, sulla sola base degli atti a disposizione, come sia stato calcolato l’importo complessivo di fr. 54'000.-, che si riferisce alle pretese economiche vantate dalle figlie per il passato, e quindi anche inerenti il periodo fiscale 2020. Non vi sono infatti agli atti la copia della petizione presentata dalle figlie contro la madre né i calcoli proposti in relazione al mantenimento agli studi di quest’ultime. Oltre a ciò, per poter ammettere la totalità della deduzione, occorre ancora escludere che anche il padre, __________ non abbia provveduto in maniera importante al mantenimento delle figlie durante il 2020.

3.4.

Spetterà pertanto all’UT interpellare entrambi i genitori per stabilire – giustificativi alla mano –in quale misura ciascuno di loro abbia provveduto al mantenimento delle figlie agli studi.

4. Il ricorso è irricevibile in quanto presentato contro la decisione di tassazione dopo revisione su reclamo per l’IFD 2020. La decisione di tassazione dopo revisione su reclamo per l’IC 2020 del 14.4.2023 è invece annullata e gli atti sono ritornati all’UT affinché proceda ai sensi dei considerandi.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. 1.1.

Nella misura in cui concerne l’IFD 2020 il ricorso è irricevibile.

1.2. Nella misura in cui concerne l’IC 2020, la decisione di tassazione dopo revisione su reclamo del 14.4.2023 è annullata e gli atti sono ritornati all’UT affinché proceda nei propri incombenti.

2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

3. Contro il presen Copia per conoscenza:

- municipio di .

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: La segretaria: