Tax Appeal Dismissed for Untimely Filing
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellant challenged a fine imposed for failing to submit a tax return, citing health issues and a labor dispute as justification, but the appellate tax court dismissed the appeal as inadmissible because it was filed late; the court determined that the 30-day appeal period commenced on the day following the delivery of the decision, which occurred via mail on a Thursday, making the appeal deadline Monday, February 27th, while the appeal was only sent on March 1st, and furthermore, the appellant failed to respond to a subsequent inquiry about potentially withdrawing the untimely appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 266 cpv. 1 LT, Art. 257 LT, Art. 182 LIFD, Art. 227 cpv. 1 LT, Art. 192 cpv. 1 LT, Art. 140 cpv. 1 prima; Tax Appeal Dismissed for Untimely Filing: Secondo l’art. 266 cpv. 1 LT, le multe per violazione di obblighi procedurali di cui all’art. 257 LT sono pronunciate dall’autorità fiscale competente.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAAlthough cited in the reasoning to establish the appeal deadline, this article is not explicitly cited in the dispositive orders (1-3).
Although cited in the reasoning to establish the peremptory nature of the deadline, this article is not explicitly cited in the dispositive orders (1-3).
Although cited in the reasoning regarding the federal tax appeal deadline, this article is not explicitly cited in the dispositive orders (1-3).
Cited in the preamble to the dispositive as the legal basis for imposing costs related to federal tax law.
Cited in the preamble to the dispositive as the legal basis for imposing costs related to cantonal tax law.
Testo completo
Incarto n. 80.2023.45 · Lugano 6 settembre 2023 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici · Andrea Pedroli, presidente, Raffaele Guffi,Ivano Ranzanici
segretaria · Mara Regazzoni
parti · RI 1 contro
RS 1
oggetto · ricorso del 1° marzo 2023 contro la decisione del 25 gennaio 2023 in materia di multa per violazione degli obblighi di procedura.
Fatti
A. Con decisione del 13 dicembre 2022 l’RS 1 (UT) ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 300.- per violazione degli obblighi procedurali, per non aver presentato la dichiarazione d’imposta 2021.
Il 19 dicembre 2022 la contribuente ha presentato reclamo, sostenendo di non aver potuto inoltrare la dichiarazione d’imposta a causa di problemi di salute suoi e di sua madre, di cui lei era curatrice.
Con decisione del 25 gennaio 2023, l’UT ha respinto il reclamo.
B. Con ricorso del 1° marzo 2023 RI 1 insorge contro la decisione su reclamo. Oltre a ribadire che il mancato inoltro della dichiarazione è riconducibile alla disabilità della madre e ad un infortunio da lei stessa subito, sostiene di avere una vertenza con il suo ex datore di lavoro, che non le avrebbe pagato lo stipendio in seguito all’infortunio.
C. Con lettera del 14 marzo 2023 la Camera di diritto tributario ha attribuito alla ricorrente un termine di dieci giorni per avvalersi della facoltà di ritirare il ricorso poiché intempestivo e fondato su fragili motivazioni. La ricorrente non ha dato seguito allo scritto in questione.
Diritto
1. La Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata.
Nel caso in esame, il ricorso è tardivo.
2. 2.1.
Secondo l’art. 266 cpv. 1 LT, le multe per violazione di obblighi procedurali di cui all’art. 257 LT sono pronunciate dall’autorità fiscale competente.
Secondo il capoverso 4 di questa norma, alle procedure per violazione degli obblighi di procedura e a quelle per sottrazione d’imposta, sono applicabili le norme della procedura di tassazione e di ricorso.
Di tenore analogo è l’art.
182 LIFD.
2.2.
Per quanto concerne l’imposta cantonale, l’art. 227 cpv. 1 LT stabilisce che il contribuente può impugnare con ricorso scritto la decisione su reclamo dell’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notifica, davanti alla Camera di diritto tributario. Tale termine, stabilito dalla legge, è perentorio (art. 192 cpv. 1 LT).
Per quanto concerne l’imposta federale diretta, secondo l’art. 140 cpv. 1 prima frase LIFD il contribuente può impugnare con ricorso scritto la decisione su reclamo dell’autorità di tassazione, entro 30 giorni dalla notificazione, davanti a una commissione di ricorso indipendente dall’autorità fiscale.
2.3.
Nella fattispecie, la decisione con cui l’autorità di tassazione ha respinto il reclamo della contribuente è stata adottata il 25 gennaio 2023.
Dal tracciamento dell’invio postale (Track & Trace) risulta che la decisione è stata inviata il 25 gennaio 2023 e recapitata alla destinataria il 26 gennaio 2023.
Il Tribunale federale si è già confrontato diverse volte con il sistema di spedizione per Posta A Plus, indicando tra l'altro che: (a) la notificazione, determinante per la decorrenza del termine di impugnazione, è il deposito dell'invio nella cassetta delle lettere o nella casella postale del destinatario, benché questa operazione sia avvenuta un sabato; (b) il fatto che la persona interessata o un suo rappresentante abbiano ritirato la corrispondenza il lunedì successivo non è rilevante (sentenza 2C_943/2021 del 3 dicembre 2021 consid. 2.2.2, con riferimenti a giurisprudenza e dottrina).
Ne consegue che la decisione impugnata è stata notificata alla ricorrente giovedì
26 gennaio 2023.
Il termine di ricorso è conseguentemente giunto a scadenza lunedì 27 febbraio 2023.
Il ricorso, inviato per posta semplice solo mercoledì 1° marzo 2023, è intempestivo.
2.4.
Con la lettera del 14 marzo 2023, la Camera di diritto tributario ha attribuito alla ricorrente un termine di dieci giorni per valutare la possibilità di ritirare il ricorso, non solo tardivo ma anche fondato su argomentazioni fragili.
La ricorrente non ha dato seguito allo scritto in questione. Non si è in tal modo pronunciata né sulla volontà di mantenere o meno il ricorso né sulla questione della tempestività dello stesso.
In queste circostanze, il gravame non può che essere dichiarato irricevibile
6. Visto l’esito del ricorso, la tassa di giustizia e le spese processuali sono poste a carico della contribuente, soccombente.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è irricevibile.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 100.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 180.–
sono a carico della ricorrente.
3. Contro il present
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria: