Legislator Giurisprudenza & Legislazione
80.2023.132 • CATI TI 80.2023.132 Generato dall'IA

Taxpayer Deductions for Dues and Course Fees Denied

Numero d'incarto 80.2023.132
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The appellant sought to deduct membership dues paid to an association as a donation and the cost of an accounting course as a deductible expense for the 2021 tax year. The court upheld the tax authority's decision to deny both deductions, reasoning that the association dues were not voluntary gifts since they conferred specific member benefits, thus precluding deductibility as a donation, and that the accounting course fees did not qualify as deductible professional training or retraining expenses because the appellant was receiving a full disability pension and made no claim that the course related to professional reinsertion, nor could the cost be classified as a deductible medical expense as it was merely a "recommended" course and not a recognized measure for health maintenance or restoration. Furthermore, the court rejected the argument that past acceptance of these deductions mandated continued favorable treatment, emphasizing that tax law is governed by the principle of legality, which requires assessment based on current law regardless of prior decisions.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 9 Cost, Art. 144 LIFD, Art. 231 LT; Taxpayer Deductions for Dues and Course Fees Denied: The court upheld the tax authority's decision to deny both deductions, reasoning that the association dues were not voluntary gifts since they conferred specific member benefits, thus precluding deductibility as a donation, and that the accounting course fees did not qualify as deductible professional training or retraining expenses because the appellant was receiving a full disability pension and made no claim that the course related to professional reinsertion, nor could the cost be classified as a deductible medical expense as it was merely a "recommended" course and not a recognized measure for health maintenance or restoration. Furthermore, the court rejected the argument that past acceptance of these deductions mandated continued favorable treatment, emphasizing that tax law is governed by the principle of legality, which requires assessment based on current law regardless of prior decisions.

Parole chiave

Generato dall'IA
deduzione per spese affiliazione imposta sulle donazioni autorità fiscale tassazioni fiscali esenzione dal pagamento dei contributi

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
Art. 144 LIFD

Cited in the preamble to the final orders regarding costs.

Art. 231 LT

Cited in the preamble to the final orders regarding costs.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Incarti n. 80.2023.132 80.2023.133 · Lugano 29 febbraio 2024 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici · Andrea Pedroli, presidente, Raffaele Guffi,Ivano Ranzanici

segretaria · Mara Regazzoni

parti · RI 1 contro

RS 1

oggetto · ricorso del 14 giugno 2023 contro la decisione del 1 giugno 2023 in materia di IC e IFD 2021.

Fatti

- con la dichiarazione d’imposta 2021, RI 1 chiedeva in deduzione dal reddito imponibile:

§ a titolo di “*donazione a enti di pubblica utilità*”, la quota sociale di fr. 96.–, versata all’__________ (di seguito __________),

§ l’importo di fr. 410.– corrispondente al costo per la partecipazione ad un corso per adulti di contabilità;

- con decisione del 1° marzo 2023, l’Ufficio di tassazione di RS 1 (di seguito UT) notificava alla contribuente la tassazione IC/IFD 2021, nella quale stabiliva un reddito imponibile complessivo di fr. 42’100.– per l’IC e di fr. 42'600.– per l’IFD, senza ammettere in deduzione gli importi menzionati;

- con reclamo del 6 marzo 2023, la contribuente chiedeva le venisse riconosciuta la deduzione delle spese da lei sostenute per il corso di contabilità, in quanto indicato dal suo medico curante,__________;

- chiedeva inoltre, nell’ipotesi in cui le due deduzioni di cui sopra le fossero state riconosciute, di rivedere anche la deduzione per beneficiari AVS/AI;

- con decisione del 1° giugno 2023, l’UT accoglieva parzialmente il reclamo, aumentando la deduzione per oneri assicurativi ed interessi di capitali a risparmio a fr. 3’402.– per l’imposta cantonale, e stabilendo in fr. 1’000.– la deduzione per beneficiari di rendita AVS/AI, con la conseguenza che il reddito imponibile si riduceva a fr. 40’700.– per l’IC e a fr. 42'600.– per l’IFD;

- in merito alla deduzione del versamento all’__________, rilevava come una prestazione volontaria, per essere deducibile quale liberalità, debba essere stata effettuata “*a titolo gratuito”*, ossia “*senza controprestazione e senza obbligo legale, contrattuale statutario o morale*”, mentre la quota annuale __________ costituiva un contributo dovuto in base agli statuti, e come tale non volontario;

- per quanto concerne il corso di contabilità, l’autorità fiscale riteneva che anch’esso non potesse “*essere dedotto dal reddito in quanto non ritenuto una spesa di formazione/riqualifica*”, indipendentemente dal fatto che il medesimo fosse stato “*consigliato*” dal medico curante della reclamante;

-con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 ripropone le censure già sottoposte all’Ufficio di tassazione, aggiungendo che in passato sia i versamenti all’__________ sia le spese per i corsi di contabilità sarebbero stati ammessi in deduzione.

Diritto

- in primo luogo, la ricorrente ritiene che i versamenti a favore dell’__________ dovrebbero essere dedotti quali “*donazioni a enti di pubblica utilità*”, mentre il fisco vi si oppone in quanto non si tratterebbe di una prestazione volontaria;

- secondo gli articoli 32*c* LT e 33*a* LIFD, sono dedotte dai proventi le prestazioni volontarie e in contanti e in altri beni a persone giuridiche con sede in Svizzera che sono esentate dall’imposta in virtù del loro scopo pubblico o di utilità pubblica, sempre che tali prestazioni, durante l’anno fiscale, siano di almeno 100 franchi e non superino complessivamente il 20 per cento dei proventi;

- condizione per la deducibilità di una prestazione volontaria è che essa sia stata fatta a titolo gratuito, senza cioè controprestazione e senza obbligo legale, contrattuale, statutario o morale;

- le quote sociali previste dagli statuti o altri pagamenti sui quali la persona giuridica ha una pretesa non sono pertanto liberalità (Circolare n. 12 dell’Amministrazione federale delle contribuzioni dell’8 luglio 1994);

- nella sentenza n. 80.2019.233/234 del 31 dicembre 2019 (in RtiD I-2020 n. 5t) la Camera di

diritto tributario ha stabilito che, nonostante il testo della circolare dell’AFC, si giustifichi un trattamento differenziato delle quote sociali, versate a una persona giuridica esente dalle imposte in virtù del suo scopo pubblico o di pubblica utilità:

§ se il loro versamento conferisce una pretesa al socio, non si tratta di liberalità deducibili dal reddito imponibile;

§ se invece servono unicamente a finanziare l’attività di pubblica utilità dell’associazione, non si può negare la natura volontaria della prestazione del socio, sebbene l’associazione abbia una pretesa giuridica;

- le fatture allegate alla dichiarazione d’imposta dalla ricorrente riportano l’indicazione “*Associato*”, da cui si evince trattarsi del pagamento della quota associativa del sindacato: nonostante benefici di una rendita di invalidità, la ricorrente può dunque beneficiare di prestazioni, servizi e sconti offerti dall’associazione ai propri soci;

- ne consegue che i versamenti ad __________ conferiscono delle pretese ai soci e non costituiscono pertanto liberalità deducibili dal reddito imponibile della contribuente;

- in merito ai costi del corso di contabilità seguito dalla ricorrente, ella ritiene debbano a loro volta essere dedotti, in quanto la frequenza le sarebbe stata indicata dal suo medico curante, mentre per il fisco si tratterebbe di una spesa di formazione/riqualifica, non deducibile nella misura in cui ella è a beneficio di una rendita intera dell’assicurazione invalidità;

- secondo gli articoli 32 cpv. 1 lett. *n* LT e 33 cpv. 1 lett. *j* LIFD sono dedotte dai proventi le spese di formazione e formazione continua professionali, comprese le spese di riqualificazione, fino a concorrenza di una somma globale di 10'000 franchi per l’IC e di 12'000 franchi per l’IFD, purché il contribuente:

§ abbia conseguito un diploma del livello secondario II conformemente al sistema educativo svizzero riconosciuto, oppure

§

abbia compiuto i 20 anni e non si tratti di costi di formazione sostenuti fino al conseguimento di un primo diploma del

livello secondario II;

- ora, la ricorrente non svolge alcuna attività lucrativa, bensì beneficia di una rendita d’invalidità completa, ragione per cui la tassa di iscrizione al corso di contabilità non può essere considerato una spesa di formazione continua;

- la ricorrente non sostiene neppure che tale corso serva in qualche modo ad una sua riqualifica professionale oppure ad un suo reinserimento sul mercato del lavoro, ragione per qui tali spese non possono nemmeno essere considerate quali spese di riqualifica o di reinserimento professionale;

- ne consegue che i presupposti per porre in deduzione tale costo quale spesa di formazione o formazione continua professionale ai sensi degli articoli 32 cpv.

1 lett. *n* LT e 33 cpv. 1 lett. *j* LIFD non sono dati;

- i costi del corso di contabilità non sono neanche deducibili a titolo di spesa medica, come invocato dalla ricorrente;

- per gli articoli 32*b* LT e 33 cpv. 1 lett. *h* LIFD, dai proventi imponibili sono dedotte le spese per malattia e infortunio del contribuente o delle persone al cui sostentamento egli provvede, quando tali spese sono sopportate dal contribuente medesimo e superano la franchigia nel 5 per cento dei proventi imponibili, dopo le deduzioni di cui agli articoli da 25 a 32*b* LT e 26–33 LIFD;

- secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, di principio, con la nozione di spese per malattia si intendono i costi delle misure per il mantenimento ed il ripristino della salute propriamente dette, in particolare per i trattamenti medici, i soggiorni in ospedale, i medicinali, le vaccinazioni e le apparecchiature mediche, gli occhiali, le terapie o le misure di disintossicazione (cfr. sentenza del 3 novembre 2005, in RtiD I-2006 n. 11t, consid. 4.2.2);

- ora, appare evidente che il corso di contabilità seguito dalla ricorrente non possa essere considerato una spesa medica deducibile, non essendo una misura per il mantenimento ed il ripristino della salute e non essendo un trattamento rimborsato dall’assicurazione contro le malattie;

- oltre a ciò, come si evince dal certificato medico della Dr.ssa med. __________, il corso di contabilità è stato da lei “*consigliato*” alla ricorrente: si tratta invero di un mero consiglio, e non di una vera e propria prescrizione;

- i presupposti per ammettere in deduzione tale costo quale spesa medica non sono pertanto dati;

- alla luce di quanto esposto, si deve quindi concludere che la decisione dell’autorità fiscale di non concedere in deduzione dal reddito i versamenti effettuati dalla ricorrente all’__________ e i costi del corso di contabilità merita tutela;

- una diversa conclusione non discende neppure dalla semplice circostanza che le deduzioni in questione siano state concesse nella tassazione dei periodi precedenti;

- la costante giurisprudenza del Tribunale federale ha escluso che un ricorrente possa pretendere di ottenere un trattamento più favorevole appellandosi al principio della buona fede (art. 9 Cost.): in effetti, il diritto tributario è marcato dal principio della legalità, di modo che le regole della buona fede hanno solo una portata limitata, soprattutto se si trovano in conflitto proprio con l’esigenza di legalità (DTF 131 II 627 consid. 6.1; 118 Ib 312 consid. 3b);

- in virtù di tale esigenza, l’autorità di tassazione è tenuta ad apprezzare gli elementi imponibili di ogni periodo fiscale conformemente alla legge e senza essere vincolata da sue eventuali decisioni adottate precedentemente su questioni analoghe;

- le decisioni di tassazione non implicano pertanto di principio alcuna assicurazione per notifiche ulteriori (cfr. ad esempio sentenze del TF n. 2C_260/2008 del 6 agosto 2008, consid. 4.2; n. 2P.250/2004 del 13 giugno 2005, consid. 6.3 e n. 2P.173/2002 del 7 febbraio 2003, consid. 5.3);

il fatto che le deduzioni litigiose siano state concesse nel periodo fiscale precedente non è pertanto determinante;

- di conseguenza, il ricorso dev’essere respinto e la tassa di giustizia e le spese devono essere poste a carico della ricorrente, soccombente.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali consistenti:

a. nella tassa di giustizia di fr. 200.–

b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 50.–

per un totale di fr. 250.–

sono a carico della ricorrente.

3. Contro il presen Copia per conoscenza:

- municipio di .

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: La segretaria: