Legislator Giurisprudenza & Legislazione
80.2022.98 • CATI TI 80.2022.98 Generato dall'IA

Taxpayer Challenge to Unemployment Benefit Inclusion Date

Numero d'incarto 80.2022.98
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

A taxpayer challenged the inclusion of unemployment benefits received in 2020, which included payments for December 2019 due to delayed processing, in their 2020 taxable income, arguing that the income should relate to the period it was earned rather than the payment date. The court dismissed the appeal, reasoning that under tax law, taxable income is determined by revenues *earned* during the fiscal period, and for monetary benefits like unemployment, jurisprudence generally dictates that the income is realized at the time of payment, regardless of whether the delay in payment was attributable to the taxpayer, thereby upholding the tax assessment based on the amounts received in 2020.

Regesto Legislator

Ufficiale

Reddito imponibile: momento della realizzazione, indennità giornaliere dell’assicurazione contro la disoccupazione, indennità di dicembre pagate l’anno dopo

Parole chiave

Generato dall'IA
indennità di disoccupazione imposta sul reddito base imponibile motivazione nel merito utile priorità del credito fiscale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
Art. 51 cpv. 1 LT

This article, concerning the determination of taxable income based on proceeds obtained during the tax period, forms the substantive basis for rejecting the appeal.

Art. 41 cpv. 1 LIFD

This article, concerning the determination of taxable income based on proceeds obtained during the tax period, forms the substantive basis for rejecting the appeal.

Art. 231 LT

This article is cited in conjunction with Art. 144 LIFD regarding the imposition of court costs.

Art. 144 LIFD

This article is cited in conjunction with Art. 231 LT for the purpose of ordering the costs following the rejection of the appeal.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Incarti n. 80.2022.98 80.2022.99 · Lugano 13 maggio 2022 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici · Andrea Pedroli, presidente, Raffaele Guffi,Ivano Ranzanici

segretaria · Mara Regazzoni

parti · RI 1 contro

RS 1

oggetto · ricorso dell’11 aprile 2022 contro la decisione del 9 marzo 2022 in materia di IC e IFD 2020.

Fatti

A. RI 1, avvocato, è stato domiciliato a __________ fino al 31.12.2021, quando si è trasferito a __________.

Nella dichiarazione d’imposta IC/IFD 2020, il contribuente ha dichiarato un reddito imponibile complessivo di fr. 62'760.-, e una sostanza imponibile complessiva di fr. 49'458.-. In particolare il contribuente ha indicato di aver beneficiato d’indennità per disoccupazione per un totale di fr. 40'603.-.

B. Con decisione del 2 febbraio 2022, l’Ufficio circondariale di tassazione di Biasca (nel seguito UT) ha notificato al contribuente la tassazione IC/IFD 2020, commisurando il reddito imponibile per l’IC in fr. 69'100.- e per l’IFD in fr. 73'100.-. Rispetto alla dichiarazione d’imposta presentata, l’autorità di tassazione aveva stabilito l’indennità per disoccupazione in fr. 46'970.-, e motivato di essersi riferito all’attestato della Cassa di disoccupazione allegato dal contribuente.

C. Con reclamo del 17 febbraio 2022, il contribuente ha chiesto di ridurre l’importo delle indennità di disoccupazione a fr. 40'420.-, argomentando che l’importo di fr. 6'550.-, risultante dall’attestazione fiscale rilasciatagli dalla cassa di disoccupazione riguardava prestazioni percepite nel 2019.

Con decisione del 9 marzo 2020, l’UT ha respinto il reclamo, confermando l’importo di fr. 46'970.- a titolo di indennità di disoccupazione con la motivazione che “le prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione del dicembre 2019 non erano state indicate nell’attestato della Cassa di disoccupazione 2019 in quanto sono state versate nell’anno 2020”.

E. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 insorge avverso la decisione di tassazione dopo reclamo dell’UT chiedendo la riduzione dell’importo delle indennità per perdita di guadagno in fr. 40'420.-, con protesta di tasse, spese e ripetibili. A suo avviso, il fatto che, per un ritardo a lui non imputabile, l’indennità di disoccupazione del dicembre 2019 gli sia stata versata unicamente nel 2020 ed indicata nel certificato prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione del 2020, non legittimerebbe l’UT ad includere in maniera arbitraria dette prestazioni nel reddito imponibile per l’anno fiscale 2020.

Con osservazioni del 20 aprile 2022, l’UT postula la reiezione del ricorso.

Diritto

1. Per gli articoli 51 cpv. 1 LT e 41 cpv. 1 LIFD, il reddito imponibile è determinato in base ai proventi conseguiti durante il periodo fiscale.

Secondo la giurisprudenza, un reddito è imponibile solo quando è realizzato. Questa condizione essenziale costituisce il fatto generatore dell’imposizione. Un reddito è realizzato quando il contribuente beneficia di una prestazione o acquisisce una pretesa alla stessa, su cui ha un effettivo potere di disporre. Di regola, l’acquisizione di un credito è già considerata come reddito quando l’adempimento non appare incerto. Il momento dell’adempimento effettivo della prestazione è preso in considerazione solo quando lo stesso appare poco probabile (sentenza 2C_372/2015 e 2C_373/2015 del 20 luglio 2016 consid. 4.2 e giurisprudenza citata).

Per quanto concerne le prestazioni pecuniarie, tuttavia, ci si fonda di solito sul momento del pagamento (sentenza 2C_144/2008 del 12 novembre 2008 consid. 2.1 e giurisprudenza citata).

La giurisprudenza del Tribunale federale ha anche stabilito che i versamenti di rendite d’invalidità arretrate del primo e del secondo pilastro sono imponibili quando vengono pagati (sentenza 2C_267/2007 del 5 ottobre 2007 consid. 2.3 e giurisprudenza citata).

2. Dall’attestazione fiscale, rilasciata il 7 gennaio 2021 al ricorrente dalla Cassa di disoccupazione UNIA per il periodo fiscale 2020, risulta che nel corso dell’anno in questione gli sono state versate indennità giornaliere per complessivi fr. 46'970.-, al netto dei contributi sociali. Oltre alle indennità per sette mesi del 2020 sono state versate anche indennità giornaliere per il mese di dicembre del 2019.

Coerentemente con le regole ricavate dalla giurisprudenza precedentemente citata, l’autorità di tassazione ha legittimamente ritenuto che anche le indennità giornaliere dell’ultimo mese del 2019, versate nel 2020, rientrassero fra i “proventi conseguiti durante il periodo fiscale” e fossero pertanto incluse nella base imponibile per il calcolo dell’imposta sul reddito 2020. Il fatto che il versamento dell’importo litigioso sia dipeso da “un ritardo non imputabile” all’insorgente non giustifica una deroga ai principi vigenti nel diritto dell’imposta sul reddito.

3. Visto l’esito del ricorso, tassa di giustizia e spese processuali sono poste a carico del ricorrente, soccombente.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali consistenti:

a. nella tassa di giustizia di fr. 300.–

b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 380.–

sono a carico del ricorrente.

3. Contro il presen Copia per conoscenza:

- municipio di .

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: La segretaria: