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80.2022.38 • CATI TI 80.2022.38 Generato dall'IA

Tax Objection Admissibility Based on Official Language Requirement

Numero d'incarto 80.2022.38
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A taxpayer limitedly subject to cantonal tax due to real estate ownership filed a tax objection against the 2020 assessment in German, which the tax office deemed inadmissible and set a deadline for correction in the official Italian language, subsequently declaring the objection inadmissible when the deadline passed without compliance. The appellate tax court dismissed the subsequent appeal, affirming that communication with cantonal authorities must be in the official language, and found that the tax office acted correctly by first warning the taxpayer and granting a cure period before dismissing the objection due to the essential formal requirement of using the Italian language.

Regesto Legislator

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Art. 18 Cost, Art. 70 cpv. 1 Cost, Art. 231 LT, Art. 73 LAI; Tax Objection Admissibility Based on Official Language Requirement: The appellate tax court dismissed the subsequent appeal, affirming that communication with cantonal authorities must be in the official language, and found that the tax office acted correctly by first warning the taxpayer and granting a cure period before dismissing the objection due to the essential formal requirement of using the Italian language.

Parole chiave

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autorità fiscale imposta reale tassazioni fiscali lingua ufficiale beni immobili diritti del contribuente

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 231 LT

This article is cited in relation to the costs ('visto per le spese l’art. 231 LT'), which informs the order regarding costs.

art. 73 LAI

This article is cited in the instruction regarding the possibility of appealing the judgment to the Federal Tribunal.

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Testo completo

Incarto n. 80.2022.38 · Lugano 25 aprile 2022 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello giudice Andrea Pedroli

segretaria · Mara Regazzoni

parti · RI 1 rappr. da: RA 1 contro

RS 1

oggetto · ricorso del 25 gennaio 2022 contro la decisione del 31 gennaio 2022 in materia di IC 2020.

Fatti

- RI 1, domiciliato a __________ (nel Canton Svitto), è limitatamente assoggettato all’imposta cantonale ticinese quale proprietario di sostanza immobiliare a Brissago;

- con decisione del 22 dicembre 2021, l’Ufficio circondariale di tassazione di Locarno (nel seguito UT) ha notificato al contribuente la tassazione IC 2020, commisurando il reddito imponibile complessivo in fr. 57'200.– e il reddito determinante per l’aliquota in fr. 95'500.–;

- in data 3 gennaio 2022, RI 1, rappresentato da __________, ha interposto reclamo in lingua tedesco contro la suddetta decisione di tassazione;

- con scritto del 13 gennaio 2022, l’UT ha rilevato l’assenza di requisiti formali per la presentazione del reclamo in quanto redatto in lingua tedesca e ha attribuito al reclamante un termine fino al 24 gennaio 2022 per presentare il reclamo in lingua italiana e corredato da procura, avvertendolo che altrimenti sarebbe stato dichiarato irricevibile;

- scaduto infruttuoso tale termine, l’autorità fiscale, con decisione del 31 gennaio 2022, ha dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente in quanto non redatto in lingua italiana;

- con scritto datato 25 gennaio 2022 ma pervenuto alla cancelleria del Tribunale d’appello il 3 febbraio 2022, RI 1, ancora rappresentato da RA 1, ha presentato reclamo [*recte:* ricorso] in lingua tedesca contro la decisione dell’Ufficio di tassazione;

- con scritto dell’8 febbraio 2022, questa Camera ha rilevato l’assenza di requisiti formali per la presentazione del ricorso in quanto redatto in lingua tedesca e ha attribuito al reclamante un termine di 15 giorni per presentare il ricorso in lingua italiana, avvertendolo che altrimenti sarebbe stato dichiarato irricevibile;

- con lettera datata 7 febbraio 2022 ma pervenuta alla cancelleria del Tribunale d’appello il 14 febbraio 2022, il rappresentante del ricorrente ha presentato la traduzione in italiano del ricorso, chiedendo di azzerare il reddito imponibile;

- con osservazioni del 17 febbraio 2022, l’UT ha proposto di respingere il ricorso;

- con scritto del 3 marzo 2022 il ricorrente ha presentato una replica, chiedendo la riforma della decisione di tassazione.

Diritto

- conformemente all’art. 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;

- la Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine;

- essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata: se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità;

- nella fattispecie, l’Ufficio di tassazione ha dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, in considerazione del fatto che non ha rispettato il requisito della lingua ufficiale;

- la Camera di diritto tributario non entra pertanto nel merito delle censure contro la tassazione IC 2020 del ricorrente, ma si limiterà ad esaminare la legittimità della decisione con cui l’autorità fiscale ha dichiarato irricevibile il gravame;

- nei rapporti con le autorità, la libertà linguistica (art. 18 Cost.) è limitata dal principio della lingua ufficiale: in effetti, con riserva di disposizioni particolari (p. es. gli artt. 5 cpv. 2 e 6 cpv. 3 lett. a CEDU), non esiste in linea di principio alcun diritto a comunicare con le autorità in una lingua diversa da quella ufficiale (Praxis 2000 n. 40 p. 217 consid. 3);

- in particolare l'art. 70 cpv. 1 Cost. garantisce il principio di territorialità, per il quale i Cantoni designano le loro lingue ufficiali;

- l’art. 8 della Legge sull’organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006 stabilisce che la lingua del procedimento davanti alle autorità giudiziarie è l’italiano;

- pertanto, l'osservanza della lingua italiana nei rapporti con le autorità ticinesi è considerata un’esigenza essenziale e irrinunciabile: per costante giurisprudenza, in tutti i settori del diritto, si considera che un ricorso non redatto in lingua italiana non soddisfa i requisiti formali (cfr. DTF 102 Ia 35; 83 III 58; Rep. 1975 p. 302; CDT n. 39 del 9 marzo 1990 in re V.M.);

- il ricorrente, proprietario di un immobile nel Canton Ticino, è pertanto tenuto a corrispondere con le autorità fiscali cantonali nella lingua ufficiale;

- peraltro l’Ufficio di tassazione non si è limitato a pronunciare l’irricevibilità del reclamo redatto in lingua diversa da quella ufficiale del Cantone, ma ha segnalato prima tale vizio al reclamante e gli ha attribuito contestualmente un termine per la traduzione, sicché la sua decisione non è viziata da eccesso di formalismo (DTF

106 Ia 306; 102 Ia 37; cfr. anche Egli, La protection de la bonne foi dans le procès - Quelques applications dans la jurisprudence, in Rep. 1991 p. 234);

- infatti, come esposto in narrativa, con lettera del 13 gennaio 2022, l’autorità fiscale ha avvertito il contribuente del difetto formale inerente il suo reclamo e gli ha attribuito un termine fino al 24 gennaio 2022 per sanarlo, con comminatoria di irricevibilità in caso di mancata traduzione;

- nonostante il ricorrente sia stato messa nella condizione di conformare il suo gravame alle esigenze formali previste dal diritto cantonale, *in casu* il requisito della lingua ufficiale, non ha dato seguito a tale correzione;

- alla luce di quanto sopra esposto, la decisione impugnata appare legittima e il ricorso è conseguentemente respinto;

- la tassa di giustizia e le spese processuali sono poste a carico del ricorrente, soccombente.

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali consistenti:

a. nella tassa di giustizia di fr. 300.–

b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 380.–

sono a carico del ricorrente.

3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 73 LAI Copia per conoscenza:

- municipio di .

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: La segretaria: