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80.2021.211 • CATI TI 80.2021.211 Generato dall'IA

Taxpayer Appeal Dismissed for Untimeliness and Formal Defects

Numero d'incarto 80.2021.211
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The appellate tax court dismissed an appeal against a lower authority's decision declaring a taxpayer's administrative appeal inadmissible because it was filed late after an official tax assessment resulting from the failure to submit the required tax declaration despite a formal warning. The court reasoned that the appeal against the official assessment was properly rejected as untimely because the taxpayer failed to provide legally recognized justification for the delay, and furthermore, the initial appeal itself was formally defective as it did not sufficiently state why the official assessment was "manifestly inaccurate" as required when contesting an ex officio tax decision.

Regesto Legislator

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Art. 204 cpv. 2 LT, Art. 206 cpv. 1 LT, Art. 132 cpv. 1 LIFD, Art. 206 cpv. 3 LT, Art. 132 cpv. 3 LIFD, Art. 192 LT; Taxpayer Appeal Dismissed for Untimeliness and Formal Defects: The court reasoned that the appeal against the official assessment was properly rejected as untimely because the taxpayer failed to provide legally recognized justification for the delay, and furthermore, the initial appeal itself was formally defective as it did not sufficiently state why the official assessment was "manifestly inaccurate" as required when contesting an ex officio tax decision.

Parole chiave

Generato dall'IA
amministrazione fiscale tassazioni fiscali vizio formale difetto di motivazione dichiarazione fiscale tardiva autorità amministrativa

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 144 LIFD

Cited in connection with the costs imposed on the losing party.

art. 231 LT

Cited in connection with the costs imposed on the losing party.

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Testo completo

Incarti n. 80.2021.211 80.2021.212 · Lugano 13 ottobre 2021 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici · Andrea Pedroli, presidente, Raffaele Guffi,Ivano Ranzanici

segretaria · Cristiana Balestra Gamboni, vicecancelliera

parti · RI 1 contro

RS 1

oggetto · ricorso del 6 settembre 2021 contro la decisione del 4 agosto 2021 in materia di IC e IFD 2019.

Fatti

A. Con data 28 aprile 2021, l’RS 1 notificava per posta semplice ai coniugi RI 1 e __________ la decisione di tassazione d’ufficio IC/IFD 2019 perché ‑ nonostante la diffida del 12 gennaio 2021 ‑ non avevano presentato la Dichiarazione d’imposta.

B. In data 8 luglio 2021, contro le decisioni di tassazione d’ufficio IC/IFD 2019, i contribuenti presentavano reclamo all’RS 1, riferendosi in particolare ai conteggi “*in quanto l’importo indicato nella vostra fattura non è esatto*”. Aggiungevano di aver “*provveduto all’inoltro di ricorso* [recte: reclamo] *per chiedere la rettifica corretta. Nei prossimi giorni invierò il dossier delle mie imposte personali redatto a norma*”.

C. a.

Il 12 luglio 2021, con lettera inviata per Posta A Plus, l’autorità di tassazione invitava i reclamanti a voler “*giustificare e documentare compiutamente i motivi del ritardo entro il 22 luglio 2021”.

b.

Il 15 luglio 2021, il contribuente rispondeva di aver “*avuto diversi problemi amministrativi*” che non gli avevano “*permesso di essere aggiornato a modo nelle imposte*”. Concludeva affermando che era “*consapevole del disagio ma* [di essere] *certo della vostra massima comprensione nell’attendere l’invio definitivo dei documenti*”.

c.

Il 4 agosto 2021, ritenendo di non aver ricevuto alcuna “*giustificazione valida alla restituzione dei termini*” (v. nota in calce al reclamo), l’RS 1 dichiarava irricevibile il reclamo dei contribuenti in quanto tardivo.

D. Nel ricorso presentato il 6 settembre 2021, i coniugi RI 1 si aggravano contro il mancato riconoscimento delle spese di trasporto e di doppia economia domestica in ragione di fr. 13'232.‑. Lamentano anche la parziale deduzione degli oneri assicurativi, in particolare della cassa malati, sostenendo di non ricevere alcun sussidio. Concludono postulando il riconoscimento “*di spese non considerate di CHF 18'468.‑*”.

E. In data 13 settembre 2021, l’RS 1 ha presentato le sue osservazioni al ricorso, di cui sarà detto in seguito per quanto necessario.

Diritto

1. 1.1.

La Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata. Infatti, se l’irricevibilità del reclamo è stata presentata a torto, gli atti saranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.

1.2.

Nella fattispecie, l’RS 1 ha dichiarato irricevibile il reclamo interposto dai contribuenti l’8 luglio 2021. La Camera di diritto tributario si limiterà pertanto a verificare se sia legittima la decisione di irricevibilità dell’autorità fiscale, senza entrare nel merito delle censure sollevate dai ricorrenti.

2. 2.1.

Gli articoli 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD consentono all’autorità di tassazione di procedere ad una tassazione d’ufficio in base ad una valutazione coscienziosa, se, nonostante diffida, il contribuente non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. In tale sede si può tener conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente.

Contro la decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità di tassazione, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT e art. 132 cpv. 1 LIFD). Tuttavia, il contribuente può impugnare la tassazione operata d’ufficio soltanto con il motivo che essa è “manifestamente inesatta”; il reclamo dev’essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv.

3 LT e art. 132 cpv. 3 LIFD).

2.2.

Il termine decorre dal giorno successivo a quello della notifica ed è reputato osservato se l’opposizione perviene all’autorità di tassazione o è consegnata a un ufficio postale svizzero ovvero a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera all’estero il giorno della scadenza (art. 192 LT; art. 133 LIFD).

Gli articoli 192 cpv. 5 LT e 133 cpv. 3 LIFD precisano che tale termine, stabilito dalla legge, è perentorio, essendo prevista una deroga solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che l’inosservanza dello stesso è da attribuire a servizio militare o a servizio civile, a malattia, ad assenza dal cantone o ad altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante.

2.3.

Nel caso in esame, i ricorrenti sono stati tassati d’ufficio, poiché non hanno inoltrato la Dichiarazione d’imposta IC/IFD 2019, nonostante la diffida del 12.01.2021 e la multa di fr. 200.‑ per violazione degli obblighi procedurali comminata il 16.03.2021. Le relative decisioni sono state notificate ai ricorrenti con la data del 28 aprile 2021, per posta semplice.

Invitati dall’Ufficio di tassazione a giustificare il ritardo, nella loro lettera del 15 luglio 2021 i ricorrenti non hanno negato di aver ricevuto la decisione del 28 aprile 2021 e, d’altra parte, non hanno addotto alcuno dei motivi di restituzione dei termini previsti dalla legge, limitandosi a sostenere di aver avuto alcune difficoltà con chi si occupava di allestire la Dichiarazione d’imposta 2019, ciò che non avrebbe loro “*permesso di essere aggiornat*[i] *a modo nelle imposte*”. Non essendo questo un motivo di restituzione del termine, l’RS 1 ha dunque legittimamente dichiarato irricevibile il reclamo presentato dai ricorrenti. Pertanto, la decisione impugnata merita conferma.

3. 3.1.

Se anche il reclamo dell’8 luglio 2021 fosse stato tempestivo, nondimeno l’autorità fiscale avrebbe dovuto dichiararlo irricevibile, in quanto inficiato da un altro vizio di forma. Il reclamo infatti non solo non era tempestivo ma non adempiva neppure i rigorosi presupposti formali previsti dalla legge per la contestazione di una tassazione d’ufficio.

3.2.

Come già accennato, il contribuente può impugnare la tassazione operata d’ufficio soltanto con il motivo che essa è “manifestamente inesatta” e, se lo fa, il reclamo dev’essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT; art. 132 cpv.

3 LIFD). Tali requisiti del reclamo rappresentano non meri presupposti sostanziali per la rimozione della tassazione per apprezzamento, bensì prescrizioni di validità del gravame, in mancanza dei quali l’autorità non deve neppure entrare nel merito (sentenza del Tribunale federale del 21 novembre 1997, in DTF 123 II 552).

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, se il contribuente interpone un reclamo che non adempie i requisiti previsti dalla legge per impugnare una tassazione per apprezzamento, l’autorità fiscale lo dichiara irricevibile senza attribuire al reclamante un termine di grazia per rimediarvi (Fenners/Looser, Besonderheiten bei der Anfechtung der Ermessensveranlagung, in AJP 2013 p. 33, in particolare p. 42 e giurisprudenza citata; Filippini/Balestra Gamboni, La tassazione d’ufficio, in RtiD I-2018 p. 638; cfr. anche le sentenze CDT n. 80.2019.71/72 del 4 novembre 20219; CDT n. 80.2013.230 del 30 ottobre 2013 consid. 2.4 e CDT n. 80.2016.123/124 del 17 ottobre 2016 consid. 1.6);

3.3.

Lo scritto giunto all’Ufficio di tassazione il 12 luglio 2021 non adempiva i requisiti di un reclamo contro una tassazione d’ufficio, limitandosi a contestare l’importo dell’imposta e a promettere l’invio “nei prossimi giorni” del “dossier delle [sue] imposte personali redatto a norma”. L’autorità fiscale avrebbe pertanto dichiarato irricevibile il reclamo in questione, anche qualora fosse stato inviato tempestivamente.

4. Il ricorso è conseguentemente respinto.

Visto l’esito, la tassa di giustizia e le spese di procedura sono a carico del ricorrente, soccombente.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali consistenti:

a. nella tassa di giustizia di fr. 300.–

b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 100.–

per un totale di fr. 400.–

sono a carico del ricorrente.

3. Contro il presen Copia per conoscenza:

- municipio di .

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: La segretaria: