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80.2021.149 • CATI TI 80.2021.149 Generato dall'IA

Tax Assessment Reversal and Cost Allocation in Moot Appeal

Numero d'incarto 80.2021.149
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali ripartite

Sintesi Legislator

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A taxpayer appealed an official tax assessment that added CHF 50,000 to their income for the 2018 tax period as "other income" due to insufficient financial availability for property purchases, which the taxpayer claimed was funded by a relative; during the appeal process, the tax authority issued a new decision removing the CHF 50,000 after receiving further documentation from the taxpayer, leading the court to declare the appeal moot based on the principle allowing administrative authorities to re-examine decisions before submitting a response to an appeal, although the court decided to charge the taxpayer half of the legal costs because their initial inadequate documentation unnecessarily prolonged the appeal proceedings.

Regesto Legislator

Ufficiale

Procedura: ricorso, tassa di giustizia e spese, violazione degli obblighi di collaborazione davanti all’autorità di tassazione, documentazione prodotta solo con ricorso

Parole chiave

Generato dall'IA
procedura di tassazione fiscale autorità fiscale ripartizione delle spese spese amministrative imposta immobiliare accordo fiscale preliminare

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 231 cpv. 3 LT

Cited in conjunction with Art. 144 LIFD to determine the allocation of justice fees and procedural costs.

Art. 144 LIFD

Cited to determine the allocation of justice fees and procedural costs for the appeal.

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Testo completo

Incarti n. 80.2021.149 80.2021.150 · Lugano 23 luglio 2021 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello giudice Andrea Pedroli

segretaria · Alexandra Dragoni, vicecancelliera

parti · RI 1 rappr. da: RA 1 contro

RS 1

oggetto · ricorso del 25 giugno 2021 contro la decisione del 27 maggio 2021 in materia di IC e IFD 2018.

Fatti

- con dichiarazione di imposta IC/IFD 2018, RI 1 dichiarava un reddito imponibile complessivo di fr. 1'473.- nonché una sostanza imponibile complessiva di fr. 3'050.-;

- con decisione di tassazione del 19 febbraio 2020, l’Ufficio circondariale di tassazione di Lugano (in seguito UT) accertava d’ufficio, per quanto qui di interesse, alla voce 6.3. altri redditi fr. 50'000.-, quali “*prestazioni valutabili in denaro o reddito d’altra fonte stabiliti per insufficienza di disponibilità finanziaria*”;

- con reclamo del 20 febbraio 2020, RI 1 contestava predetta decisione, e meglio l’aggiunta dell’importo di fr. 50'000.-;

- con decisione di tassazione dopo reclamo del 27 maggio 2021, l’UT ha dichiarato irricevibile il reclamo, in quanto con lo stesso non era stata comprovata la manifesta inesattezza della tassazione d’ufficio;

- con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1, per il tramite del proprio rappresentante, __________ SA, Lugano, unitamente a suo padre, __________, contesta l’aggiunta dell’importo di fr. 50'000.- quali altri redditi per insufficienza di disponibilità finanziaria per l’acquisto di due appartamenti di una comproprietà per piani, rilevando in particolare che la somma per l’acquisto delle abitazioni in parola era stata data da parte di __________, madre del padre della qui ricorrente, __________ e producendo in merito apposita documentazione;

- con osservazioni 7/14 luglio 2021 l’UT ha comunicato di aver provveduto ad emettere una nuova decisione alla ricorrente sulla base della documentazione presentata innanzi a questa Camera.

Diritto

- conformemente all’art. 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;

- secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, il diritto di procedura cantonale può consentire all’autorità di tassazione di modificare o di annullare la decisione impugnata fino all’invio delle sue osservazioni al ricorso (Casanova/Dubey, in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2a ediz., Basilea 2017, n. 3 ad art. 140 LIFD, p. 1764; Zweifel/Beusch/Casanova/Hunziker, Schweizerisches Steuerverfahrensrecht – Direkte Steuern, 2a ediz., Zurigo/Basilea/Ginevra 2018, § 24, n. 7, p. 354 s.);

- mentre la Legge tributaria cantonale non contiene alcuna disposizione in merito a tale questione, l’art.

58 della Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (in seguito PA; RS 172.021) consente invece all’autorità inferiore, fino all'invio della sua risposta, di riesaminare la decisione impugnata (cpv. 1); in tal caso, essa notifica immediatamente una nuova decisione alle parti e la comunica all'autorità di ricorso (cpv. 2); quest’ultima, di conseguenza, continua la trattazione del ricorso in quanto non sia divenuto senza oggetto per effetto di una nuova decisione (cpv. 3 prima frase);

- l’art. 58 PA non è tuttavia applicabile nell’ambito della procedura di ricorso in materia di imposta federale diretta e neppure in materia di imposta cantonale;

- il Tribunale federale ha peraltro già avuto modo di affermare che, in mancanza di disposizioni contrarie della procedura cantonale, si possono anche applicare a titolo sussidiario le norme della PA (DTF 106 Ib 115 consid. 2a);

- nulla impedisce pertanto di ispirarsi all’art. 58 PA e di consentire all’autorità di tassazione di riesaminare una propria decisione dopo che la stessa è stata impugnata dal contribuente;

- il principio secondo cui l’effetto devolutivo è attenuato per consentire all’autorità amministrativa di mantenere il potere di riesaminare la decisione per un certo lasso di tempo dopo la sua notificazione assurge ormai ad una sorta di principio generale della procedura amministrativa;

- tornando alla fattispecie in discussione, il 7 luglio 2021 l’UT ha comunicato a questa Camera di aver provveduto ad emettere nei confronti della ricorrente una nuova decisione su reclamo dopo rettificazione, nella quale è stato tolto l’importo di fr. 50'000.- quale “altri redditi”, tenuto conto della documentazione presentata in sede di ricorso;

- considerato che la sola questione litigiosa, sottoposta a questa Camera da parte della ricorrente, concerneva l’aggiunta da parte dell’UT dell’importo di cui al precedente considerando, si deve concludere che la sopravvenuta rettifica della decisione, a seguito della documentazione presentata dalla ricorrente, renda il ricorso privo d’oggetto;

- giusta l’art. 231 cpv. 3 LT, di medesimo contenuto l’art. 144 cpv. 2 LIFD, la tassa di giustizia e le spese di procedura davanti alla Camera di diritto tributario sono poste totalmente o parzialmente a carico del ricorrente vincente se questi, conformandosi agli obblighi che gli incombevano, avrebbe potuto ottenere soddisfazione già nella procedura di tassazione o di reclamo oppure ha ostacolato con raggiri l’inchiesta della Camera di diritto tributario;

- secondo la dottrina, al ricorrente possono essere addossate le spese del procedimento se egli ha causato inutilmente il procedimento di ricorso a causa di una violazione dei suoi doveri di collaborazione davanti all’istanza inferiore, questo è il caso, per esempio, se un contribuente non presenta estratti conto e altri documenti contrari agli obblighi di legge (Mächler A., in: VwVG - Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren Kommentar, 2a ed., Zurigo 2019, n. 21 ad art. 58 PA, p. 861);

- nel caso concreto, la ricorrente, non rappresentata dinnanzi all’Ufficio di tassazione, sia con il proprio reclamo che successivamente con risposta ad una richiesta documenti del

19 ottobre 2020, ha prodotto altra documentazione rispetto a quella che le era stata richiesta dall’Ufficio di tassazione, e meglio dalla stessa l’autorità fiscale non ha potuto determinare se i fondi donati erano quelli poi utilizzati per perfezionare la compravendita immobiliare;

- pertanto si giustifica imporre a carico della ricorrente la tassa di giustizia e le spese di procedura nella misura di un mezzo, visto come essa ha comunque presentato della documentazione, seppur non rilevante, collaborando con l’autorità fiscale.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è privo d’oggetto.

2. Le spese processuali consistenti:

a. nella tassa di giustizia di fr. 700.–

b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 100.–

per un totale di fr. 800.–

sono a carico della ricorrente nella misura di un mezzo (fr. 400.- ).

3. Contro il presen Copia per conoscenza:

- municipio di Bedigliora.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: La segretaria: