Taxpayer Appeal Regarding Inclusion of Invalidity Pension in Taxable Income
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA taxpayer appealed the assessment of income tax and capital gains tax for 2019, arguing that the inclusion of an invalidity pension and supplementary benefits in taxable income was improper because these funds barely covered their minimum living expenses. The court dismissed the appeal, reasoning that while constitutional law guarantees a right to minimum subsistence, this right does not automatically grant an exemption from income tax on such benefits; rather, the protection against being deprived of the means necessary for existence is secured through execution law, which limits the seizure of funds required for subsistence, making an explicit tax exemption unnecessary.
Regesto Legislator
UfficialeReddito imponibile: diritto costituzionale a condizioni minime di esistenza, non diritto all’esenzione fiscale dei redditi, tutela nell’ambito del diritto esecutivo
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAUsed to justify the composition of the court (single judge) for this case.
Cited in the reasoning as the basis for setting a deadline for paying security for the cost of the proceedings, which implies procedural application related to admissibility.
Cited in the final procedural notice regarding costs.
Cited in the final procedural notice regarding costs (though the text of order 2 does not explicitly mention it, it is cited in the preamble to the orders).
Testo completo
Incarti n. 80.2020.86 80.2020.87 · Lugano 26 giugno 2020 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello giudice Andrea Pedroli
segretaria · Sabrina Piemontesi-Gianola, vicecancelliera
parti · RI 1 contro
RS 1
oggetto · ricorso del 14 giugno 2020 contro la decisione dell’11 giugno 2020 in materia di IC e IFD 2019.
Fatti
- alla dichiarazione d’imposta per il periodo fiscale 2019, RI 1 ha allegato il certificato fiscale rilasciatogli dall’Istituto delle assicurazioni sociali (IAS), da cui risulta che ha percepito una rendita AI di fr. 24'804.– e prestazioni complementari per fr. 7’848.–;
- notificandogli la tassazione IC/IFD 2019, con decisione del 6 maggio 2020, l’RS 1 ha commisurato il reddito imponibile in fr. 12'800.– per l’IC e in fr. 23'100.– per l’IFD;
- il 18 maggio 2020 il contribuente ha impugnato la suddetta decisione, con reclamo all’Ufficio di tassazione, contestando che potesse essere fatta “la tassazione nel fabbisogno vitale”, visto che la rendita d’invalidità serviva a coprire l’affitto, la cassa malati e il fabbisogno vitale;
- con decisione dell’11 giugno 2020, l’autorità di tassazione ha respinto il reclamo, argomentando che la rendita AI è imponibile e che il reclamante aveva già beneficiato del massimo delle deduzioni per oneri assicurativi previste per i beneficiari di prestazioni complementari;
- con tempestivo ricorso, non firmato, alla Camera di diritto tributario, RI 1 ripropone le stesse censure già sottoposte all’autorità di tassazione con il reclamo, aggiungendo che, alla fine del mese “non rimane più niente della rendita AI”.
Diritto
- conformemente all’art. 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;
- in sé il ricorso non sarebbe ricevibile, in quanto non sottoscritto dal ricorrente,
- essenzialmente per ragioni di sicurezza, gli atti di reclamo e di ricorso devono infatti essere spediti in forma cartacea nei termini di legge e portare la firma originale del contribuente o del suo rappresentante;
- per economia di giudizio, si è rinunciato tuttavia ad attribuire al ricorrente un termine per sanare il vizio del ricorso, essendo quest’ultimo infondato anche nel merito;
- sempre per economia di giudizio si è rinunciato anche a esigere dal ricorrente, in mora con il pagamento di pubblici tributi cantonali, il versamento di un adeguato importo a titolo di garanzia per le tasse di giustizia e le spese di procedura, assegnandogli un congruo termine per il pagamento con la comminatoria dell’irricevibilità del ricorso (art. 231 cpv. 1 LT);
- nel merito, infatti, l’insorgente si limita a lamentare il fatto che i suoi redditi (rendita AI e prestazione complementare) coprirebbero appena il suo minimo vitale, non lasciandogli pertanto alcuna disponibilità per pagare le imposte;
- a tale proposito, il Tribunale federale, dopo aver riconosciuto che il diritto a condizioni minime di esistenza è garantito dal diritto costituzionale federale non scritto (DTF
121 I 367), ha già avuto modo di precisare che il principio della parità di trattamento non conferisce alcun diritto ad un’esenzione fiscale di redditi fino a concorrenza dei proventi (esenti dall’imposta in conformità all’art. 7 cpv. 4 lett. *k* LAID) ricevuti in virtù della legislazione federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (Tribunale federale, 24 maggio 1996, in DTF 122 I 101 = RF 51/1996 p. 440 = RDAF 53/1997 p. 185 = StE 1997 A 21.16 n. 6; v. anche un’altra sentenza, dello stesso giorno, in RF 51/1996 p. 445; v. anche la critica alla giurisprudenza in questione: Kley-Struller, Befreit das ungeschriebene Recht auf Existenzsicherung von den Einkommenssteuern?, in AJP 1996 p. 1556 ss.);
- secondo l’Alta Corte, dal
diritto costituzionale discende solo la pretesa di non vedersi lesi, dalle imposte, nel proprio diritto a condizioni minime di esistenza; è però lasciata al legislatore la scelta come adempiere tale pretesa;
- il legislatore può farlo in modo generale, commisurando adeguatamente le aliquote o riconoscendo esenzioni fiscali o deduzioni, oppure può farlo di caso in caso, concedendo il condono nei casi di indigenza;
- infine, la tutela del minimo di esistenza viene garantita dal diritto esecutivo: anche per i crediti fiscali dello Stato vale il limite alla pignorabilità secondo l’art. 93 LEF;
- se, dunque, il contribuente non paga l’imposta per indigenza e viene perciò escusso dallo Stato, il diritto esecutivo lo protegge da un intervento che possa privarlo dei mezzi necessari per la sua esistenza (DTF 122 I 105 consid. 3b);
- pur non conoscendo il calcolo del minimo vitale su cui si basa il ricorrente, è pertanto escluso che possa pretendere un’esenzione dei suoi redditi solo per il fatto che non raggiungono tale importo;
- come risulta dalla citata giurisprudenza del Tribunale federale, il suo diritto costituzionale a condizioni minime di esistenza è comunque tutelato, nella misura in cui i suoi redditi non possono essere pignorati nella procedura esecutiva;
- per le ragioni che precedono, il ricorso è respinto;
- tenuto conto della situazione finanziaria dell’insorgente, non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali, nonostante l’esito del ricorso.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
3. Contro il presen Copia per conoscenza:
- municipio di .
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria: