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80.2020.46 • CATI TI 80.2020.46 Generato dall'IA

Appeal Inadmissibility for Untimely and Unsigned Submission

Numero d'incarto 80.2020.46
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The appellant filed an initial, unsigned appeal regarding assessment fees, prompting the court to request a signed, motivated appeal and the contested decision within ten days, warning of inadmissibility upon failure to comply; despite a second notification after the first was returned, the subsequent submission remained unsigned and was delivered after the grace period expired, which, accounting for the COVID-19 related suspension of deadlines, still rendered the appeal late and deficient due to the lack of an original signature, leading the court to declare the appeal inadmissible on procedural grounds.

Regesto Legislator

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Art. 227 cpv. 2 LT, Art. 132 LIFD, Art. 231 LT, art. 82 ss. LTF; Appeal Inadmissibility for Untimely and Unsigned Submission: Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 82 ss. LTF).

Parole chiave

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difetto di sottoscrizione notificazione della decisione censure tardive produzione tardiva di documenti legittimazione a ricorrere istanza tardiva di restituzione dei termini

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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2A.418/2006
Taxpayers v. Tax Authority Regarding Tax Assessment and Appeal Formalities
DTF 123 III 492
Timeliness of Appeal Deadline with Mail Retention Order
DTF 121 II 255
- in effetti, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, l’esigenza della forma scritta presuppone che l’atto ricorsuale sia munito di una firma manoscritta originale, condizione che non è adempiuta da una trasmissione via fax (DTF 121 II 255 consid.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 231 LT

Cited in relation to the imposition of justice fees and procedural costs for the unsuccessful appeal.

art. 82 ss. LTF

Cited as the basis for the possibility of appealing the judgment to the Federal Supreme Court.

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Testo completo

Incarto n. 80.2020.46 · Lugano 15 maggio 2020 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello giudice Andrea Pedroli

segretaria · Mara Regazzoni

parti · RI 1 contro

RS 1

oggetto · ricorso del 6 marzo 2020 contro in materia di tassa di collaudo.

Fatti

- RI 1, con scritto del 6 marzo 2020, non firmato, si è rivolto alla Camera di diritto tributario, presentando ricorso avverso non meglio precisate tasse poste a suo carico dalla Sezione della circolazione;

- in data 9 marzo 2020, la scrivente Autorità ha indirizzato al ricorrente uno scritto, mediante invio postale raccomandato, attribuendogli un termine di dieci giorni per presentare un ricorso motivato e debitamente firmato e per trasmettere copia della decisione impugnata;

- il ricorrente è stato avvertito che, in caso di inosservanza di quanto richiestogli, il ricorso sarebbe stato dichiarato irricevibile;

- tornata al mittente, in quanto non ritirata dal destinatario, la lettera del 9 marzo 2020 è stata nuovamente inviata per posta semplice a RI 1, in data 30 marzo 2020;

- con scritto datato 30 aprile 2020 (timbro postale del 12 maggio 2020), ancora una volta sprovvisto di firma, il ricorrente spiega di opporsi a una fattura della RS 1 e allega la fattura stessa e la convocazione per il collaudo nonché la sua richiesta di proroga alla convocazione.

Diritto

- conformemente all’art. 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;

- la Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine;

- essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata;

- secondo l’art. 227 cpv. 2 LT, se il ricorso non soddisfa i requisiti stabiliti dalla stessa norma, secondo la quale cioè il ricorrente deve indicare le conclusioni, i fatti sui quali esse sono fondate e i mezzi di prova, mentre i documenti probatori devono essere allegati o designati esattamente, allora al ricorrente è assegnato un congruo termine per rimediarvi con la comminatoria dell’irricevibilità;

- secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, la formulazione delle conclusioni e dei motivi non sottostà ad esigenze troppo restrittive, ma è sufficiente che dal ricorso si possa dedurre su quali punti la decisione impugnata è contestata, che cosa domanda il ricorrente e su quali fatti vuole fondarsi (sentenza 2A.418/2006 del 21.11.2006 consid. 4.2);

- poiché dallo scritto del 6 marzo 2019 non era comprensibile quale fosse la decisione impugnata né quali fossero i motivi del ricorso, la Camera di diritto tributario ha attribuito al ricorrente un termine di grazia di dieci giorni per presentare un ricorso conforme ai requisiti legali e per firmarlo;

- secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, l’invio raccomandato non si considera notificato al momento del deposito dell’avviso/invito, ma soltanto al momento in cui il destinatario lo ritira all’ufficio postale;

- se tuttavia il ritiro non avviene entro il termine di custodia di sette giorni, l’invio è considerato come notificato l’ultimo giorno di giacenza (DTF 123 III 492; 100 III 7);

- nella fattispecie, il termine di dieci giorni, attribuitogli con lo scritto del 9 marzo 2020, ha pertanto iniziato a decorrere mercoledì 18 marzo 2020 ed è scaduto venerdì 27 marzo 2020;

- secondo l’art. 3 del Decreto esecutivo, del 20 marzo 2020, concernente l’operato procedurale delle Autorità amministrative cantonali e comunali e delle Autorità giudiziarie amministrative e civili in tempo di emergenza epidemiologica da COVID-19, i termini pendenti alla data di emissione del presente decreto, in ambito amministrativo e civile, fissati dalle Autorità amministrative cantonali e comunali e dalle Autorità giudiziarie, così come i termini di qualsiasi natura fissati dal diritto cantonale o comunale e quelli determinati mediante pubblicazione nel Foglio ufficiale o nel Bollettino ufficiale delle leggi, sono sospesi fino al 19 aprile 2020 compreso. Gli effetti della sospensione sono regolati dal diritto procedurale applicabile;

- pertanto, considerando la sospensione dei termini dovuta allo stato di emergenza epidemiologica, il termine di dieci giorni è giunto a scadenza il 27 aprile 2020;

- lo scritto inoltrato dal ricorrente il 12 maggio 2020 è pertanto tardivo;

- inoltre, come già ricordato, la scrivente Corte ha invitato il ricorrente a presentare il ricorso debitamente firmato entro il termine di grazia;

- ora, il ricorso datato 30 aprile 2020 ma inviato il 12 maggio 2020, è ancora una volta sprovvisto della firma del ricorrente;

- come sottolineato dalla dottrina, essenzialmente per ragioni di sicurezza, gli atti di reclamo e di ricorso devono essere spediti in forma cartacea nei termini di legge e portare la firma originale del contribuente o del suo rappresentante (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 2ª ediz., Zurigo 2009, n. 40 e 43 ad art. 132 LIFD, p. 1157; Casanova/Dubey, in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, 2a ediz., Basilea 2017, n. 19 ad art. 132, p. 1727);

- in effetti, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, l’esigenza della forma scritta presuppone che l’atto ricorsuale sia munito di una firma manoscritta originale, condizione che non è adempiuta da una trasmissione via fax (DTF 121 II 255 consid. 3; inoltre la sentenza 2C_610/2010 del 21 gennaio 2010, consid. 2.3);

- in ragione di quanto esposto, lo scritto presentato dal ricorrente non adempie i requisiti formali previsti dalla legge, non soltanto perché motivato tardivamente, ma anche perché non munito della firma originale;

- in queste circostanze, il ricorso deve essere dichiarato irricevibile;

- tassa di giustizia e spese processuali, già ridotte al minimo, sono poste a carico del ricorrente, soccombente.

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è irricevibile.

2. La tassa di giustizia e le spese processuali, per un totale di fr. 100.–, sono a carico del ricorrente.

3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

- ; - .

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: La segretaria: