Tax Appeal Inadmissibility Due to Language Deficiency
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA taxpayer, who was only partially subject to cantonal tax due to owning real estate in the canton, filed a tax appeal concerning the 2018 assessment, but the initial administrative appeal was submitted in German, which is not the official language of the canton where proceedings must be conducted in Italian. The tax office declared the appeal inadmissible due to the language deficiency but first notified the taxpayer and provided a deadline to correct the defect, which the taxpayer failed to meet, claiming absence from the country; the court upheld the inadmissibility, reasoning that communication with cantonal authorities requires the official language, and the notification was deemed effective upon delivery to the taxpayer's postal box, making the asserted absence an insufficient basis for excusing the failure to translate the appeal within the granted period, thus precluding review of the tax assessment merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 18 Cost, Art. 70 cpv. 1 Cost, Art. 138 CPC, Art. 133 LIFD, Art. 192 cpv. 5 LT, Art. 231 LT; Tax Appeal Inadmissibility Due to Language Deficiency: The tax office declared the appeal inadmissible due to the language deficiency but first notified the taxpayer and provided a deadline to correct the defect, which the taxpayer failed to meet, claiming absence from the country; the court upheld the inadmissibility, reasoning that communication with cantonal authorities requires the official language, and the notification was deemed effective upon delivery to the taxpayer's postal box, making the asserted absence an insufficient basis for excusing the failure to translate the appeal within the granted period, thus precluding review of the tax assessment merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision regarding the restitution of time limits was considered but deemed insufficient to justify granting the request based on the appellant's absence.
This article was referenced in connection with the decision on costs and fees for the rejected appeal.
This article governs the possibility and deadline for filing an appeal against the present judgment to the Federal Supreme Court.
Testo completo
Incarto n. 80.2019.396 · Lugano 8 giugno 2020 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici · Andrea Pedroli, presidente, Mauro Mini,Raffaele Guffi
segretaria · Mara Regazzoni
parti · RI 1 contro
RS 1
oggetto · ricorso del 20 dicembre 2019 contro la decisione del 3 dicembre 2019 in materia di IC 2018.
Fatti
- RI 1, domiciliata a __________ (nel Canton __________), è limitatamente assoggettata all’imposta cantonale ticinese quale proprietaria di sostanza immobiliare ad __________;
- con decisione del 25 settembre 2019, l’Ufficio di tassazione di Locarno ha notificato alla contribuente la tassazione IC 2018, commisurando in fr. 306'000.– il reddito imponibile complessivo per l’IC e in fr. 36'643.– il valore locativo dell’abitazione secondaria di vacanza;
- la contribuente, in data
24 ottobre 2019, ha interposto reclamo in lingua tedesca contro la suddetta decisione di tassazione;
- con scritto del 12 novembre 2019 indirizzato nel luogo di domicilio e inviato per posta *A Plus*, l’Ufficio di tassazione di Locarno ha rilevato l’assenza dei requisiti formali per la presentazione del reclamo in quanto redatto in lingua tedesca e ha attribuito alla reclamante un termine fino al 22 novembre 2019 per presentare il reclamo in lingua italiana, avvertendola che altrimenti sarebbe stato dichiarato irricevibile;
- scaduto infruttuoso tale termine, l’autorità fiscale, con decisione del 3 dicembre 2019, ha dichiarato irricevibile il reclamo della contribuente in quanto non redatto in lingua italiana;
- contro la decisione su reclamo, RI 1 ha interposto tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario in data 20 dicembre 2019, argomentando di non aver potuto dar seguito alla richiesta di traduzione del reclamo siccome è stata “assente dal Paese”;
- nel merito, la ricorrente contesta l’aumento del valore locativo dell’immobile di vacanza sito ad __________, in quanto tale valore è stato incrementato rispetto al periodo fiscale 2017, passando da un importo di fr. 23'160.– a fr. 36'643.– per il 2018;
- nelle sue osservazioni del
9 gennaio 2020, l’Ufficio di tassazione di Locarno ha ribadito di aver dichiarato irricevibile il reclamo non avendo la ricorrente dato seguito alla richiesta del 12 novembre 2019 di tradurlo in lingua italiana.
Diritto
- la Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine;
- essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata: se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità;
- nella fattispecie, l’Ufficio di tassazione ha dichiarato irricevibile il reclamo della contribuente, in considerazione del fatto che non ha rispettato il requisito della lingua ufficiale;
- la Camera di diritto tributario non entra pertanto nel merito delle censure contro la tassazione IC 2018 della ricorrente, ma si limiterà ad esaminare la legittimità della decisione con cui l’autorità fiscale ha dichiarato irricevibile il gravame;
- nei rapporti con le autorità, la libertà linguistica (art. 18 Cost.) è limitata dal principio della lingua ufficiale: in effetti, con riserva di disposizioni particolari (p. es. gli artt. 5 cpv. 2 e 6 cpv. 3 lett. *a* CEDU), non esiste in linea di principio alcun diritto a comunicare con le autorità in una lingua diversa da quella ufficiale (Praxis 2000 n. 40 p. 217 consid. 3);
- in particolare l'art. 70 cpv. 1 Cost. garantisce il principio di territorialità, per il quale i Cantoni designano le loro lingue ufficiali;
- l’art. 8 della Legge sull’organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006 stabilisce che la lingua del procedimento davanti alle autorità giudiziarie è l’italiano;
- pertanto, l'osservanza della lingua italiana nei rapporti con le autorità ticinesi è considerata un’esigenza essenziale e irrinunciabile: per costante giurisprudenza, in tutti i settori del diritto, si considera che un ricorso non redatto in lingua italiana non soddisfa i requisiti formali (cfr. DTF 102 Ia 35; 83 III 58; Rep. 1975 p. 302; CDT n. 39 del 9 marzo 1990 in re V.M.);
- la ricorrente, proprietaria di un immobile nel Canton Ticino, è pertanto tenuta a corrispondere con le autorità fiscali cantonali nella lingua ufficiale;
- peraltro l’Ufficio di tassazione non si è limitato a pronunciare l’irricevibilità del reclamo redatto in lingua diversa da quella ufficiale del Cantone, ma ha segnalato prima tale vizio alla reclamante e le ha attribuito contestualmente un termine per la traduzione, sicché la sua decisione non è viziata da eccesso di formalismo (DTF
106 Ia 306; 102 Ia 37; cfr. anche Egli, La protection de la bonne foi dans le procès - Quelques applications dans la jurisprudence, in Rep. 1991 p. 234);
- infatti, come esposto in narrativa, con lettera del 12 novembre 2019, l’autorità fiscale ha avvertito la contribuente del difetto formale inerente il suo reclamo e le ha attribuito un termine fino al 22 novembre 2019 per sanarlo, con comminatoria di irricevibilità in caso di mancata traduzione;
- nonostante la ricorrente sia stata messa nella condizione di conformare il suo gravame alle esigenze formali previste dal diritto cantonale, *in casu* della lingua ufficiale, non ha dato seguito a tale correzione;
- la ricorrente ha asserito di non aver preso conoscenza, entro i termini, della richiesta inoltrata dall’autorità fiscale in data 12 novembre 2019 al proprio domicilio, in quanto era assente dal Paese;
- per intimazione o notificazione di un atto s’intende la consegna materiale del documento o di un suo esemplare al destinatario (cfr., al proposito, ASA 45 p. 471, Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, art. 138 CPC, p. 581; Knapp, Grundlagen des Verwaltungsrecht, 4ª ediz., vol. I, Basilea 1992, p. 157, Häfelin/ Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6ª ediz, Zurigo 2010, n. 885 ss.);
- nella giurisprudenza costante, il Tribunale federale afferma che un invio è considerato notificato non nel momento in cui il destinatario ne prende effettivamente conoscenza, bensì già quando l’invio si trova nella sfera di potere del suo destinatario e quest’ultimo sia in grado di prenderne conoscenza;
- nel caso in cui il destinatario deve attendersi una notificazione o se egli si assenta per un lungo periodo, si può esigere che prenda le misure necessarie per ricevere le decisioni a lui indirizzate (Casanova/Dubey, in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, 2a ediz., Basilea 2017, n. 3 ad art. 133 LIFD, p. 1734; cfr. anche sentenza TF del 18 aprile 2007, 2P.259/2006, consid. 3.1);
- secondo il Tribunale federale, mediante l’invio postale APlus è possibile comprovare il giorno il cui l’invio viene recapitato nella casella postale del contribuente, ovvero il giorno in cui entra nella sua sfera di potere (decisione TF n. 2C_430/2009 del
14 gennaio 2010);
- nella fattispecie, come si può verificare mediante il tracciamento dell’invio (Track & Trace), la lettera, con cui l’Ufficio di tassazione attribuiva alla contribuente il termine per tradurre il reclamo, è stata notificata al domicilio della ricorrente nel Canton Berna il 13 novembre 2019;
- d’altronde, il generico accenno ad una “assenza dal Paese” della ricorrente non è certo sufficiente a giustificare una restituzione dei termini *ex* art. 192 cpv. 5 LT;
- alla luce di quanto sopra esposto, la decisione impugnata appare legittima e il ricorso è conseguentemente respinto;
- la tassa di giustizia e le spese processuali sono poste a carico della ricorrente, soccombente.
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 200.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 280.–
sono a carico della ricorrente.
3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 73 LAI
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria: