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80.2019.323 • CATI TI 80.2019.323 Generato dall'IA

Taxpayer v. Authority: Void Fine Notification and Time-Barred Appeal

Numero d'incarto 80.2019.323
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A taxpayer appealed a decision that declared their challenge to a procedural fine as time-barred because the initial fine decision, dated December 18, 2018, imposing a penalty for failure to file a tax return, was sent via simple mail to an incorrect address—specifically naming the usufructuary of the property the taxpayer partially owned—rather than to the taxpayer directly, preventing timely notification and subsequent appeal. The court reasoned that since the authority failed to prove proper notification of the December 18 decision, and the incorrect addressing, which named another party, rendered the act effectively non-notified, the decision was deemed absolutely void, not merely voidable, because the error was grave and patent, thereby precluding the commencement of any appeal period.

Regesto Legislator

Ufficiale

Procedura: reclamo, notificazione della decisione di multa, invio all’indirizzo dell’usufruttuario anziché del proprietario di un immobile, nullità

Parole chiave

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multa al contribuente autorità fiscale notificazione della decisione dichiarazione fiscale tempestività tributaria accordo fiscale preliminare

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 106 II 173
220; inoltre DTF 106 II 173).
DTF 127 I 31
Appeal Deadline Calculation Based on Seven-Day Mail Delivery Fiction
DTF 130 III 396
Insurer's Improper Service of Injunction Nullifies Debt Collection Proceedings
2A.494/2005
Tax Assessment Service to Designated Foreign Address Establishes Appeal Deadline
DTF 114 III 54
8 CCS: questa norma, che ha una portata generale e che si applica sia in diritto privato, sia in diritto pubblico, dispone che ove la legge non stabilisca altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita, deve fornirne la prova (DTF 114 III 54, 99 Ib 359).
2A.271/1999
2.1, con riferimento alla sentenza 2A.271/1999 del 17 novembre 1999, consid.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 116 cpv. 1 LIFD

Used to establish the general requirement that tax decisions must be notified in writing and indicate legal remedies, the breach of which leads to the nullity declared in order 1, §.

art. 144 LIFD

Cited in relation to the costs and fees mentioned in order 2.

art. 231 LT

Cited in relation to the costs and fees mentioned in order 2.

art. 73 LAID

Cited as a procedural rule regarding the possibility of appeal to the Federal Supreme Court against the decision.

art. 82 ss LTF

Cited as the general procedural basis for the appeal to the Federal Supreme Court mentioned in order 3.

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Testo completo

Incarto n. 80.2019.323 · Lugano 18 novembre 2019 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici · Andrea Pedroli, presidente, Mauro Mini,Raffaele Guffi

segretaria · Mara Regazzoni

parti · RI 1 contro

RS 1

oggetto · ricorso del 3 ottobre 2019 contro la decisione del 9 settembre 2019 in materia di multa per violazione degli obblighi di procedura.

Fatti

RI 1, domiciliato a __________ (__________), è comproprietario in ragione di 1/2 della particella __________ RFD __________.

In data 16 novembre 2018, a seguito di un richiamo datato 15 ottobre 2018, l’Ufficio circondariale di

tassazione di __________ (in seguito UT) diffidava RI 1 all’indirizzo “RI 1*a __________, __________, __________*” ad inviare entro un termine di 20

giorni la dichiarazione d’imposta per il periodo fiscale 2017, avvertendolo che, scaduto infruttuosamente questo termine, gli avrebbe inflitto una multa disciplinare.

Con decreto del 18 dicembre 2018, inviato al medesimo indirizzo, l’UT infliggeva al ricorrente una multa di fr. 500.- per violazione degli obblighi procedurali. L’autorità fiscale diffidava nuovamente il contribuente, assegnandogli un’ulteriore termine di 20 giorni per presentare la dichiarazione fiscale 2017 e avvertendolo che, scaduto infruttuoso il termine, avrebbe potuto procedere alla tassazione d’ufficio.

In data 19 luglio 2019, il fisco inviava al contribuente una diffida di pagamento della multa, avvertendolo che in caso di mancato pagamento entro il 10 agosto 2019 avrebbe agito in via esecutiva. Questa volta la lettera veniva inviata all’indirizzo “RI 1*, __________, __________*”.

B. Con scritto datato 12 agosto 2019, il ricorrente interponeva reclamo in lingua tedesca avverso tale decreto, lamentando un errore nel suo indirizzo e contestando di aver mai ricevuto la fattura per cui veniva diffidato. Inoltre il reclamante notava che l’immobile, in comproprietà in ragione di 1/2 con __________, era gravato da un usufrutto in favore di __________, la quale era pertanto tenuta a provvedere alla manutenzione dell’immobile.

Il 29 settembre 2019 il contribuente si rivolgeva poi all’Ufficio di tassazione, ribadendo di non avere ricevuto i moduli per presentare la dichiarazione.

C. L’Ufficio di tassazione considerava le lettere in questione reclamo contro la decisione del

18 dicembre 2019, con cui era stata inflitta al contribuente la multa per violazione degli obblighi procedurali. Con decisione del 9 settembre 2019 l’UT dichiarava irricevibile il reclamo in quanto tardivo e, dopo aver brevemente riassunto la dottrina e la giurisprudenza in materia di reclamo contro la decisione di tassazione, motivava come segue:

Il reclamo è tardivo poiché è stato consegnato alla posta svizzera o è stato trasmesso all’Ufficio circondariale di tassazione oltre il termine di 30 (trenta) giorni e il ritardo, anche sulla scorta di quanto addotto dal contribuente il 30.08.2019, non è imputabile ad uno degli impedimenti citati.

D. In data 3/4 ottobre 2019, RI 1 ricorre contro la decisione su reclamo 9 settembre 2019 dell’UT, contestando di aver mai ricevuto la dichiarazione d’imposta 2017 e proponendo le seguenti considerazioni:

Il primo contatto con voi l’ho avuto il 12 agosto quando sono tornato da casa mia in __________ e ho trovato una lettera del 19 luglio, anch’essa non correttamente indirizzata e che mi è stata recapitata solo per caso. Non ho mai ricevuto una dichiarazione dei redditi.

Quando sono tornato dalla __________ alla fine di settembre, ho trovato per la prima volta una dichiarazione dei redditi nella mia casella postale […].

Diritto

1. La Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli Uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata. Se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.

2. 2.1.

Nella fattispecie, la decisione impugnata ha dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente contro la decisione con cui gli era stata inflitta la multa per violazione degli obblighi procedurali, sostenendone la tardività.

2.2.

Contro la decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT; art.

132 cpv. 1 LIFD).

Il termine decorre dal giorno successivo alla notificazione ed è reputato osservato se l’opposizione perviene all’autorità di tassazione o è consegnata a un ufficio postale svizzero ovvero a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera all’estero il giorno della scadenza (art. 192 LT).

L’art. 192 cpv. 5 LT precisa che tale termine, stabilito dalla legge, è perentorio, essendo prevista una deroga solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che l’inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare o a servizio civile, a malattia, ad assenza dal cantone o ad altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante.

In linea di principio, si può entrare nel merito di un ricorso tardivo solo se il contribuente è stato impedito di presentarlo in tempo utile per un motivo che non era prevedibile (ASA 61 p. 523), mentre una colpa da parte del richiedente o del suo rappresentante esclude la restituzione del termine (ASA 60 p. 630 = RF 1992 p. 220; inoltre DTF 106 II 173).

2.3.

Per intimazione o notificazione di un atto si intende la consegna materiale del documento o di un suo esemplare al destinatario (cfr., al proposito, ASA 45 p. 471; Knapp, Grundlagen des Verwaltungsrecht, 4ª ediz., vol. I, Basilea 1992, p. 157; Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6ª ediz., Zurigo 2010, n. 885 ss.; cfr., anche e per ulteriori dettagli, Trezzini, in: Trezzini/Fornara/Cocchi/Bernasconi/ Verda Chiocchetti, Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, 2ª ed., Lugano 2017, n. 12 ss. ad art. 138 CPC). Il termine decorre dal giorno successivo alla notificazione ed è reputato osservato se l’opposizione perviene all’autorità di tassazione o è consegnato a un ufficio postale svizzero ovvero a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera all’estero il giorno di scadenza (art. 192 LT e art. 133 LIFD).

Secondo la giurisprudenza costante del Tribunale federale, una decisione dell’autorità spedita per lettera raccomandata è notificata al destinatario nel momento della consegna effettiva oppure, se l’invio non è recapitato al domicilio né ritirato alla posta, l’ultimo dei sette giorni durante i quali rimane depositato presso l’ufficio (DTF 127 I 31 consid. 2a). Questa giurisprudenza si applica nei casi in cui il destinatario doveva attendersi, con una certa probabilità, di ricevere una comunicazione delle autorità, cosa che si verifica ogniqualvolta egli è parte in un procedimento in corso (DTF 130 III 396 consid. 1.2.3).

2.4.

Una decisione si considera notificata non nel momento in cui il contribuente ne prende conoscenza, bensì il giorno in cui viene debitamente comunicata, cioè nel momento in cui entra nella sfera di competenza del suo destinatario, in modo tale che quest’ultimo possa prenderne conoscenza (cfr. la sentenza del Tribunale federale 2A.494/2005 del 7 febbraio 2006 consid. 2.1; inoltre RF 67/2012 p. 301 consid. 4.2).

Siccome la legge (né quella federale né quella cantonale) non prescrive una determinata forma, l’autorità fiscale non è obbligata a notificare i suoi atti mediante invio postale raccomandato, ma può procedervi anche con lettera semplice (cfr. la

sentenza del Tribunale federale 2C_430/2009 del 14 gennaio 2010, in RF 65/2010 p. 396 consid. 2.4).

Dal profilo giuridico, la differenza fondamentale concerne l’onere della prova circa l’effettiva comunicazione di un atto e la data in cui la stessa ha avuto luogo. Infatti, nel caso della notifica di una decisione con lettera semplice, l’amministrazione deve assumere l’onere della prova in base alla regola dell’art. 8 CCS: questa norma, che ha una portata generale e che si applica sia in diritto privato, sia in diritto pubblico, dispone che ove la legge non stabilisca altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita, deve fornirne la prova (DTF 114 III 54, 99 Ib 359).

Se la notificazione è avvenuta per posta semplice, l’autorità fiscale deve apportare in maniera adeguata la prova del fatto che la notificazione sia avvenuta e del momento in cui si sia verificata. Non si richiede a tal fine una prova in senso stretto; nell’ambito dell’apprezzamento delle prove, basta che in base alle circostanze concrete sia possibile determinare in modo sufficientemente chiaro il lasso di tempo durante il quale l’invio dovrebbe essere entrato nella sfera di competenza del destinatario (cfr. la sentenza del Tribunale federale 2A.494/2005 del 7 febbraio 2006, consid. 2.1, con riferimento alla sentenza 2A.271/1999 del 17 novembre 1999, consid. 3a, in NStP 53/1999, p. 173).

3. 3.1.

Nella fattispecie in esame, l’UT ha dunque l’onere di provare che sia stato notificato al ricorrente il __________del 18 dicembre 2018, considerato come l’abbia inviata per posta semplice. Occorre pertanto vagliare se, sulla base di indizi, si possa giungere alla conclusione che detta decisione sia stata effettivamente notificata a RI 1, stabilendone anche il momento.

3.2.

Come precedentemente menzionato, l’onere della prova quanto alla notifica di una decisione e alla data di quest’ultima spetta all’autorità fiscale. Ciò ha come conseguenza che, in caso di dubbio, ci si debba riferire alla versione del destinatario, quando questo contesta la notifica di un invio, oppure sostiene che la medesima sia intervenuta con ritardo. Si può talvolta giungere alla conclusione – fondandosi sul pagamento di un credito, sulla corrispondenza scambiata con l’amministrazione, sul comportamento del contribuente oppure sulla testimonianza di terzi – che la decisione è stata effettivamente notificata e determinare anche la data di notifica della medesima (cfr. anche Casanova/Dubey, in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire romand LIFD, 2a ed., Basilea 2017, n. 1 e 2 ad art. 133 LIFD; sentenza TF 2C_430/2009 del 14 gennaio 2010 consid. 2.4).

La prova della notifica può anche essere stabilita tramite indizi oppure esaminando l’insieme delle circostanze (sentenza TF 2C_430/2009 del 14 gennaio 2010 consid. 2.4; RDAF 2010 II p. 461-462).

Ad ogni modo il contribuente che viene a conoscenza oppure sospetta che è stato oggetto di una decisione che non gli è stata notificata è, in applicazione del principio della

buona fede, tenuto ad informarsi sull’esistenza e il contenuto della stessa (Casanova/Dubey, op. cit., n. 2 ad art.

133 LIFD; sentenza TF 2C_318/2009 del 10 dicembre 2009 consid. 3, in RDAF 2010 II 303). Il Tribunale federale ha infatti giudicato, più volte, che il termine di ricorso è rispettato quando il ricorrente agisce nei trenta giorni a contare dal momento in cui poteva, secondo il principio della buona fede, essere a conoscenza della decisione contestata (sentenza TF 2C_318/2009 del 10 dicembre 2009 consid. 3.3.).

3.3.

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, la mancata o anomala notificazione di una decisione amministrativa, non deve cagionare alcun pregiudizio alle parti (art. 107 cpv.

3 OG e art. 48 PA; DTF 115 Ia 19 consid. 4a, 112 Ia 310 consid. 3). La facoltà del destinatario di invocare vizi formali trova tuttavia il suo limite nel principio della buona fede (DTF 107 Ia 72 consid. 4a p. 76; RDAT 1989 n. 28 p.

87 consid. 5). Il destinatario di un’omessa o irregolare notificazione di una decisione ha sì il diritto di impugnarla anche dopo la scadenza del termine di ricorso ordinario, ma non può differire la sua azione a piacimento. Al contrario, deve agire a salvaguardia dei propri diritti, non appena ha conoscenza dell’esistenza di una decisione che lo riguarda (RTD II 2004 p. 399).

3.4.

Tornando al caso in esame, l’autorità di tassazione si è limitata a dichiarare il reclamo tardivo senza però provare in nessun modo la notifica del decreto del 18 dicembre 2018.

Sulla base dei documenti agli atti risulta che l’autorità ha inviato il richiamo a presentare la dichiarazione fiscale 2017, la diffida e la multa per violazione degli obblighi procedurali all’indirizzo “RI 1 *a __________, __________, __________, __________*”. Solo la diffida di pagamento datata 19 luglio 2019 è invece stata indirizzata a “RI 1*, __________, __________”.*

Pertanto non solo non vi sono elementi che rendano verosimile che la notifica del decreto sia effettivamente avvenuta, ma è addirittura nettamente più verosimile che la stessa non si sia mai verificata, visto che l’indirizzo al quale è stata inviata (Via __________, __________) non corrisponde a quello del contribuente (__________). Ancora in data 29 settembre 2019, il contribuente segnalava di non avere mai ricevuto il formulario della dichiarazione fiscale.

Per tutte le ragioni citate, si deve ritenere che il decreto del 18 dicembre 2018 non sia mai stato notificato all’insorgente.

4. 4.1.

Nel caso concreto, non si giustifica tuttavia semplicemente l’annullamento della decisione impugnata, con il rinvio degli atti all’Ufficio di tassazione, perché entri nel merito del reclamo. Al contrario, lo stesso decreto del 18 dicembre 2019 deve essere considerato nullo.

4.2.

Secondo l’art. 116 cpv. 1 LIFD le decisioni sono notificate al contribuente per scritto e devono indicare i rimedi giuridici.

Una decisione esiste giuridicamente solo dopo essere stata comunicata alle parti. Prima che ciò sia avvenuto è inesistente *(“Nichturteil”)*, è un semplice progetto di decisione. Una decisione che non è mai stata comunicata alle parti non può allora produrre alcun effetto giuridico (DTF 142 II 411 consid. 4.2 con riferimenti).

Siccome il decreto del 18 dicembre 2018, con cui al ricorrente è stata inflitta la multa, è stato indirizzato a __________, si impone la conclusione che non sia stato notificato al ricorrente. Non solo infatti l’indirizzo non corrisponde al suo, ma all’indirizzo del destinatario è stato anche anteposto il nome di un’altra persona, precisamente l’usufruttuaria dell’immobile di cui egli è comproprietario.

In queste circostanze, è escluso che la decisione possa ritenersi validamente notificata all’insorgente, essendo stata indirizzata ad un’altra persona, a sua volta contribuente.

4.3.

Generalmente, gli atti amministrativi non sono nulli ma solo annullabili, con la conseguenza che, se non sono stati impugnati, producono effetti giuridici. La nullità, cioè l’assenza totale di effetti di una decisione adottata, è ammessa solo se:

· il vizio che la inficia è particolarmente grave,

· il vizio è manifesto o perlomeno facile da scoprire e

· inoltre, la constatazione della nullità non mette seriamente in pericolo la certezza del diritto.

Lacune nel contenuto di una decisione comportano la sua nullità solo raramente, se si tratta di una lacuna particolarmente grave. Le cause di nullità concernono essenzialmente il difetto di competenza funzionale o materiale di un’autorità o l’esistenza di gravi errori di procedura (p. es. il fatto che la persona implicata non abbia potuto partecipare alla procedura). In tal caso, se una decisione è nulla, ogni autorità che si occupa del caso deve constatarlo in ogni momento e d’ufficio (cfr. p. es. DTF 138 II 501 consid. 3.1; 137 I 273 consid. 3.1; 137 III 217 consid.

2.4.3; 136 II 489 consid. 3.3; 133 II 366 consid. 3.1 e 3.2; 132 II 342 consid. 2.1; Locher, Kommentar zum Bundesgesetz über

die direkte Bundessteuer, vol. III, Basilea 2015, p. 757 ss., n. 32 ss.; Zweifel/Casanova/Beusch/Hunziker, Schweizerisches Steuerverfahrensrecht, Direkte Steuern, 2a ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2018, p. 409, n. 6).

4.4.

Nella fattispecie, il fatto che la decisione del 18 dicembre 2018 sia stata inviata all’usufruttuaria dell’immobile, al suo indirizzo in Italia, implica che al ricorrente sia stata preclusa la facoltà di impugnarla tempestivamente, tutelando in tal modo i suoi diritti. In queste circostanze, non si può che constatare la nullità della decisione.

5. Il ricorso è conseguentemente accolto. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto.

§ Di conseguenza, è constatata la nullità della decisione del 18 dicembre 2018.

2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss LTF).

4. Intimazione a:

1. Divisione delle contribuzioni Ufficio giuridico, viale S. Franscini 6, 6500 Bellinzona 2. Amm. federale delle contribuzioni Divisione principale, Eigerstrasse 65, 3003 Berna

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: La segretaria: