Taxpayer Appeal Regarding Inclusion of Supplementary Disability Insurance Benefits for Minor Children
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA taxpayer appealed the tax authority's decision for the 2018 tax year, arguing that the inclusion of supplementary disability insurance benefits received for his three minor children in his taxable income was an error, especially since his financial situation was similar to the previous year when no tax was due. The court first affirmed the general principle that all disability insurance proceeds, including supplementary child benefits, must be declared as income by the beneficiary recipient, which supports the tax authority's initial inclusion of the amounts. However, the court found that the tax authority's rejection of the taxpayer's objection was insufficiently reasoned because it failed to address the taxpayer's specific claim regarding the change in calculation method compared to prior years, particularly concerning potential maintenance obligations for the non-resident children, thus violating the taxpayer's right to a reasoned decision; consequently, the decision was annulled and sent back to the tax office for a new, properly motivated ruling.
Regesto Legislator
UfficialeRedditi da fonti previdenziali: rendita straordinaria assicurazione invalidità, rendita completiva per figli, deduzione contributo di mantenimento, annullamento della decisione
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe decision was annulled because the reasoning of the lower authority did not meet the requirements derived from the taxpayer's right to be heard.
Cited in relation to costs, though no costs were levied in the final order.
Cited in relation to costs, though no costs were levied in the final order.
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Testo completo
Incarti n. 80.2019.168 80.2019.169 · Lugano 23 settembre 2019 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici · Andrea Pedroli, presidente, Mauro Mini,Raffaele Guffi
segretaria · Mara Regazzoni
parti · RI 1 rappr. da: RA 1 contro
RS 1
oggetto · ricorso del 27 maggio 2019 contro la decisione del 29 maggio 2019 in materia di IC e IFD 2018.
Fatti
A. RI 1, nato il 15.07.1986, domiciliato a __________, ha percepito a titolo personale una rendita straordinaria di invalidità per un importo di complessivi fr. 18'804. - per il periodo dal 01.01.2018 al 31.12.2018. A questo importo è stata aggiunta una rendita di fr. 7'524. - per ognuno dei suoi tre figli minorenni, __________, __________ e __________ __________.
B. Notificandogli la tassazione IC/IFD 2018, con decisione del 15 maggio 2019, l’RS 1 (di seguito: UT) commisurava il reddito imponibile in fr. 35’300. – per l’imposta cantonale ed in fr. 38’000. – per l’imposta federale diretta. Dalla somma delle rendite straordinarie per il contribuente e per i figli (fr. 41’376.–), l’autorità di tassazione aveva ammesso in deduzione l’importo di fr. 2'000. - (IC) quale quota esente per beneficiari AVS/AI, nonché fr. 4'000. - (IC), e fr. 2'500. - (IFD) a titolo di oneri assicurativi ed interessi di capitali a risparmio.
C. Con reclamo del 13 maggio 2019, il ricorrente impugnava la suddetta decisione, lamentando un errore di calcolo, in quanto “*nel 2017 non vi furono importi da pagare (vedi fotocopia), la (…) situazione finanziaria non è cambiata dal 2017 e percepisce l’AI e la complementare*”.
D. L’Ufficio di tassazione respingeva il reclamo con decisione datata 29 maggio 2019 così motivata:
Nel caso specifico la rendita figli AI STRAO viene imposta al beneficiario di tale rendita. A fronte di quanto esposto in precedenza, il reclamo non è ammesso.
E. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 lamenta il mancato esonero dal pagamento delle imposte cantonali e federali 2018, sostenendo che l’autorità di tassazione si sia fondata su delle cifre che non corrispondono alle sue entrate, probabilmente a causa di un errore di calcolo.
In data 29 maggio 2019 l’Ufficio tassazione di Lugano ha rinunciato a presentare delle osservazioni rimettendosi alla decisione della Camera.
Diritto
1. 1.1.
Il ricorrente si limita a contestare il calcolo dell’imposta, argomentando che nei periodi precedenti, sebbene la sua situazione fosse la stessa, non pagava alcuna imposta sul reddito. La differenza nel calcolo dell’imposta, da cui dipende il fatto che vi sia un debito fiscale, è riconducibile alla circostanza che, diversamente dai periodi fiscali precedenti, l’Ufficio di tassazione ha incluso nel reddito imponibile anche le rendite versate al contribuente per i suoi tre figli minorenni.
1.2.
A tale riguardo, conformemente a quanto disciplinato dagli art. 22 cpv. 1 LIFD e 21 cpv. 1 LT, tutti i proventi dall’assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità devono essere esposti nella partita fiscale dei diretti interessati.
Il beneficiario di una rendita d’invalidità che, in virtù dell’art. 35 cpv. 1 della legge federale sull’assicurazione per l’invalidità (LAI; RS 831.20), ha diritto a una rendita completiva per figlio, deve conseguentemente dichiarare anche quest’ultima rendita. Poco importa se destinata per un figlio minorenne o maggiorenne ancora in formazione (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 3ª ediz., Zurigo 2016, n. 28 ad art. 22 LIFD, p. 456; Locher, Kommentar zum DBG, Therwil/Basilea 2001, n. 13 ad art. 22 LIFD, p. 556; Agner/Digeronimo/Neuhaus/Steinmann, Kommentar zum DBG – Ergänzungsband, Zurigo 2000, n. 2a ad art. 22 LIFD, p. 92; v. anche decisione TF n. 2A.536/2001 del 29 maggio 2002, in: RF 2002 p. 632 consid. 3.1).
Questa Camera, da parte sua, ha già avuto modo di sottolineare che la rendita completiva per figli va esposta nella partita fiscale del genitore beneficiario, anche qualora per motivi di tirocinio o di studio il figlio maggiorenne, che dà diritto alla completiva sino al compimento del suo 25mo anno di età (art. 25 cpv. 5 della legge federale su l’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti [LAVS; RS 831.10], applicabile per analogia), avesse scelto un domicilio diverso da quello del o dei genitori invalidi (CDT n. 80.2013.147, 22 ottobre 2014; CDT n. 80.2009.23 del 15 aprile 2009; CDT n. 80.2000.130 del 2 ottobre 2000).
1.3.
Nella fattispecie, l’insorgente è beneficiario di una rendita straordinaria di invalidità secondo l’art. 39 ss. LAI. Non vi è comunque ragione di sottoporla a un regime fiscale diverso rispetto alle rendite ordinarie.
La decisione impugnata, con cui le rendite straordinarie dell’assicurazione invalidità versate al ricorrente per i tre figli sono state considerate suo reddito imponibile, è pertanto conforme al diritto applicabile.
2. 2.1.
Dagli atti risulta peraltro che i tre figli minorenni non convivono con il ricorrente. Non emerge alcuna indicazione in merito agli obblighi di mantenimento cui è tenuto quest’ultimo. Si può facilmente immaginare che sia obbligato al pagamento di alimenti alle rispettive madri dei minori in questione. In tal caso, ci si domanda perché non gli sia stata riconosciuta la deduzione della prestazione di mantenimento. Per chiarire questo aspetto, è tuttavia necessario esaminare la convenzione di mantenimento, che non è agli atti.
2.2.
Adita dal contribuente con reclamo, l’autorità di tassazione deve prendere una decisione motivata (art.
208 cpv. 2 LT; art. 135 cpv. 2 prima frase LIFD), fondandosi sui risultati dell’inchiesta (art. 208 cpv. 1 LT; art. 135 cpv. 1 LIFD; v. anche Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 422).
Per giurisprudenza costante, il diritto a una motivazione ha natura formale: la sua violazione comporta, di regola, l’annullamento dell’atto impugnato, senza che vada vagliato se quest’ultimo, nel merito, è corretto (DTF 119 Ia 136 consid. 2a p. 138, 118 Ia 17 consid. 1a p. 18, 104 consid. c p. 109 con relativi riferimenti).
L’art. 29 Cost. fed. impone alle autorità amministrative e giudiziarie di pronunciarsi sulle allegazioni delle parti nei considerandi delle loro decisioni, riferendosi agli argomenti da queste addotti. Una motivazione può comunque essere ritenuta sufficiente quando l’autorità menziona, almeno brevemente, i motivi che l’hanno spinta a decidere in un senso piuttosto che nell’altro e pone quindi l’interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali possibilità d’impugnazione presso un’istanza superiore (DTF 114 Ia 242 consid. 2, 112 Ia 109 consid. b e rimandi, 111 Ia 1).
La motivazione deve dunque consistere nell’esposizione della fattispecie e in una motivazione giuridica, dalla quale risulta su cosa si fonda il dispositivo della decisione: solo in tal modo, infatti, il contribuente è in condizione di motivare il suo ricorso e l’autorità di ricorso di sottoporre a verifica la decisione stessa (Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, 2ª ediz., Vol. III, Basilea 1992, p. 249; inoltre decisione CDT n. 80.2002.205 del 5 agosto 2003, in: RtiD I-2004 n.19t).
2.3.
Nel suo reclamo del 13 maggio 2019 il ricorrente ha chiesto delle spiegazioni all’autorità di tassazione in merito alla decisione di tassazione 2018 visto che, a suo dire, “*la situazione finanziaria non è cambiata dal 2017 e percepisce l’AI e la complementare*”: L’autorità si è peraltro limitata a respingere il reclamo e confermare la sua decisione spiegando che “*la rendita figli AI STRAO viene imposta al beneficiario di tale rendita*”. Nessun cenno è stato fatto agli obblighi di mantenimento che gravano sul reclamante.
Quando poi ha preso conoscenza del ricorso, l’Ufficio di tassazione ha rinunciato a presentare delle osservazioni. In tal modo, non ha messo la Camera di diritto tributario nelle condizioni di poter verificare se il calcolo dell’imposta, contestato dall’insorgente, sia conforme alla legge.
2.4.
Così motivata la decisione non permette al ricorrente di comprendere le ragioni per le quali l’autorità di tassazione abbia modificato da un periodo fiscale all’altro le modalità di calcolo dell’imposta, tenuto conto che la sua situazione non sembra essere cambiata rispetto ai periodi fiscali precedenti. Per questi motivi, si deve concludere che la motivazione della decisione impugnata non rispetta le esigenze che discendono dal diritto di essere sentito (art. 29 Cost.) del contribuente.
Pertanto, la decisione su reclamo del 29 maggio 2019 è annullata e gli atti sono rinviati all’Ufficio di tassazione per una nuova decisione motivata.
3. Visto l’esito del ricorso, non si prelevano tasse, spese e ripetibili.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT dichiara e pronuncia
1. La decisione su reclamo del
29 maggio 2019 è annullata e gli atti sono rinviati all’Ufficio di tassazione per una nuova decisione motivata.
2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
3. Contro il presen Copia per conoscenza:
- municipio di .
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria: