Jurisdictional Transfer of Procedural Fine Appeal
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA taxpayer filed an appeal seeking a reduction of a fine imposed for failing to submit the 2017 tax return, arguing the original fine of CHF 1,200 was excessive given their financial situation, and proposed paying CHF 250 instead. The court reasoned that under relevant tax law, the decision imposing the procedural violation fine must be appealed via a formal complaint submitted directly to the taxing authority that issued the initial decision, making the appellate court jurisdictionally incompetent to rule on the merits of the fine amount. Therefore, the court ordered the taxpayer's submission to be transmitted to the competent taxing authority to be treated as a timely appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 206 cpv. 1 LT, Art. 266 cpv. 4 LT, Art. 132 cpv. 1 LIFD, Art. 182 cpv. 3 LIFD, Art. 133 cpv. 2 LIFD, Art. 192 cpv. 4 LT; Jurisdictional Transfer of Procedural Fine Appeal: The court reasoned that under relevant tax law, the decision imposing the procedural violation fine must be appealed via a formal complaint submitted directly to the taxing authority that issued the initial decision, making the appellate court jurisdictionally incompetent to rule on the merits of the fine amount. Therefore, the court ordered the taxpayer's submission to be transmitted to the competent taxing authority to be treated as a timely appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited as the procedural basis for deeming the appeal timely upon transfer to the competent authority.
Cited analogously for cantonal tax law regarding the timely filing of the appeal upon transfer.
Cited in the preamble to costs assessment, relating to cantonal tax proceedings.
Cited in the preamble to costs assessment, relating to federal direct tax proceedings.
Testo completo
Incarto n. 80.2018.237 · Lugano 29 novembre 2018 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello giudice Andrea Pedroli
segretaria · Mara Regazzoni
parti · RI 1 contro
RS 1
oggetto · ricorso del 29 ottobre 2018 contro la decisione del 16 ottobre 2018 in materia di multa per violazione degli obblighi di procedura.
Fatti
- con decisione del 16 ottobre 2018, l’RS 1 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 1'200.– per violazione degli obblighi procedurali, per non avere inoltrato la dichiarazione d’imposta per il periodo fiscale 2017;
- con scritto del 28/29 ottobre 2018, il contribuente si è rivolto alla Camera di diritto tributario, affermando di rendersi conto “della mancanza da parte [sua]”, ma di ritenere esosa la multa di fr. 1'200.–, alla luce della sua situazione finanziaria, e chiedendo di “pagare una multa di 250.–“;
- il 31 ottobre 2018, questo giudice si è rivolto al contribuente, attribuendogli un termine di dieci giorni per confermare la volontà di interporre ricorso contro la decisione dell’Ufficio di tassazione ed eventualmente per presentare un ricorso conforme ai requisiti di forma previsti dalla legge;
- il 19 novembre 2018 il ricorrente ha risposto, confermando di voler interporre ricorso e ribadendo di impegnarsi a pagare 250 franchi.
Diritto
- conformemente all’art. 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;
- l’art. 206 cpv. 1 LT per l’imposta cantonale (applicabile anche alla procedura per violazione degli obblighi procedurali secondo l’art. 266 cpv. 4 LT) e l’art. 132 cpv. 1 LIFD per l’imposta federale diretta (applicabile anche alla procedura per violazione degli obblighi procedurali secondo l’art. 182 cpv. 3 LIFD) stabiliscono che contro la decisione dell’Ufficio di tassazione il contribuente può reclamare per iscritto all’autorità che ha emesso la tassazione, entro trenta giorni dalla notifica;
- come ricordato al contribuente, nella lettera indirizzatagli in data 31 ottobre 2018, la decisione con cui l’Ufficio di tassazione gli ha inflitto la multa per violazione degli obblighi procedurali è pertanto impugnabile con reclamo allo stesso ufficio;
- ne consegue che la Camera di diritto tributario non ha la competenza per entrare nel merito del reclamo;
- il reclamo presentato a un ufficio incompetente deve tuttavia essere trasmesso senza indugio all’autorità di tassazione competente e, in tal caso, il termine di presentazione del reclamo è reputato osservato se quest’ultimo è giunto all’ufficio incompetente o è consegnato a un ufficio postale svizzero il giorno della scadenza (art. 133 cpv. 2 LIFD; v anche, per l’imposta cantonale, art. 192 cpv. 4 LT);
- ne consegue che lo scritto del 28/29 ottobre 2018 del contribuente deve essere trasmesso all’RS 1, perché sia considerato reclamo contro la decisione del 16 ottobre 2018.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT dichiara e pronuncia
1. Lo scritto del 28/29 ottobre 2018 del contribuente è trasmesso all’Ufficio circondariale di tassazione Lugano Campagna, perché sia considerato reclamo contro la decisione del 16 ottobre 2018 .
2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
3. Contro il presen
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria: