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80.2018.127 • CATI TI 80.2018.127 Generato dall'IA

Taxpayer Appeal Dismissed for Improper Direct Filing Lacking Required Reasoning

Numero d'incarto 80.2018.127
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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Taxpayers appealed tax assessments for 2011 and 2012, requesting a declaration of prescription and refund of payments, based on their assertion that the tax authority's prior letters merely announcing an investigation did not interrupt the limitation period as per older federal case law. The court dismissed the appeal because it was filed directly to the appellate body ("Sprungrekurs") instead of first lodging a formal claim ("reclamo") with the tax office, and this direct filing lacked the necessary consent from the tax office and failed the requirement that the challenged assessment decisions be "exhaustively reasoned," as they only detailed modifications from the initial declaration, which is an incurable defect mandating the transmission of the case back to the tax office to proceed as a formal claim.

Regesto Legislator

Ufficiale

Procedura: ricorso omisso medio alla CDT, solo contro decisione di tassazione “già esaustivamente motivata”, vizio insanabile, trasmissione del reclamo all’Ufficio di tassazione

Parole chiave

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restituzione dell'imposta autorità fiscale insinuazione del credito vizio formale vizio del consenso crescita in giudicato della tassazione

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 79 I 248
- i reclamanti fanno riferimento a una sentenza del 13.11.1953, con la quale il Tribunale federale ha negato che si potesse considerare atto interruttivo della prescrizione una semplice comunicazione, con cui l’autorità aveva preannunciato una successiva tassazione (DTF 79 I 248);
DTF 126 II 1
Tax Assessment Statute of Limitations Interruption by Notice of Future Assessment
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 206 cpv. 2 LT

Cited in the dispositive for the transmission of the appeal as a complaint to the Tax Office.

art. 144 LIFD

Cited in the preamble to the decision for regulating court fees.

art. 231 LT

Cited in the preamble to the decision for regulating court fees.

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Testo completo

Incarti n. 80.2018.127 80.2018.128 · Lugano 4 luglio 2018/dp · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello giudice Andrea Pedroli

segretaria · Gabriella Mameli, vicecancelliera

parti · RI 1 RI 2 entrambi rappr. da: RA 1 contro

RS 1

oggetto · ricorso del 3 luglio 2018 contro la decisione del 31 maggio 2018 in materia di IC e IFD 2011 e 2012.

Fatti

- con decisioni del 31 maggio 2018, l’RS 1 ha notificato ai coniugi RI 1 e RI 2 le tassazioni IC e IFD per i periodi fiscali 2011 e 2012;

- con ricorso alla Camera di diritto tributario, i contribuenti chiedono che sia constatata l’intervenuta prescrizione del diritto di tassare e che siano rimborsati tutti gli acconti versati per le imposte dei periodi fiscali in questione, oltre agli interessi nella misura del 5%;

- i reclamanti fanno riferimento a una sentenza del 13.11.1953, con la quale il Tribunale federale ha negato che si potesse considerare atto interruttivo della prescrizione una semplice comunicazione, con cui l’autorità aveva preannunciato una successiva tassazione (DTF 79 I 248);

- nel loro caso, l’Ufficio di tassazione avrebbe preteso di interrompere la prescrizione con l’invio di due lettere, che li informavano che l’accertamento fiscale era in corso e che la prescrizione era interrotta;

- secondo gli insorgenti, questa Corte dovrebbe entrare nel merito del suo ricorso in applicazione degli articoli 206 cpv. 2 LT e 132 cpv. 2 LIFD.

Diritto

- conformemente all’art. 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;

- la Camera di

diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli Uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine;

- essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata;

- con il loro ricorso *omisso medio (“Sprungrekurs”)*, i contribuenti hanno impugnato due decisioni dell’Ufficio di tassazione, contro le quali, secondo i rimedi giuridici indicati nelle stesse, è ammesso il reclamo allo stesso Ufficio di tassazione;

- per gli articoli 206 cpv.

1 LT e 132 cpv. 1 LIFD, contro la decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione;

- tuttavia, il reclamo presentato contro una decisione di tassazione già esaustivamente motivata può essere trasmessa come ricorso, con il consenso del reclamante e degli altri proponenti (art. 103 cpv. 1 lett. b e 104 cpv. 1), alla commissione cantonale di ricorso in materia di imposte (art. 132 cpv. 2 LIFD);

- il diritto cantonale, da parte sua, prevede che il reclamo presentato contro una decisione di tassazione già esaustivamente motivata possa essere trasmesso come ricorso, con il consenso del reclamante e degli altri proponenti, alla Camera di diritto tributario (art. 206 cpv. 2 LT);

- con questa norma, il legislatore ha inteso razionalizzare la procedura (cfr. Rapporto della Commissione speciale in materia tributaria del 30 agosto 1976, p. 150; inoltre Messaggio concernente l'armonizzazione fiscale del 25 maggio 1983, ad art. 137; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, n. 6 ad art. 133 LIFD, p. 419; Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, 3a ediz., Basilea 2017, n. 27 ad art. 132 LIFD, p. 2267; inoltre CDT n. 80.96.00201 del 5 marzo 1997, in RDAT II-1997 n. 31t);

- il primo requisito, cui la legge subordina la trasmissione del reclamo all’autorità di ricorso, come detto, è che ciò avvenga “con il consenso del reclamante e degli altri proponenti”;

- lasciando aperta la questione se sia necessario in ogni caso anche il consenso dell’Amministrazione federale delle contribuzioni e dell’amministrazione cantonale dell’imposta federale diretta, quali “altri proponenti (art. 103 cpv. 1 lett. *b* e art. 104 cpv. 1)” (art. 132 cpv. 2 LIFD), in ogni caso è richiesto quello dell’Ufficio di tassazione (Zweifel/Hunziker, op. cit., n. 28 ad art. 132 LIFD, p. 2267);

- in sé, il reclamo dovrebbe anzi essere inoltrato alla stessa autorità di tassazione, alla quale competerebbe poi la sua trasmissione all’autorità di ricorso, in considerazione del fatto che la legge ha optato per la forma del ricorso *omisso medio* indiretto *(“mittelbare Sprungrekurs”)* e non diretto *(“unmittelbare Sprungrekurs”)*, nel quale caso il reclamante potrebbe indirizzare il suo reclamo direttamente all’autorità di ricorso (Locher, Kommentar zum DBG, vol. III, Basilea 2016, n. 26 ad art. 132 LIFD, p. 576);

- nel caso in esame, il reclamo è stato inoltrato direttamente a questa Corte e non risulta che l’Ufficio di tassazione abbia espresso il proprio consenso alla sua trasmissione all’autorità di ricorso;

- l’ulteriore condizione, cui la legge subordina la trasmissione del reclamo all’autorità di ricorso, è che la decisione di tassazione impugnata sia “già esaustivamente motivata”;

- la motivazione della decisione impugnata non deve pertanto soddisfare i soli requisiti di una decisione di tassazione, secondo cui è sufficiente che siano comunicate al contribuente le “modificazioni rispetto alla dichiarazione d'imposta” (art.

131 cpv. 2 LIFD; per il diritto cantonale art. 205 cpv. 2 LT), ma deve perlomeno essere conforme a quelli previsti per la decisione su reclamo secondo gli articoli

135 cpv. 2 LIFD e 208 cpv. 2 LT, se non è addirittura richiesta una motivazione qualificata, nella quale l’autorità prende posizione in modo esauriente sulla

fattispecie e si confronta con la contraria tesi giuridica del contribuente (Zweifel/Hunziker, op. cit., n. 29 e 29a

ad art. 132 LIFD, p. 2267; Locher, op. cit. n. 29 ad art. 132 LIFD, p. 577, entrambi con riferimenti a giurisprudenza);

- tornando alla fattispecie in esame, le decisioni impugnate contengono unicamente l’indicazione delle modificazioni rispetto alla dichiarazione d’imposta, cioè soddisfano i requisiti previsti per la motivazione di una decisione di tassazione, limitandosi a comunicare al contribuente quali elementi delle sue dichiarazioni non sono stati ripresi nelle decisioni stesse;

- il reclamo verte peraltro su un unico aspetto, che non era neppure stato trattato nelle decisioni impugnate, ma è stato sollevato solo nel reclamo;

- è evidente pertanto che le decisioni impugnate non possano presentare una motivazione “esaustiva” sulla questione della prescrizione del diritto di tassare;

- ne consegue che questa Corte non può entrare nel merito del reclamo dei contribuenti, non essendo adempiuti i presupposti previsti dalle leggi federale e cantonale per la sua trasmissione all’autorità di ricorso;

- poiché la mancanza di una motivazione esaustiva è considerata un vizio insanabile (Zweifel/Hunziker, op. cit., n. 31 ad art. 132 LIFD, p. 2268), non si può fare altro che trasmettere il reclamo all’Ufficio di tassazione, perché adotti una decisione su reclamo;

- circa il merito del reclamo, va segnalato agli insorgenti che, in una sentenza del 26.11.1999 (DTF 126 II 1 consid. 2f.), confrontandosi proprio con la DTF 79 I 248, il Tribunale federale ha espressamente ammesso che possa essere considerata quale atto interruttivo della prescrizione una comunicazione il cui scopo si esaurisce nell’interrompere il decorso della prescrizione (v. anche la sentenza 2C_587/2009 del 28.04.2010 consid. 3.2);

- il reclamo è pertanto trasmesso all’Ufficio di tassazione, per competenza;

- tassa di giustizia e spese processuali sono a carico dei reclamanti.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT dichiara e pronuncia

1. Il ricorso del 3 luglio 2018 è trasmesso all’Ufficio di tassazione di Lugano Campagna, perché sia considerato reclamo contro le decisioni di tassazione del 31 maggio 2018.

2. Le spese processuali consistenti:

a. nella tassa di giustizia di fr. 400.–

b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: La segretaria: