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80.2017.39 • CATI TI 80.2017.39 Generato dall'IA

Taxpayer Appeal of Penalty for Failure to File Due to Blindness

Numero d'incarto 80.2017.39
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A taxpayer appealed a tax assessment that included a penalty fee following repeated failure to file the 2015 tax declaration, citing the severe blindness of the spouse responsible for tax matters and the taxpayer's own inability to complete the forms, despite the tax office having initially canceled a previous penalty notice and offered extensions and in-person assistance; the court rejected the appeal, reasoning that all taxpayers, regardless of age or health, are legally obligated to file returns or appoint a representative, and the tax office acted lawfully by issuing the penalty fee as a standard administrative charge for procedural non-compliance, though it waived the court costs for the appellant.

Regesto Legislator

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Art. 198 cpv. 3 LT, Art. 398 CC, Art. 130 cpv. 2 LIFD, Art. 144 LIFD, Art. 146 LIFD, Art. 73 LAID; Taxpayer Appeal of Penalty for Failure to File Due to Blindness: Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

Parole chiave

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assistenza amministrativa fiscale decisione di tassazione multa al contribuente tassazione delle spese dichiarazione fiscale tardiva differimento dell'imposizione

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 144 LIFD

Cited in the context of the costs provisions applied to the final judgment.

art. 231 LT

Cited in the context of the costs provisions applied to the final judgment.

art. 146 LIFD

Cited as the procedural basis allowing an appeal to the Federal Tribunal against the decision.

art. 73 LAID

Cited as the procedural basis allowing an appeal to the Federal Tribunal against the decision.

art. 82 ss. LTF

Cited as the procedural basis allowing an appeal to the Federal Tribunal against the decision.

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Testo completo

Incarto n. 80.2017.39 · Lugano 6 aprile 2017 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici · Andrea Pedroli, presidente, Mauro Mini,Raffaele Guffi

segretaria · Mara Regazzoni

parti · RI 1 contro

RS 1

oggetto · ricorso del 14 febbraio 2017 contro la decisione del 30 gennaio 2017 in materia di diffida ad inoltrare la dichiarazione d’imposta.

Fatti

- i coniugi __________, nato il 6 novembre 1931, e RI 1, nata il 18 febbraio 1932, sono domiciliati a __________;

- non avendo i contribuenti inoltrato la dichiarazione d’imposta 2015 entro il termine del 30 aprile 2016, l’RS 1 ha proceduto ad inviar loro un richiamo, in data 17 maggio 2016;

- con scritto del 3 giugno 2016, RI 1 si è rivolta all’Ufficio di tassazione, comunicando che il marito aveva perso la vista a causa di una gravissima malattia e che la stessa non si era mai occupata della dichiarazione d’imposta e “non saprebbe neppure da dove iniziare”, con la conseguenza che non era loro possibile dare seguito alla richiesta dell’autorità fiscale;

- il 15 ottobre 2016, l’Ufficio di tassazione ha intimato ai contribuenti una diffida, avvertendoli che, se non avessero inoltrato la dichiarazione entro venti giorni, gli avrebbe inflitto una multa;

- RI 1 ha reclamato contro la diffida, con lettera del 26 ottobre 2016, manifestando “stupore e disappunto” e contestando di aver ricevuto un richiamo;

- la reclamante ribadiva quanto esposto nello scritto del 3 giugno 2016, al quale non era stata data risposta, ed allegava un certificato medico relativo alle condizioni del marito;

- l’autorità fiscale ha accolto il reclamo e, con decisione dell’11 novembre 2016, ha annullato la diffida;

- il 16 novembre 2016 ha concesso poi ai contribuenti una proroga fino al 31 dicembre 2016 per presentare la dichiarazione d’imposta;

- in seguito all’invio, da parte della stessa contribuente, di una lettera al Direttore del Dipartimento delle finanze e dell’economia Christian Vitta, con scritto del 14 dicembre 2016 l’Ufficio di tassazione ha scritto alla mittente, invitandola a presentarsi presso i propri uffici “quando a lei più comodo” e chiedendole di “voler portare la documentazione interente la dichiarazione d’imposta 2015 così da poterla aiutare nella compilazione”;

- con decisione del 17 gennaio 2017, l’Ufficio di tassazione ha nuovamente diffidato i contribuenti ad adempiere i loro obblighi procedurali, concedendo loro “un’ultima proroga” fino al 28 febbraio 2017;

- con lettera del 26 gennaio 2017, RI 1 ha lamentato di non avere ottenuto una risposta alla sua “ripetuta richiesta di esonero della dichiarazione d’imposta relativa al 2015 e di quelle future”;

- la contribuente ha definito “inattuabile” la proposta di recarsi presso l’Ufficio di tassazione, a causa del freddo e di un recente infortunio;

- con decisione del 30 gennaio 2017, l’autorità fiscale ha respinto il reclamo, sottolineando che la dichiarazione non era stata inoltrata né era stata chiesta un’ulteriore proroga;

- con scritto del 13 febbraio 2017, la contribuente ha nuovamente manifestato il proprio scontento per la mancata esenzione dall’obbligo di presentare la dichiarazione;

- con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta la tassa di diffida, “in quanto le considerazioni addotte dall’ufficio tassazione per sostenerla, non corrispondono alla realtà”;

- lamenta che l’autorità fiscale non abbia mai preso posizione sulla sua domanda di essere esonerata dall’obbligo di presentare la dichiarazione d’imposta, in seguito alla grave malattia del marito ed alle motivazioni da lei apportate;

- nelle sue osservazioni del

17 febbraio 2017, l’Ufficio di tassazione propone di respingere il ricorso, rilevando che nessuna persona fisica è esentata dall’obbligo di presentare la dichiarazione e che, in caso di impossibilità di adempiere, il contribuente è tenuto a nominare un rappresentante;

- l’insorgente ha replicato, in data 25 febbraio 2017, lamentando la “disumanità” e il “menefreghismo” manifestati dall’Ufficio di tassazione e ribadendo che le sarà “impossibile, ora e in futuro, procedere alla compilazione della dichiarazione fiscale”.

Diritto

- secondo gli art. 198 cpv.

3 LT e 124 cpv. 3 LIFD, il contribuente che omette di inviare la dichiarazione d’imposta o che presenta un modulo incompleto, è diffidato a rimediarvi entro un congruo termine;

- la legge tributaria precisa, a tale proposito, che per ogni diffida è percepita una tassa stabilita dal Consiglio di Stato e che contro la diffida è data facoltà di reclamo all’autorità fiscale e di ricorso alla Camera di diritto tributario entro 30 giorni (art. 198 cpv. 4 e 5 LT);

- l’art. 19 del regolamento della legge tributaria del 18 ottobre 1994 (RL 10.2.1.1.1), nella versione in vigore dal 1° gennaio 2014, stabilisce che per ogni diffida inviata al contribuente che non osserva i termini di consegna della dichiarazione d’imposta o dei conteggi delle imposte trattenute alla fonte viene percepita una tassa di fr. 50.–;

- per quanto precede, la tassa di diffida altro non è che una tassa di cancelleria che viene prelevata automaticamente, al momento dell’invio della diffida, per coprire i costi causati dall’inadempienza procedurale del contribuente, che ha costretto, con il proprio comportamento passivo, l’autorità fiscale dapprima a richiamarlo all’obbligo di presentare la dichiarazione e, rimasto senza seguito tale invito, a diffidarlo (Bottoli, Lineamenti di diritto tributario ticinese, p. 126);

- nel caso in esame, come visto, la ricorrente ha contestato la diffida, facendo riferimento alla corrispondenza scambiata con l’autorità di tassazione, in merito alla sua pretesa di essere esonerata dall’obbligo di compilare ed inoltrare la dichiarazione;

- pur comprendendo lo sconforto della contribuente, per la grave malattia che affligge suo marito e per le difficoltà che riscontra nell’adempimento degli obblighi fiscali, si deve dare atto all’Ufficio di tassazione di aver proceduto in modo conforme alla legge;

- è vero infatti che ogni contribuente è obbligato a presentare la dichiarazione, indipendentemente dalla sua età e dal suo stato di salute;

- neppure chi è incapace di discernimento è esonerato dall’obbligo, anche se, non godendo della capacità processuale e di essere parte, di solito viene privato dell’esercizio dei diritti civili e viene sottoposto a curatela generale (art. 398 CC), con la conseguenza che i suoi obblighi e i suoi diritti, nella procedura fiscale, sono esercitati dal curatore;

- se la ricorrente gode ancora dell’esercizio dei diritti civili, ma ritiene di non essere in grado di adempiere personalmente gli obblighi procedurali richiesti dalla legge, ha poi il diritto, come già indicato dall’Ufficio di tassazione, di designare un rappresentante, che può anche essere un suo congiunto o un’altra persona che gode della sua fiducia;

- d’altra parte, l’insorgente ha indirizzato numerose lettere all’autorità di tassazione e persino al direttore del Dipartimento delle finanze e dell’economia, dimostrando in tal modo di essere assistita da persone che la aiutano nei rapporti con le autorità;

- non si può che invitare pertanto la ricorrente, anche per evitare vere e proprie sanzioni, a seguire le raccomandazioni già ricevute, dall’Ufficio di tassazione (a recarsi presso l’Ufficio di tassazione per essere aiutata a compilare la dichiarazione o a designare un rappresentante) e dal direttore del Dipartimento (a rivolgersi a Pro Senectute);

- anche la sua disponibilità, manifestata nel ricorso, a subire una tassazione d’ufficio, non risolve il problema, in quanto presuppone a sua volta la diffida (cfr. articoli

130 cpv. 2 LIFD e 204 cpv. 2 LT);

- ne consegue che il ricorso deve essere respinto;

- eccezionalmente si rinuncia a porre a carico della ricorrente la tassa di giustizia e le spese processuali.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

-; -; -.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: La segretaria: