Taxpayer Inheritance Share Corrected for Property Valuation
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA taxpayer, whose income tax liability in the canton was limited due to being a member of an estate owning real estate, appealed the tax authority's assessment for the 2014 fiscal year, which calculated the taxable substance based on a 1/7 share of the property's official valuation, resulting in an asset value of CHF 15,087. The court accepted the appeal, reasoning that while the official valuation of the property (CHF 105,615) was correctly used as mandated by law, documentary evidence, including records from the land registry, established that the taxpayer's actual inheritance share as of December 31, 2014, was 1/48, not 1/7, thus rectifying the taxable property value to CHF 2,200.30 and consequently remitting court fees and costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 231 LT, Art. 73 LAID, art. 82 ss. LTF; Taxpayer Inheritance Share Corrected for Property Valuation: The court accepted the appeal, reasoning that while the official valuation of the property (CHF 105,615) was correctly used as mandated by law, documentary evidence, including records from the land registry, established that the taxpayer's actual inheritance share as of December 31, 2014, was 1/48, not 1/7, thus rectifying the taxable property value to CHF 2,200.30 and consequently remitting court fees and costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision was cited in relation to the decision on costs (no costs or legal fees levied).
Cited as the provision governing the time limit for filing an appeal to the Federal Supreme Court.
Cited as the procedural basis for filing an appeal in matters of public law to the Federal Supreme Court.
Testo completo
Incarto n. 80.2017.299 · Lugano 9 maggio 2018 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello giudice Andrea Pedroli
vicecancelliera · Daniela Fossati
parti · RI 1 contro
RS 1
oggetto · ricorso dell’11 dicembre 2017 contro la decisione del 29 novembre 2017 in materia di IC 2014.
Fatti
- RI 1, domiciliato a __________ (quartiere di __________) (__________), nel periodo fiscale litigioso, era limitatamente assoggettato alle imposte nel Canton Ticino, quale membro di una comunione ereditaria che era proprietaria del fondo n. __________ RFD del Comune di __________;
- notificando al contribuente la tassazione IC 2014, con decisione del 25 ottobre 2017, l’RS 1 ha commisurato la sostanza imponibile in fr. 12'000.– e quella determinante per l’aliquota in fr. 468'000.–, stabilendo l’imposta in soli fr. 21.30;
- il contribuente ha interposto reclamo in data 7 novembre 2017, contestando il valore di stima dell’immobile e la quota parte riguardante il fondo in questione, chiedendo parimenti di ricalcolare l’imposta dovuta;
- l’autorità di tassazione ha respinto il reclamo, con decisione del 29 novembre 2017, nella quale ha esposto che il valore di stima del fondo in questione ammonta a fr. 105'615.–, mentre la quota parte del contribuente è di 1/7, corrispondente a fr. 15'087.– "alla quale sono stati aggiunti i titoli come riportati nella dichiarazione del Canton __________ inoltrata dal contribuente al fine della determinazione dell’aliquota globale. All’autorità di tassazione non sono noti ulteriori elementi …";
- con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 impugna la suddetta decisione ritenendola arbitraria, contestando nuovamente il valore di stima del fondo, così come il calcolo eseguito dall’autorità fiscale per la sua quota parte (che a suo dire corrisponderebbe a 1/48);
- con osservazioni del 20 dicembre 2017, l’RS 1 evidenzia in primo luogo che RI 1 è stato tassato per la quota parte del valore di stima inerente al fondo no. __________ del RFD di __________ per l’importo 15'087.–, senza esporre alcun valore locativo;
- in secondo luogo, fino alla data del decesso, avvenuto il 22 febbraio 2014, di __________, il fondo sarebbe stato imposto, nella misura del 100%, a quest’ultimo;
- da ultimo, l’importo di fr. 15'087.–, si basa "sulla stima ufficiale del fondo corrispondente a Fr. 105'615.–, divisa per la quota parte del contribuente risultante dal registro fondiario di 1/7, valore imposto pro-rata dalla data del decesso di __________ (correzione Fr. 2'506.– come risultante a riparto intercantonale)";
- con replica del 5 gennaio 2018, RI 1 produce diversa documentazione;
Diritto
- conformemente all’art. 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;
- secondo l’art. cpv. 1 LT, nella versione in vigore nel periodo fiscale litigioso, gli immobili e i loro accessori sono imposti per il valore di stima ufficiale;
- il valore di stima ufficiale del mapp. n. __________ RFD di __________ corrispondeva, alla fine del periodo fiscale 2014, a fr. 105'615.–;
- come anticipato, tale valore è determinante, ai fini del calcolo dell’imposta sulla sostanza, in quanto imposto dalla legge ed è peraltro inferiore rispetto al valore venale stabilito in fr. 180'000.– nel rapporto peritale del 25 giugno 2013 prodotto da RI 1 e rispetto al prezzo per il quale l’immobile è stato venduto nel 2016 (fr. 120'000.–) (cfr., al proposito, il presente ricorso con i relativi allegati);
- per quanto riguarda la quota ereditaria del ricorrente, dai documenti agli atti e dall’ulteriore documentazione assunta da questa Corte presso l’Ufficio del registro fondiario di __________ è emerso che, al 31 dicembre 2014, la stessa corrispondeva in effetti a 1/48, come da lui indicato nel gravame, e non di 1/7, come stabilito dall’autorità fiscale nella decisione impugnata;
- al decesso di __________, il 26 giugno 2012, la sua quota di comproprietà di un mezzo è passata alla comunione ereditaria formata dal marito __________ e da sette altri parenti, fra i quali il ricorrente;
- le quote ereditarie dei sette discendenti non erano peraltro uguali: una coerede ha ereditato la metà (del quarto, cioè 1/8 o 6/48) e gli altri sei la rimanente metà (del quarto, cioè 1/48 ciascuno);
- di conseguenza, il valore di stima ufficiale della sostanza immobiliare di RI 1 nel Cantone Ticino è rettificato in fr. 2'200.30 (fr. 105'615.– : 48);
- visto l’esito del ricorso, non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 29 novembre 2017 è riformata nel senso che il valore di stima della sostanza immobiliare nel Cantone Ticino è stabilito in fr. 2'200.30.
2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
- - -
Copia per conoscenza:
- municipio di.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria: