Taxpayer Appeal on Spousal Income Deduction Allocation Inadmissible Due to Procedural Defects
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA taxpayer filed an appeal challenging the allocation of a double-income deduction in a 2014 spousal tax division, arguing it should be assigned entirely to them due to significantly lower past and present income compared to their spouse, despite having custody of the children. The court declared the appeal inadmissible because the initial filing did not meet the statutory requirements, specifically by failing to state conclusions, the facts supporting them, and the necessary evidence, and the appellant failed to rectify these deficiencies after being formally warned and granted a compliance period, irrespective of the underlying merit where the existing split was arguably not to the appellant's detriment.
Regesto Legislator
UfficialeResponsabilità solidale dei coniugi: decadenza, ripartizione delle deduzioni, deduzione per coniugi con doppio reddito, suddivisione per metà o in proporzione ai rispettivi redditi
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited as the basis for issuing the order to remedy the formal defects of the appeal, which led to its inadmissibility.
Cited as confirming the principle, applicable to federal direct tax, that the appellant must be given time to remedy formal defects.
Cited regarding the possibility of an appeal against the final judgment to the Federal Tribunal.
Cited regarding the possibility of an appeal against the final judgment to the Federal Tribunal.
Cited regarding the possibility of an appeal against the final judgment to the Federal Tribunal.
Cited in relation to costs, although no court fee or procedural costs were levied.
Cited in relation to costs, although no court fee or procedural costs were levied.
Testo completo
Incarti n. 80.2017.253 80.2017.254 · Lugano 16 novembre 2017 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello giudice Andrea Pedroli
segretaria · Mara Regazzoni
parti · RI 1 rappr. da: RA 1 contro
RS 1
oggetto · ricorso del 19 ottobre 2017 contro la decisione del 22 settembre 2017 in materia di riparto tra coniugi IC e IFD 2014.
Fatti
- con scritto del 18 ottobre 2017, RI 1 ha dichiarato di voler ricorrere contro la decisione su reclamo del
22 settembre 2017 dell’RS 1, ritenendo che “fosse corretta l’assegnazione integrale della deduzione per doppio reddito dei coniugi decisa nel riparto fra marito e moglie del 20.07.2017” a suo favore, per il fatto che “oltre ad avere a carico i figli ha percepito negli anni passati un salario notevolmente inferiore a quello del marito, situazione che è andata peggiorando essendosi abbassato ulteriormente il suo reddito”;
- ritenendo che il ricorso in questione non adempisse i requisiti stabiliti dalla legge, con scritto del
20 ottobre 2017, questa Corte ha attribuito alla ricorrente un termine di dieci giorni per conformarvisi, avvertendola che altrimenti il gravame sarebbe stato dichiarato irricevibile;
- nel termine attribuitole, la ricorrente non ha dato seguito all’invito a lei rivolto.
Diritto
- conformemente all’art. 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;
- la Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine;
- essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata;
- secondo
l’art. 227 cpv. 2 LT, se il ricorso non soddisfa i requisiti stabiliti dalla stessa norma, secondo la quale cioè il ricorrente deve
indicare le conclusioni, i fatti sui quali esse sono fondate e i mezzi di prova, mentre i documenti probatori devono essere allegati o designati esattamente, allora al ricorrente è assegnato un congruo termine per rimediarvi con la comminatoria dell’irricevibilità;
- lo stesso principio vale anche in materia d’imposta federale diretta, in virtù dell’art.
140 cpv. 2 LIFD, che contiene una norma analoga a quella cantonale (cfr. p. es. le sentenze CDT n. 80.95.99 del 28 agosto 1995; CDT n. 80.96.163 dell’11 ottobre 1996);
- secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, l’esigenza di una motivazione e di una conclusione costituisce un presupposto processuale, indispensabile per l’esame
del gravame (STF del 21 novembre 1997 in re R. SA, in RDAT I–1998 N. 22t, consid. 4c-d, con riferimenti a dottrina e giurisprudenza).
- lo scritto
della contribuente del 18 ottobre 2017 disattende le condizioni di ricevibilità di un ricorso, poste dal diritto cantonale (art. 227 cpv. 1 LT) e federale
(art. 140 cpv. 1 LIFD), in quanto non indica le conclusioni, i
fatti sui quali esse sono fondate e i mezzi di prova né allega o designa esattamente i documenti probatori;
- come detto, la ricorrente non ha dato seguito all’invito, rivoltole con scritto del 20 ottobre 2017, a voler presentare un ricorso conforme ai requisiti legali;
- in queste circostanze, il ricorso si rivela irricevibile;
- in ogni caso, tenendo conto delle affermazioni contenute nel ricorso, si deve constatare che, nella misura in cui l’autorità di tassazione ha suddiviso fra i coniugi la deduzione per coniugi con doppio reddito, non ha certamente adottato una decisione sfavorevole alla ricorrente;
- sia secondo l’art. 12 LT sia secondo l’art. 13 LIFD, i coniugi non separati legalmente o di fatto rispondono solidalmente dell’imposta complessiva;
tuttavia, ciascun coniuge risponde della sua quota nell’imposta complessiva quando uno di essi è insolvibile oppure, limitatamente all’imposta cantonale, quando ne fa richiesta scritta all’autorità fiscale, entro trenta giorni dall’intimazione della tassazione;
- con particolare riferimento all’imposta cantonale, l’art. 12 cpv. 5 LT prevede espressamente che le singole quote d’imposta siano determinate secondo le norme procedurali relative alla tassazione ed al riparto intercomunale;
- ora, se è vero che la ricorrente ha avuto uno stipendio inferiore rispetto a suo marito, non potrebbe certamente pretendere l’intera deduzione per coniugi con doppio reddito;
- la ripartizione per metà della deduzione si rivelerebbe addirittura vantaggiosa per l’insorgente, se si seguisse la tesi dottrinale, secondo cui la deduzione litigiosa dovrebbe essere ripartita fra i coniugi in proporzione al rispettivo reddito, al netto delle deduzioni organiche (cfr. Hunziker/Mayer-Knobel, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum DBG, 3a edizione, Basilea 2017, n. 7 ad art. 13 LIFD, p. 156), poiché in tal caso la quota spettante al marito dovrebbe essere superiore alla metà;
- nonostante l’esito del ricorso, non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è irricevibile.
2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
-; -; -; -.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria: