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80.2016.96 • CATI TI 80.2016.96 Generato dall'IA

Taxpayer Appeal of Inadmissible Late Claim Due to Personal Hardship

Numero d'incarto 80.2016.96
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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The taxpayer appealed a tax authority's decision to deem their claim inadmissible because it was filed six months late following an ex officio tax assessment initiated due to the taxpayer's failure to submit the 2014 tax return despite a fine and warning. The court rejected the appeal, reasoning that the taxpayer's personal and financial difficulties, including unemployment and purported depression, did not meet the strict legal criteria required for the restoration of the procedural deadline, which demands proof of an impediment that was unforeseeable and severe enough to prevent them or a representative from acting timely, and similarly dismissed the claim even if treated as a request for revision due to lateness and the fact that the grounds could have been raised earlier.

Regesto Legislator

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Art. 204 cpv. 2 LT, Art. 206 LT, Art. 132 LIFD, Art. 206 cpv. 3 LT, Art. 132 cpv. 3 LIFD, Art. 192 LT; Taxpayer Appeal of Inadmissible Late Claim Due to Personal Hardship: The court rejected the appeal, reasoning that the taxpayer's personal and financial difficulties, including unemployment and purported depression, did not meet the strict legal criteria required for the restoration of the procedural deadline, which demands proof of an impediment that was unforeseeable and severe enough to prevent them or a representative from acting timely, and similarly dismissed the claim even if treated as a request for revision due to lateness and the fact that the grounds could have been raised earlier.

Parole chiave

Generato dall'IA
multa al contribuente dichiarazione fiscale ristrettezza finanziaria revisione della tassazione fiscale autorità fiscale atto tardivo

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 195 cpv. 5 LT

This provision was cited in the dispositive reasoning section (2.7) as the basis for confirming the inadmissibility of the appeal because the invoked reasons did not justify the extension of the deadline.

art. 133 cpv. 3 LIFD

This provision was cited in the dispositive reasoning section (2.7) as the basis for confirming the inadmissibility of the appeal because the invoked reasons did not justify the extension of the deadline.

art. 146 LIFD

Cited in the dispositive order 3 regarding the possibility of appeal to the Federal Tribunal.

art. 73 LAID

Cited in the dispositive order 3 regarding the possibility of appeal to the Federal Tribunal.

art. 82 ss. LTF

Cited in the dispositive order 3 regarding the possibility of appeal to the Federal Tribunal.

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Testo completo

Incarti n. 80.2016.96 80.2016.97 · Lugano 31 agosto 2016 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici · Andrea Pedroli, presidente, Mauro Mini,Raffaele Guffi

segretaria · Mara Regazzoni

parti · RI 1 contro

RS 1

oggetto · ricorso del 22 aprile 2016 contro la decisione del 23 marzo 2016 in materia di IC e IFD 2014.

Fatti

A. In seguito ad un infruttuoso richiamo e una diffida altrettanto inefficace, l’Ufficio di tassazione di Mendrisio, con decisione del 15 luglio 2015, ha inflitto alla contribuente RI 1 una multa disciplinare di fr. 800.– per la mancata consegna della dichiarazione fiscale 2014. In concomitanza con la sanzione, le è stato attribuito un ulteriore termine di 20 giorni per presentare i documenti precitati, con la relativa avvertenza che in caso di inadempimento del termine, la tassazione sarebbe stata effettuata d’ufficio.

B. In data 23 settembre 2015, vista la persistente inattività della contribuente, l’autorità fiscale ha sottoposto la contribuente ad una tassazione d’ufficio per l’imposta cantonale e l’IFD 2014.

C. La contribuente, con scritto del 23 marzo 2016, ha presentato la dichiarazione fiscale, chiedendo in uno scritto allegato di concederle una “revisione” della tassazione del 23 settembre 2015, che sovrastimerebbe le sue effettive possibilità economiche. A titolo di reddito da attività lucrativa dipendente, stimato dall’autorità fiscale in fr. 50'000.–, la contribuente espone un importo di fr. 18'030.–. Giustifica infine il ritardo nell’inoltro della dichiarazione con motivi di carattere personale e familiare, quali una lunga situazione di disoccupazione, che perdura ancora oggi, una parziale dipendenza economica dalla madre pensionata e una condizione di malessere generale.

D. L’Ufficio circondariale di Mendrisio, con decisione di medesima data, ha considerato lo scritto del 23 marzo 2016 quale reclamo contro la decisione di tassazione del

23 settembre 2015, dichiarandolo irricevibile in quanto tardivo ed in mancanza di elementi giustificanti una restituzione dei termini.

E. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 precisa che la sua era una richiesta di revisione della tassazione operata d’ufficio. La ricorrente giustifica nuovamente l’inoltro tardivo della dichiarazione con motivi di carattere personale e familiare, sottolineando infine di pagarsi la pigione lavorando come custode, di guadagnare all’incirca 800 franchi al mese come custode al __________ e “ancora qualcosa saltuariamente facendo lavori di pulizia”. Sottolinea infine che l’anno precedente si era verificata una situazione analoga, in occasione della quale il reclamo, da lei presentato, era stato accolto.

F. Nelle proprie osservazioni del 2 maggio 2016, l’autorità di tassazione propone di respingere il reclamo, ponendo l’accento sulle argomentazioni della ricorrente, che seppure condivisibili dal punto di vista umano, non sono tali da giustificare una restituzione del termine di reclamo.

Diritto

1. 1.1.

La Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata. Infatti, se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.

1.2.

Nel caso di specie, l’Ufficio di tassazione di Mendrisio ha dichiarato irricevibile lo scritto del 23 marzo 2016, considerandolo quale reclamo tradivo contro la tassazione d’ufficio del 23 settembre 2015. Questa Camera si limiterà pertanto a verificare se sia legittima la decisione di irricevibilità dell’autorità fiscale, senza entrare nel merito della dichiarazione fiscale presentata dalla ricorrente.

2. 2.1.

Gli articoli 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD consentono all’autorità di tassazione di procedere ad una tassazioned’ufficio in base ad una valutazione coscienziosa, se, nonostante diffida, il contribuente non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. In tale sede si può tener conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente.

2.2.

L’art. 206 LT e l’art. 132 LIFD, inoltre, offrono la possibilità di presentare un reclamo contro una decisione di tassazione entro 30 giorni dalla presa di quest’ultima. Nel caso di una tassazione operata d’ufficio le condizioni di ammissibilità di un reclamo sono tuttavia più restrittive. Un’esigenza posta per accettare un reclamo di questo genere è l’inesattezza manifeste della tassazione operata d’ufficio; inoltre, ne consegue anche un’inversione dell’onere della prova; con questo tipo di reclamo, spetta infatti al contribuente motivarlo e apportare tutti i mezzi di prova necessari (art. 206 cpv. 3 LT e art. 132 cpv. 3 LIFD). Per quanto riguarda il termine di azione di 30 giorni invece, resta invariato.

2.3.

Il termine decorre dal giorno successivo alla notificazione ed è reputato osservato se l’opposizione perviene all’autorità di tassazione o è consegnata a un ufficio postale svizzero ovvero a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera all’estero il giorno della scadenza (art. 192 LT e art. 133 LIFD). L’art. 192 cpv. 5 LT, rispettivamente l’art.133 cpv. 3 LIFD, precisano che tale termine, stabilito dalla legge, è perentorio, essendo prevista una deroga solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che l’inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare o a servizio civile, a malattia, ad assenza dal cantone o ad altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante. In linea di principio, si può entrare nel merito di un ricorso tardivo solo se il contribuente è stato impedito di presentarlo in tempo utile per un motivo che non era prevedibile (ASA 61 p. 523), mentre una colpa da parte del richiedente o del suo rappresentante esclude la restituzione del termine (ASA 60 p. 630 = RF 1992 p. 220; inoltre DTF 106 II 173).

2.4.

Nel caso in esame, la ricorrente è stata assoggettata ad una tassazione d’ufficio, poiché non ha inoltrato la dichiarazione d’imposta 2014, nonostante una diffida e una multa disciplinare. Con scritto del 23 marzo 2016, RI 1 ha finalmente presentato la dichiarazione d’imposta, esponendo un reddito da attività dipendente di fr. 18'030.– e prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione di fr. 2'193.–. Dalla documentazione allegata risulta che il reddito dichiarato corrisponde alla remunerazione quale custode dello stabile in cui vive, mentre non vi è traccia dell’asserita attività di custode del __________ e dei saltuari lavori di pulizia.

Come anticipato sopra, a questa Camera spetta unicamente il compito di verificare se sia legittima la decisione di irricevibilità dell’autorità fiscale, senza entrare nel merito della dichiarazione fiscale presentata dalla ricorrente e dell’adempimento del suo obbligo di apportare i mezzi di prova necessari a dimostrare l’inesattezza manifesta della decisione discussa. Come visto, lo scritto del 23 marzo 2016 è stato inoltrato all’autorità competente solamente sei mesi dopo la tassazione operata d’ufficio; questo implica un manifesto problema di tempestività. La contribuente giustifica questa sua mancanza rendendo nota la sua difficile situazione, tanto sul piano personale quanto su quello economico. Dichiara infatti, di aver sofferto di depressione a causa della perdita del padre, avvenuta nel 2010, del successivo licenziamento del 2012 e dell’impossibilità, tutt’oggi attuale, di trovare un impiego a tempo pieno.

2.5.

La situazione descritta dalla ricorrente, per quanto comprensibilmente difficile, non rispetta le condizioni necessarie ad accordare una restituzione del termine nel senso degli art. 192 cpv. 5 LT e 133 cpv. 3 LIFD.

A questo proposito la ricorrente sostiene di soffrire/aver sofferto di depressione. Tuttavia, secondo costante giurisprudenza, per giustificare una restituzione del termine per motivi di salute, la malattia deve essere tanto grave da rendere impossibile sia che il contribuente intraprenda l’atto richiesto sia che egli autorizzi un rappresentante contrattuale ad intraprenderlo (Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. III, Basilea 1992, n. 11 ad art. 85 DIFD, p. 74 e giurisprudenza citata). Tali condizioni di gravità non sono manifestamente documentate nella fattispecie. Nemmeno gli ulteriori argomenti sollevati dalla ricorrente possono essere considerati tali da averle impedito di presentare in tempo utile la dichiarazione d’imposta 2014, ove si pensi appena che il padre è morto nel 2010 e il licenziamento è avvenuto nel 2012.

2.6.

Per quanto riguarda il reclamo relativo alla tassazione 2013, l’argomento fatto valere dalla ricorrente non è in alcun modo pertinente. Infatti, come già spiegato dall’Ufficio circondariale di Mendrisio, il precedente reclamo, al contrario della situazione attuale, era stato presentato in maniera tempestiva e nel rispetto di tutte le condizioni necessarie.

2.7.

Alla luce di quanto precede, si deve concludere che l’Ufficio di tassazione di Mendrisio ha a giusta ragione dichiarato irricevibile il reclamo della contribuente, in quanto i motivi da lei invocati non giustificano la restituzione dei termini conformemente agli art. 195 cpv. 5 LT e133 cpv. 3 LIFD. Per questo motivo questa Camera non può entrare nel merito del reclamo della contribuente, tenendo conto della dichiarazione d’imposta nel frattempo presentata.

3. L’esito non cambierebbe anche se si volesse considerare lo scritto del 23 marzo 2016 quale richiesta di revisione della decisione di tassazione stessa. Infatti, gli art. 233 LT e 148 LIFD prevedono un termine di 90 giorni dalla scoperta del motivo di revisione. Essendo trascorsi 6 mesi tra la decisione di tassazione operata d’ufficio e il relativo “reclamo”, tale condizione, non è pacificamente rispettata. Senza dimenticare inoltre che la revisione è esclusa se l’istante, ove avesse usato la diligenza che da lui poteva essere ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso della procedura ordinaria il motivo di revisione invocato (art. 232 cpv. 2 LT e 147 cpv. 2 LIFD).

L’accesso ad un’eventuale revisione è quindi da considerarsi escluso.

4. Le argomentazioni sollevate nel ricorso, ed in particolare la dichiarata impossibilità nel sostenere l’ammontare del debito verso l’erario, potrebbero tutt’al più rappresentare dei motivi di condono delle imposte, previsti dagli art. 246 LT e all’art. 167 LIFD. Ai termini di queste disposizioni, infatti, al contribuente caduto nel bisogno, per il quale il pagamento dell’imposta, interesse o della multa per contravvenzione tornerebbe oltremodo gravoso, gli importi dovuti possono essere interamente o parzialmente condonati.

Va comunque rilevato che l’istituto del condono non può servire a correggere le tassazioni d’ufficio, ormai passate in giudicato. Esso non va inoltre confuso con un “atto di grazia” al di sopra della legge: nel rispetto della parità di trattamento di tutti i contribuenti, esso deve rimanere l’eccezione ed essere accordato solo in presenza di presupposti precisi (Beusch, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, vol. I/2b, 2ª ediz., Basilea 2008, n. 6 ad art. 167 LIFD, p. 603; Filippini/ Mondada, Il condono fiscale nelle imposte dirette: un “diritto” giustiziabile alla luce dell’art. 29a della Costituzione federale, in: RtiD I-2008, p. 468).

5. Il ricorso è conseguentemente respinto. Nonostante l’esito del ricorso, per tener conto delle difficoltà economiche della ricorrente, si rinuncia eccezionalmente a porre a suo carico la tassa di giustizia e le spese processuali.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

-; -; -; -.

Copia per conoscenza:

- municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: La segretaria: