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80.2016.47 • CATI TI 80.2016.47 Generato dall'IA

Taxpayer Failure to Translate Appeal Renders Inadmissible

Numero d'incarto 80.2016.47
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

A taxpayer appealing a fine for failing to file a tax return submitted their appeal in German to the appellate tax chamber, which operates under the official language of Italian, and after being granted a fifteen-day extension to confirm their intent to proceed and resubmit the appeal in Italian, failed to respond, leading the court to declare the appeal inadmissible because communication with the authorities generally requires adherence to the official language of the jurisdiction, which is a non-negotiable formal requirement for the appeal to be considered receivable.

Regesto Legislator

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Art. 18 Cost, Art. 70 cpv. 1 Cost, Art. 8 LOG, Art. 231 LT, Art. 73 LAID, art. 82 ss. LTF; Taxpayer Failure to Translate Appeal Renders Inadmissible: Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

Parole chiave

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multa al contribuente dichiarazione fiscale autorità fiscale requisiti di forma lingua ufficiale intenzione di rimpatrio

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 82 ss. LTF

Cited as the procedural basis for appealing the present judgment to the Federal Supreme Court.

art. 73 LAID

Cited as the procedural basis for appealing the present judgment to the Federal Supreme Court.

art. 231 LT

Cited in relation to costs (seen for costs).

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Testo completo

Incarto n. 80.2016.47 · Lugano 3 maggio 2016 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello giudice Andrea Pedroli

segretaria · Mara Regazzoni

parti · RI 1 rappr. da: RA 1 contro

RS 1

oggetto · ricorso del 25 febbraio 2016 contro la decisione del 15 febbraio 2016 in materia di multa per violazione degli obblighi di procedura.

Fatti

- RI 1, domiciliato a Lucerna, è limitatamente imponibile nel Canton Ticino quale proprietario di sostanza immobiliare a Brissago;

- con scritto del 25 febbraio 2016, redatto in tedesco e indirizzato al Dipartimento delle finanze e dell’economia, il rappresentante del contribuente ha impugnato la decisione del

15 febbraio 2016, con la quale l’Ufficio circondariale di tassazione di Locarno aveva respinto un reclamo da lui interposto contro la multa disciplinare del 19 gennaio 2016 di fr. 100.-, inflitta a RI 1 per non aver inoltrato la dichiarazione d’imposta 2014;

- il 7 marzo 2016, la Camera di diritto tributario, cui la lettera in questione è stata trasmessa per competenza, si è rivolta al rap-presentante, attribuendogli un termine di 15 giorni per confermare l’intenzione di interporre ricorso e, in tal caso, per proporre il gravame in lingua italiana;

- l’insorgente era avvertito che altrimenti il ricorso sarebbe stato dichiarato irricevibile;

- il rappresentante del contribuente non ha dato seguito all’invito in questione.

Diritto

- conformemente all’art. 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006 (LOG; RL 3.1.1.1), la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;

- la Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pro-nunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine;

- essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata;

- nella fattispecie, il ricorso è stato redatto in lingua tedesca;

- nei rapporti con le autorità la libertà linguistica (art. 18 Cost.) è limitata dal principio della lingua ufficiale: in effetti, con riserva di disposizioni particolari (p. es. gli art. 5 cpv. 2 e 6 cpv. 3 lett. a CEDU), non esiste in linea di principio alcun diritto a comunicare con le autorità in una lingua diversa da quella ufficiale (Praxis 2000 n. 40 p. 217 consid. 3);

- in particolare l'art. 70 cpv. 1 Cost. garantisce il principio di territo-rialità, per il quale i Cantoni designano le loro lingue ufficiali;

- l’art. 8 LOG stabilisce che la lingua del procedimento davanti alle autorità giudiziarie è l’italiano;

- pertanto, l'osservanza della lingua italiana nei rapporti con le autorità ticinesi è considerata una esigenza essenziale e irrinunciabile: per costante giurisprudenza, in tutti i settori del diritto, si considera che un ricorso non redatto in lingua italiana non soddisfa i requisiti formali (cfr. DTF 102 Ia 35; 83 III 58; Rep. 1975 p. 302; CDT n. 39 del 9 marzo 1990 in re V.M.);

- come già ricordato, al rappresentante è stato attribuito un termi-ne di 15 giorni per riproporre il ricorso in lingua italiana o per in-viarne una traduzione ed è stato avvertito che, in caso di inos-servanza dell’invito, il ricorso sarebbe stato dichiarato irricevibile;

- non essendo pervenuta alcuna risposta, il ricorso è irricevibile.

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è irricevibile.

2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

-; -; -.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: La segretaria: