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80.2016.29 • CATI TI 80.2016.29 Generato dall'IA

Taxpayer Appeal of Disciplinary Fine for Late Filing Upheld Despite Separation Excuse

Numero d'incarto 80.2016.29
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

A taxpayer appealed a disciplinary fine for failing to file a tax return by the extended deadline of September 30, 2015, which was imposed after reminders and a formal warning, despite subsequently filing on January 5, 2016; the court upheld the fine, reasoning that the taxpayer admitted culpable delay due to a complex family separation, which was insufficient to justify the penalty because they failed to request an extension or notify the tax authority of the separation, and the obligation to file was joint with the spouse, while the tax authority's own processing delays for prior years were irrelevant as tax law imposes no deadline for concluding assessments before the prescription period expires.

Regesto Legislator

Ufficiale

Violazione degli obblighi procedurali: mancato inoltro della dichiarazione, non per lontananza dal domicilio in seguito a separazione dal coniuge

Parole chiave

Generato dall'IA
atto tardivo multa al contribuente dichiarazione fiscale diritto disciplinare autorità fiscale accordo fiscale preliminare

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 146 LIFD

Cited in order 3 regarding the possibility of appeal to the Federal Tribunal.

art. 73 LAID

Cited in order 3 regarding the possibility of appeal to the Federal Tribunal.

art. 82 ss. LTF

Cited in order 3 regarding the possibility of appeal to the Federal Tribunal (procedural rule).

art. 144 LIFD

Cited as the basis for determining the costs related to the decision.

art. 231 LT

Cited as the basis for determining the costs related to the decision.

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Testo completo

Incarto n. 80.2016.29 · Lugano 27 giugno 2016 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici · Andrea Pedroli, presidente, Mauro Mini,Raffaele Guffi

segretaria · Mara Regazzoni

parti · RI 1 contro

RS 1

oggetto · ricorso del 14 febbraio 2016 contro la decisione del 15 gennaio 2016 in materia di multa per violazione degli obblighi di procedura.

Fatti

- nel termine, prorogato al

30 settembre 2015, i coniugi RI 1 e __________ non hanno inoltrato la dichiarazione d’imposta per il periodo fiscale 2014;

- dopo aver inviato ai contribuenti un richiamo (16 ottobre 2015) e una diffida (17 novembre 2015), con decisione del 16 dicembre 2015 l’RS 1 ha inflitto loro una multa disciplinare di fr. 300.– per violazione degli obblighi di procedura;

- il 5 gennaio 2016 RI 1 ha inoltrato la dichiarazione d’imposta 2014, sottoscritta anche dalla moglie, ed ha interposto reclamo contro la multa disciplinare, argomentando che il ritardo non era dovuto a cattiva volontà, “ma a una situazione familiare complessa che non [gli] consentiva l’accesso ai documenti di cui avev[a] bisogno”;

- l’Ufficio di tassazione ha respinto il reclamo con decisione del 15 gennaio 2016, nella quale ha rilevato che, nel termine assegnato tramite diffida, non era “stata presentata la dichiarazione d’imposta né alcuna richiesta volta ad ottenere una proroga” e che la dichiarazione era stata inoltrata solo dopo la scadenza del termine e dopo la multa;

- con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula l’annullamento della sanzione, ammettendo di aver “consegnato con colpevole ritardo la dichiarazione d’imposta 2014”, ma ribadendo che la causa era da ricondurre ad “una situazione famigliare a dir poco complessa” e cioè alla separazione dalla moglie, in corso in quei mesi;

- l’insorgente sottolinea che nello stesso periodo l’Ufficio di tassazione gli ha inviato i conguagli per le imposte dei periodi fiscali 2012 e 2013 e osserva che nessuno ha giustificato il ritardo dell’Ufficio di tassazione e soprattutto nessuno è stato multato per questo.

Diritto

- chiunque, nonostante diffida, viola intenzionalmente o per negligenza un obbligo che gli incombe

giusta la LT e la LIFD oppure una disposizione presa in applicazione di queste ultime, in particolare non consegna la dichiarazione d'imposta o gli allegati,

non adempie all'obbligo di fornire attestazioni, informazioni o comunicazioni, viola gli obblighi che gli incombono come erede o terzo nella procedura di inventario, è punito con la multa di fr. 1'000.– al massimo e, in casi gravi o di recidiva, di fr.

10'000.– al massimo (artt. 257 LT e 174 LIFD);

- perché l'autorità fiscale possa infliggere una multa, devono quindi essere realizzate due distinte condizioni:

• l'una soggettiva, che consiste nella colpa del contribuente, vale a dire in una sua azione o omissione intenzionale o per semplice negligenza;

• e l'altra oggettiva, vale a dire la diffida che l'autorità fiscale deve rivolgere al contribuente invitandolo a collaborare (cfr. Pedroli, Le norme penali della nuova legge svizzera sull'im-posta federale diretta, in Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia, n. 2/3 - 1995, p. 766; Idem, Le norme penali delle nuove leggi sulle imposte dirette, in RDAT II-1996 p. 483; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo, 1995, p. 472);

- il Tribunale federale ha precisato che la multa per violazione di obblighi di procedura da parte del

contribuente non rappresenta un mero mezzo coercitivo dell’amministrazione ma presenta anche carattere penale, sicché il contribuente può essere punito anche se

compie l’atto ordinato dall’autorità solo dopo la scadenza del termine impartitogli (RF 51/1996 p. 481 = StE 1997 B 101.1 n. 9);

- nella fattispecie, il ricorrente non contesta di avere violato i suoi obblighi di collaborazione, ma riconosce al contrario di aver “consegnato con colpevole ritardo la dichiarazione d’imposta 2014”;

- il contribuente riconduce tuttavia il ritardo ad “una situazione famigliare a dir poco complessa”, cioè alla separazione dalla moglie, che l’avrebbe tenuto lontano da casa nel periodo determinante;

- pur comprendendo i disagi legati alla situazione familiare, gli stessi non sono tuttavia sufficienti per giustificare l’annullamento della sanzione: in primo luogo, come ha rilevato anche l’autorità di tassazione nella decisione impugnata, i problemi descritti non hanno certo impedito al ricorrente o alla moglie di chiedere un’ulteriore proroga del termine per l’inoltro della dichiarazione; in secondo luogo, non risulta neppure che l’insorgente abbia comunicato all’autorità di tassazione l’intervenuta separazione e l’eventuale trasferimento di domicilio;

- si ricorda poi al ricorrente che, secondo la legge, i coniugi non separati legalmente o di fatto esercitano in comune i diritti e i doveri procedurali spettanti al contribuente secondo le leggi sulle imposte dirette (cfr. art. 113 cpv. 1 LIFD e art. 186 cpv. 1 LT);

- non era dunque esclusivamente a suo carico l’obbligo di redigere e inoltrare la dichiarazione d’imposta e, d’altronde, proprio per questa ragione anche la multa è stata inflitta ad entrambi i coniugi;

- per quanto attiene infine al ritardo nella notificazione delle tassazioni dei periodi precedenti, che il ricorrente rimprovera all’Ufficio di tassazione, basti considerare che la legge non prevede alcun termine entro il quale l’autorità deve concludere l’esame delle dichiarazioni inoltrate ed adottare una decisione di tassazione, con il solo limite della prescrizione del diritto di tassare, che sopravviene in cinque anni dalla fine del periodo fiscale (art. 120 cpv. 1 LIFD e art. 193 cpv. 1 LT);

- il ricorso si rivela pertanto infondato e come tale deve essere respinto;

- tassa di giustizia e spese processuali sono a carico del ricorrente, soccombente.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali consistenti:

a. nella tassa di giustizia di fr. 200.–

b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 280.–

sono a carico del ricorrente.

3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

-; -; -; -

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: La segretaria: