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80.2016.19 • CATI TI 80.2016.19 Generato dall'IA

Tax Authority's Improper Handling of Untimely Tax Appeal

Numero d'incarto 80.2016.19
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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The case concerns an appeal against a final decision that upheld a CHF 100 fine for the failure to file a tax declaration, despite the initial fine being previously annulled after the taxpayer cited illness and debt, and a subsequent communication containing financial information being sent instead of the formal declaration. The court overturned the lower decision and remanded the matter, reasoning that the tax authority erred by ruling on the merits of the taxpayer's appeal when the appeal itself appeared to be filed past the statutory thirty-day deadline following notification of the second fine, without first determining whether a valid ground existed for extending that deadline, which the authority should have investigated by granting the appellant a chance to justify the tardiness.

Regesto Legislator

Ufficiale

Violazione degli obblighi procedurali: tempestività del reclamo, adempimento dell’obbligo tramite invio di una lettera in cui il contribuente afferma di non avere alcun reddito

Parole chiave

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autorità fiscale multa al contribuente dichiarazione fiscale tardiva termine legale disposizioni fiscali notificazione della decisione

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006

Cited regarding the composition of the Court for this specific decision.

art. 146 LIFD

Cited as the provision governing the possibility of appeal to the Federal Supreme Court.

art. 73 LAID

Cited as the provision governing the possibility of appeal to the Federal Supreme Court.

art. 82 ss. LTF

Cited as the provisions governing the possibility of appeal to the Federal Supreme Court.

art. 144 LIFD

Cited in reference to costs (although the order itself states no costs are levied).

art. 231 LT

Cited in reference to costs (although the order itself states no costs are levied).

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Testo completo

Incarto n. 80.2016.19 · Lugano 1 aprile 2016 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello giudice Andrea Pedroli

segretaria · Mara Regazzoni

parti · RI 1 contro

RS 1

oggetto · ricorso del 29 gennaio 2016 contro la decisione del 29 dicembre 2015 in materia di multa per violazione degli obblighi di procedura.

Fatti

- RI 1 non ha adempiuto l’obbligo di inoltrare la dichiarazione d’imposta 2014 entro il termine del 30 aprile 2015;

- dopo un richiamo e una diffida, con decisione del 15 luglio 2015, l’RS 1 gli ha inflitto una multa disciplinare di 100 franchi per violazione degli obblighi procedurali;

- il contribuente ha interposto reclamo, il 3 agosto 2015, argomentando di avere molti debiti e di essere gravemente malato;

- con decisione del 13 agosto 2015, l’autorità fiscale ha annullato la multa disciplinare;

- il termine per l’inoltro della dichiarazione è stato inoltre prorogato fino al 30 settembre 2015;

- il 28 agosto 2015 il contribuente ha inviato all’Ufficio di tassazione una lettera intitolata “dichiarazione d’imposta di RI 1” nella quale ha affermato di non avere entrate né attivi e di avere debiti per circa 30'000 franchi, allegando degli estratti bancari e degli avvisi di vendite all’incanto nell’ambito di procedure esecutive promosse nei suoi confronti;

- con decisione del 16 ottobre 2015 l’Ufficio di tassazione ha nuovamente inflitto al contribuente una multa di 100 franchi per violazione degli obblighi procedurali;

- con reclamo del 23 novembre 2015, il contribuente ha lamentato una violazione del principio *ne bis in idem*, per il fatto che una precedente multa era già stata annullata con decisione passata in giudicato e sostenendo di aver già inviato la dichiarazione insieme alla lettera con cui aveva interposto reclamo contro la prima multa;

- il 24 novembre 2015 l’Ufficio di tassazione si è rivolto al reclamante, invitandolo a documentare la malattia da cui sarebbe stato affetto;

- non avendo ricevuto alcuna risposta dal reclamante, con decisione del 29 dicembre 2015 l’Ufficio di tassazione ha respinto il reclamo, sottolineando che il contribuente non aveva inoltrato la dichiarazione;

- con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula l’annullamento della multa disciplinare, lamentando la violazione dei principi *ne bis in idem* e *venire contra factum proprium*.

Diritto

- conformemente all’art. 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;

- deve dapprima essere rilevato che l’autorità di tassazione avrebbe con ogni verosimiglianza dovuto dichiarare irricevibile il reclamo del contribuente contro la decisione del 16 ottobre 2015, con cui gli è stata inflitta la multa disciplinare;

- l’art. 206 cpv. 1 LT, applicabile anche nella procedura di contestazione delle multe per violazione degli obblighi procedurali (art. 266 cpv. 4 LT), stabilisce infatti che il contribuente può reclamare per scritto all’autorità di tassazione entro trenta giorni dalla notificazione;

- tale termine, stabilito dalla legge, è perentorio (art. 192 cpv. 1 LT): è prevista una deroga solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che l’inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia, assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante (art. 192 cpv. 5 LT);

- la legge sull’imposta federale diretta, all’art. 133 cpv. 1 e 3, prevede delle disposizioni analoghe (applicabili anche nella procedura di contestazione delle multe per violazione degli obblighi procedurali, secondo l’art. 182 cpv. 3 LIFD);

- la decisione del 16 ottobre 2015 è stata recapitata al ricorrente il 17 ottobre 2015 mediante invio postale A Plus;

- secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, non è determinante il momento in cui il destinatario ha preso effettivamente conoscenza della decisione notificatagli, bensì il momento in cui ha potuto prenderne conoscenza, cioè quello del recapito nella casella postale (cfr. la sentenza del Tribunale federale del 24 gennaio 2012, in RF 67/2012 p. 301 consid. 4.2);

- ne consegue che, a meno che non fosse ravvisabile un motivo di restituzione del termine, il reclamo, inviato solo il 23 novembre 2015, era tardivo, con la conseguenza che l’autorità fiscale non avrebbe dovuto entrare nel merito dello stesso;

- l’autorità resistente ha tuttavia ignorato la verifica della ricevibilità del reclamo, entrando nel merito dello stesso e respingendolo;

- in queste circostanze, si giustifica l’annullamento della decisione impugnata ed il rinvio degli atti all’Ufficio di tassazione, perché si pronunci sulla ricevibilità del gravame, dopo aver attribuito al reclamante un termine per giustificare l’inosservanza dei termini di reclamo;

- di conseguenza, non vi sono le condizioni per esaminare il merito della decisione impugnata;

- se l’Ufficio di tassazione, dopo averne verificato la ricevibilità, dovesse da parte sua entrare nel merito del reclamo, dovrebbe confrontarsi anche con l’argomentazione del contribuente, che sostiene di aver adempiuto i suoi obblighi procedurali, per aver inviato il

28 agosto 2015 una lettera intitolata “dichiarazione d’imposta di RI 1”, nella quale ha affermato di non avere entrate né attivi e di avere debiti per circa 30'000 franchi;

- a tale proposito, è vero che, dopo l’annullamento della prima multa e la concessione di una proroga del termine per l’inoltro della dichiarazione fino al 30 settembre 2015 (cfr. lettera del 13 agosto 2015), il contribuente ha fatto pervenire della documentazione all’Ufficio di tassazione, pur non essendosi servito del modulo ufficiale;

- secondo gli articoli 198 cpv. 3 LT e 124 cpv. 3 LIFD, il contribuente, che omette di inviare la dichiarazione d’imposta o che presenta un modulo incompleto, è diffidato a rimediarvi entro un congruo termine;

- nel caso in esame, non risulta tuttavia che l’autorità fiscale abbia inviato al contribuente una simile diffida, prima di infliggergli la multa, contro cui ha interposto il ricorso in esame;

- competerà comunque all’Ufficio di tassazione l’eventuale approfondimento dello svolgimento dei

fatti che hanno condotto alla sanzione;

- visto l’esito del ricorso, non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT dichiara e pronuncia

1. La decisione su reclamo del

29 dicembre 2015 è annullata e gli atti sono rinviati all’Ufficio di tassazione per una nuova decisione.

2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

Non si assegnano ripetibili.

3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

-; -; -; -

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: La segretaria: